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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2601/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
14/12/1962 ( ), , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(Canada) il 12/5/1966 ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] ( ),
[...] CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_4 CodiceFiscale_4
nato a [...] il [...] Parte_5
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio CodiceFiscale_5 Natalizia ( e Raffaele Manfellotto C.F._6
( ), C.F._7
ATTORI
CONTRO
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1
Marocchesa 14 (cod. fiscale e partita Iva , P.IVA_1 P.IVA_2 nuova denominazione di (a seguito di atto Notaio Controparte_2 [...] del 28.06.2013 rep. 18.568/5.996), quale impresa designata dal Per_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.286 D. Lgs.vo 209/05, rappresentata e difesa dall'avv. DE CESARIS IGINO, cf.
), C.F._8
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti in epigrafe indicati adivano la Corte di Appello di Roma la
, quale Impresa designata per il Lazio alla gestione del Controparte_1
FGVS, per sentire riformare la sentenza n.1040 del Tribunale di Frosinone nel proc.n.4454/2014, depositata e pubblicata in data 24/10/2019.
Il giudizio di primo grado
Gli attori, attuali appellati, in proprio e quali eredi legittimi di Persona_2
, convenivano in giudizio la , in persona del
[...] Controparte_1 legale rapp.te p.t., quale Impresa designata per il Lazio alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di vedersi risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito al mortale sinistro stradale verificatosi il giorno 12.06.2004, nel territorio del Comune di Boville IC (FR), sulla SP 190.
A sostegno della pretesa gli attori deducevano che il giorno dell'evento il loro congiunto, mentre si trovava alla guida del motociclo piaggio tg.
A158H, era rimasto coinvolto in un gravissimo sinistro stradale verificatosi per fatto e colpa dell'autovettura, modello Fiat Punto di colore grigio, il cui conducente si era allontanato dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza prestare assistenza. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la citata vettura aveva invaso l'opposta corsia di marcia proprio nel momento in cui si trovava a sopraggiungere il motociclo condotto dal loro congiunto cagionando la perdita di controllo del veicolo che era finito nei campi limitrofi.
Gli attori presentavano quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa e per le ragioni e causali indicati in premessa, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è imputabile e/o si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, ritenuto applicabile il disposto di cui agli artt.283, lett.A e 286 del D. Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, condannare (già Controparte_1
), in persona del legale rapp.te, quale Impresa designata Controparte_2 per il Lazio e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore degli attori, in proprio e nelle spiegate qualità, ciascuno per il proprio titolo e/o ragione, delle somme che, anche in corso di causa, saranno ritenute giuste e congrue a titolo di risarcimento di tutti i danni da questi ultimi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, danni diretti e/o riflessi, patiti e/o patiendi, ivi compresi quelli trasmissibili dal de cuius a seguito del periodo di sopravvivenza e della perdita del valore
“vita”, da liquidare nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, anche ex art.1226 e 2056 c.c.. Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo, e comunque, con salvezza dei diritti eventualmente dovuti agli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea ed in particolare presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per tutto quanto eccepito, dedotto e argomentato: - in via principale, dichiarare inammissibili e comunque respingere siccome infondate in fatto e in diritto le domande proposte dagli attori;
- in via estremamente subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi deprecata e non creduta di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità di veicolo non identificato, dichiarare e/o ritenere che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorsuale e preponderante del defunto;
- Persona_2 dichiarare e/o ritenere la responsabilità del in ordine Persona_2 al notevole aggravamento delle conseguenze dannose del sinistro per la mancata adozione del casco, escludendo la risarcibilità dei danni subiti per tale mancato utilizzo e/o con proporzionale riduzione dei diritti risarcitori degli attori sempre ai sensi dell'art.1227 c.c.; - liquidare secondo giustizia i danni che venissero effettivamente accertati, nei termini di cui alla normativa vigente per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, comunque con esclusione di quelli conseguiti dalla mancata adozione del casco e con riduzione proporzionale alla quota di responsabilità ad ogni titolo attribuita al defunto e sempre entro i limiti del massimale di € Persona_2
774.685,35; - con vittoria di spese e compenso professionale”.
Deduceva la società convenuta che la domanda attorea era preclusa dalle risultanze del Rapporto dei Carabinieri di Boville IC e degli esiti del procedimento penale instaurato innanzi alla Procura della Repubblica di
Frosinone (Reg.PM 2409/04 e Reg GIP 2165/04), conclusosi con l'accoglimento da parte del GIP della richiesta di archiviazione formulata dal PM poiché “non emergono profili di responsabilità a carico di terzi in ordine all'incidente stradale in oggetto”.
La causa si concludeva con sentenza n.1040 del Tribunale di Frosinone nel proc.n.4454/2014, depositata e pubblicata in data 24/10/2019, con la quale è stato rigetta la domanda attorea poiché dalle risultanze processuali emergeva la esclusiva responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro, avvenuto senza la presenza di altri veicoli.
