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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 7067/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a PAESE (TV), il Parte_1 C.F._1 29/12/1953 con l'avv. MARTA FAVRIN
e c.f. ), nato/a a RONCADE (TV), Controparte_1 C.F._2 il 6/01/1959 con l'avv. MARIA ANTONIAZZI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/12/2025, i coniugi e Parte_1 anno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PAESE (TV), il 29/12/1953 Parte_1 e nato/a a RONCADE (TV), il 6/01/1959, Controparte_1 uniti in matrimonio il 25/09/1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1999 n. 172, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Treviso giusta atto di matrimonio registrato presso Controparte_1 il Comune di Treviso al numero 172, parte 2, serie C, anno 1999, ordinandosi la annotazione della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile;
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
3. Stante la disparità di reddito da pensione, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra quale contributo al di lei mantenimento CP_1
l'importo di euro 250,00 mensili, riivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, e l'obbligo di corresponsione decorrerà dal mese in cui verrà a cessare la coabitazione nella casa già coniugale;
4. La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e sita in Paese (TV), via IV
Novembre 19, verrà posta in vendita entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso, alle condizioni e con le tempistiche di cui a separato accordo/scrittura privata sottoscritto dalle Parti contestualmente al ricorso medesimo. Il ricavato dalla vendita verrà suddiviso a metà tra i coniugi. Gli arredi, le suppellettili ed i corredi della casa coniugale saranno suddivisi tra le Parti così come da queste ultime già concordato;
5. I coniugi potranno continuare a coabitare nella casa coniugale sino al momento della vendita della medesima usufruendo di spazi separati (salvo per quelli non duplicabili come la cucina) con condivisione delle spese (alimentari, per prodotti per la casa, per utenze e per manutenzione ordinaria) nella misura del 75% il e 25% la Pt_1 CP_1
Nel periodo di coabitazione nella casa coniugale non sarà dovuta da parte del la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1
, corresponsione che sarà quindi sospesa in ragione del contributo triplo CP_2 da parte del (rispetto a quello della ) alle spese di gestione Pt_1 CP_2 del nucleo;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra il giorno dell'udienza che Pt_1 CP_1 verrà fissata per la comparizione delle Parti per la separazione (pur se sostituita da note scritte), la complessiva somma di euro 20.000,00 (ventimila), a definizione di ogni pretesa patrimoniale ed economica relativa e/o connessa alla vita matrimoniale.
7. Spese del presente procedimento compensate tra le Parti.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 7067/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a PAESE (TV), il Parte_1 C.F._1 29/12/1953 con l'avv. MARTA FAVRIN
e c.f. ), nato/a a RONCADE (TV), Controparte_1 C.F._2 il 6/01/1959 con l'avv. MARIA ANTONIAZZI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/12/2025, i coniugi e Parte_1 anno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PAESE (TV), il 29/12/1953 Parte_1 e nato/a a RONCADE (TV), il 6/01/1959, Controparte_1 uniti in matrimonio il 25/09/1999, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1999 n. 172, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in Treviso giusta atto di matrimonio registrato presso Controparte_1 il Comune di Treviso al numero 172, parte 2, serie C, anno 1999, ordinandosi la annotazione della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile;
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
3. Stante la disparità di reddito da pensione, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra quale contributo al di lei mantenimento CP_1
l'importo di euro 250,00 mensili, riivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, e l'obbligo di corresponsione decorrerà dal mese in cui verrà a cessare la coabitazione nella casa già coniugale;
4. La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e sita in Paese (TV), via IV
Novembre 19, verrà posta in vendita entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso, alle condizioni e con le tempistiche di cui a separato accordo/scrittura privata sottoscritto dalle Parti contestualmente al ricorso medesimo. Il ricavato dalla vendita verrà suddiviso a metà tra i coniugi. Gli arredi, le suppellettili ed i corredi della casa coniugale saranno suddivisi tra le Parti così come da queste ultime già concordato;
5. I coniugi potranno continuare a coabitare nella casa coniugale sino al momento della vendita della medesima usufruendo di spazi separati (salvo per quelli non duplicabili come la cucina) con condivisione delle spese (alimentari, per prodotti per la casa, per utenze e per manutenzione ordinaria) nella misura del 75% il e 25% la Pt_1 CP_1
Nel periodo di coabitazione nella casa coniugale non sarà dovuta da parte del la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1
, corresponsione che sarà quindi sospesa in ragione del contributo triplo CP_2 da parte del (rispetto a quello della ) alle spese di gestione Pt_1 CP_2 del nucleo;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra il giorno dell'udienza che Pt_1 CP_1 verrà fissata per la comparizione delle Parti per la separazione (pur se sostituita da note scritte), la complessiva somma di euro 20.000,00 (ventimila), a definizione di ogni pretesa patrimoniale ed economica relativa e/o connessa alla vita matrimoniale.
7. Spese del presente procedimento compensate tra le Parti.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi