Articolo 3 della Legge 8 gennaio 1931, n. 234
Articolo 2Articolo 4
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8 aprile 1931
Art. 3.

E' vietato eseguire impianti radioelettrici di qualsiasi specie per conto di privati, o di societa' o di enti privati, che non siano in possesso dell'atto di concessione, o della licenza governativa, da cui risulti lo scopo al quale gli impianti sono destinati.

Per la installazione di impianti riceventi per radioaudizioni circolari del tipo domiciliare e' sufficiente che l'utente sia in possesso della licenza prevista dall' art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 . Se si tratti di impianti riceventi di radioaudizione circolare destinati a funzionare in locali pubblici o aperti al pubblico, l'utente deve essere in possesso, oltreche' della detta licenza, anche dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, richiesta dall'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 .

Entrata in vigore il 8 aprile 1931