Il Procedimento di appello
Ritenevano gli appellanti che il Giudice di prime cure non avesse valutato tutte le testimonianze volte a provare che il sinistro stradale in cui era deceduto il de cuius era stato causato da altra vettura non identificata ed autista sconosciuto, aderendo invece alla versione fornita dalle forze dell'ordine intervenute, che nel rapporto avevano individuato la causa del sinistro nella eccessiva velocità, escludendo l'intervento di altre vetture.
Gli appellanti presentavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della gravata decisione, accogliere la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti in prime cure e, per l'effetto, dichiarata come accertata la imputabilità e/o responsabilità del conducente della Fiat Punto rimasta non identificata nel determinare il sinistro de quo, condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da ciascun appellante per la morte del congiunto, con riferimento alla Tabella attuariale in uso presso il Tribunale di Roma (2019) o, in via alternativa, del Tribunale di Milano (2018), come precisato nella memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c., in primo grado o la maggiore o minor somma che riterrà giusta e congrua. In subordine, laddove l'On.le Corte ritenesse una corresponsabilità della vittima, voglia liquidare il danno in relazione alla graduazione delle responsabilità anche facendo applicazione dell'art.2054 c.c. ai fini della sola determinazione del grado di corresponsabilità. Sulle somme che riterrà di liquidare, vorrà la Corte riconoscere gli interessi compensativi come per legge. In via ulteriormente gradata ed istruttoria: ove la Corte lo ritenesse utile, voglia disporre ispezione dei luoghi del sinistro al fine di verificare/documentare, magari mediante esperimento ex art.261, II comma c.p.c., il campo di visibilità (dopo il crepuscolo serale) dall'area di parcheggio antistante il all'incrocio tra S.P. 190 (o Parte_6 via Vettuno) e Via Monte di Fico, richiesta avanzata in prime cure e affatto esaminata dal Tribunale. Vittoria di spese e competenze come per legge”. Si costituiva parte appellato confermando che l'unico teste risultato presente ai fatti era la signora , che aveva escluso la presenza Tes_1 di altre vetture, instando quindi per la reiezione dell'appello.
La presentava quindi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello e le domande con esso proposte dai Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti in proprio e in qualità di eredi del fu , Persona_2 condannandoli al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio”.
La decisione della Corte
L'appello deve essere rigettato.
Va in primo luogo evidenziato che il procedimento penale inerente il sinistro stradale oggetto di causa è stato archiviato non essendo emerse responsabilità a carico di terzi.
In sede penale, quindi, non è stata confermata la versione della parte appellante laddove ritiene che il de cuius sarebbe andato fuori strada nel tentativo di evitare una vettura rimasta sconosciuta.
Va inoltre evidenziato che dall'esame del rapporto dei Carabinieri risulta che il de cuius era a bordo del ciclomotore senza la protezione del casco di obbligo, e per la velocità, non era riuscito ad affrontare la curva rovinando così fuori strada.
Nel rapporto è espressamente esclusa la responsabilità di altra vettura, non avendo individuato tracce di frenata, mentre il motociclo era stato rinvenuto spostato dal luogo della caduta. Nessun teste ha indicato con certezza il modello della asserita vettura, al contrario i due testi che hanno dichiarato la presenza di una vettura che avrebbe cagionato il sinistro, hanno fornito due versioni diverse laddove uno indica che la vettura avrebbe invaso l'opposta corsia, mentre l'altro che essa si trovava nella medesima direzione di marcia del ciclomotore e nella medesima corsia. Al contrario la teste indifferente rispetto alla posizione delle Tes_1 parti e che si trovava ferma in prossimità del sinistro, ha escluso la presenza di altre vetture. In particolare è stata sentita dagli operanti Tes_1 nell'immediatezza dei fatti perché presente sul posto.
Deve in merito dedursi, come indicato nella sentenza di primo grado, che citata testimonianza coincide con quanto oggettivamente rilevato dai carabinieri intervenuti, che non hanno trovato tracce di frenata né qualsiasi elemento a prova della presenza di altra vettura sul luogo del sinistro.
In sede di udienza la teste tentava di elidere le dichiarazioni rese, riferendo di avere detto ai carabinieri circostanze che aveva dedotto, perché non poteva vedere molto dalla posizione dove si trovava al momento dei fatti - in particolare era nell'auto posteggiata nella piazzola davanti al bar dove era passato il mociclo - con la visuale coperta da due cassoni grigi, e di avere perso di vista il ciclomotore dopo 15/20 metri dopo che le era passato a fianco. Fermo restando che la teste ha confermato di non avere visto altre vetture vetture, sia percorreti la direzione dello scooter, sia quella opposta. Ne consegue che la presenza della ipotetica vettura che avrebbe cagionato l'incidente non è stata comunque confermata. I testi e invece si sono presentate Tes_2 Testimone_3 spontaneamente ai carabinieri circa due ore dopo l'incidente, non risultando essere sui luoghi del sinistro nel citato verbale dei carabinieri .
Oltre a mancare ab origine la prova della loro presenza sul luogo dei fatti, va evidenziato che il teste ha riferito che il de cuius era finito Tes_4 fuori strada per evitare una vettura che poveniva dal lato opposto ed aveva invaso la corsia di percorrenza opposta, e che il defunto non indossava il casco.
In sede di udienza istruttoria il teste in esame ha cambiato versione, precisando che la vettura non proveniva in contrario senso di marcia rispetto al , ma nello stesso senso di marcia di quest'ulimo, Parte_7 ed aveva invaso la corsia del ciclomotore, tagliandogli la strada, per girare a sinistra. Il teste precisava altresì che il de cuius indossava il casco, fornendo versione diversa anche su questo punto.
Anche il teste cambiava versione, indicando che il fratello gli Tes_5 avrebbe riferito, circa dieci anni dopo l'incidente, che una Fiat Punto avrebbe tagliato la strada al de cuius cagionando il sinistro per la necessità dello scooter di evitare la vettura.
Va precisato che i testi, a seguito delle deposizioni rese in sede istruttoria di primo grado, sono stati segnalati in procura per falsa testimonianza avendo il Giudice di prime cure accertato che abbiano reso indicazioni non coincidenti con quelle rese in sede di indagini.
Deve quindi concludersi che non è stata provata la presenza di una vettura sul luogo del sinistro, ed inoltre l'istruttoria resa in primo grado ed il verbale dei carabinieri hanno accertato che il de cuius non indossava il casco di sicurezza e, quindi, non ha tenuto un comportamento diligente, rispettando tutte le regole di legge, come quelle del Codice della strada e quelle dettate dalla comune esperienza e di prudenza, indispensabili ai fini dell'ottenimento o quantificazione del risarcimento dei danni;
inoltre gli appellanti non indicano elementi sufficienti per quantificare la graduazione delle responsabilità concorrenti chiesta in subordine.
L'appello va quindi rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa alla luce della domanda degli appellanti, con difficoltà bassa, cui va esclusa la fase di trattazione perché non compiuta.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare a le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori il Presidente
Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
14/12/1962 ( ), , nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(Canada) il 12/5/1966 ( ), CodiceFiscale_2 Parte_3
, nata a [...] il [...] ( ),
[...] CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_4 CodiceFiscale_4
nato a [...] il [...] Parte_5
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio CodiceFiscale_5 Natalizia ( e Raffaele Manfellotto C.F._6
( ), C.F._7
ATTORI
CONTRO
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1
Marocchesa 14 (cod. fiscale e partita Iva , P.IVA_1 P.IVA_2 nuova denominazione di (a seguito di atto Notaio Controparte_2 [...] del 28.06.2013 rep. 18.568/5.996), quale impresa designata dal Per_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art.286 D. Lgs.vo 209/05, rappresentata e difesa dall'avv. DE CESARIS IGINO, cf.
), C.F._8
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti in epigrafe indicati adivano la Corte di Appello di Roma la
, quale Impresa designata per il Lazio alla gestione del Controparte_1
FGVS, per sentire riformare la sentenza n.1040 del Tribunale di Frosinone nel proc.n.4454/2014, depositata e pubblicata in data 24/10/2019.
Il giudizio di primo grado
Gli attori, attuali appellati, in proprio e quali eredi legittimi di Persona_2
, convenivano in giudizio la , in persona del
[...] Controparte_1 legale rapp.te p.t., quale Impresa designata per il Lazio alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di vedersi risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in seguito al mortale sinistro stradale verificatosi il giorno 12.06.2004, nel territorio del Comune di Boville IC (FR), sulla SP 190.
A sostegno della pretesa gli attori deducevano che il giorno dell'evento il loro congiunto, mentre si trovava alla guida del motociclo piaggio tg.
A158H, era rimasto coinvolto in un gravissimo sinistro stradale verificatosi per fatto e colpa dell'autovettura, modello Fiat Punto di colore grigio, il cui conducente si era allontanato dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza prestare assistenza. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la citata vettura aveva invaso l'opposta corsia di marcia proprio nel momento in cui si trovava a sopraggiungere il motociclo condotto dal loro congiunto cagionando la perdita di controllo del veicolo che era finito nei campi limitrofi.
Gli attori presentavano quindi le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa e per le ragioni e causali indicati in premessa, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa è imputabile e/o si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, ritenuto applicabile il disposto di cui agli artt.283, lett.A e 286 del D. Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, condannare (già Controparte_1
), in persona del legale rapp.te, quale Impresa designata Controparte_2 per il Lazio e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore degli attori, in proprio e nelle spiegate qualità, ciascuno per il proprio titolo e/o ragione, delle somme che, anche in corso di causa, saranno ritenute giuste e congrue a titolo di risarcimento di tutti i danni da questi ultimi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, danni diretti e/o riflessi, patiti e/o patiendi, ivi compresi quelli trasmissibili dal de cuius a seguito del periodo di sopravvivenza e della perdita del valore
“vita”, da liquidare nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, anche ex art.1226 e 2056 c.c.. Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo, e comunque, con salvezza dei diritti eventualmente dovuti agli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea ed in particolare presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per tutto quanto eccepito, dedotto e argomentato: - in via principale, dichiarare inammissibili e comunque respingere siccome infondate in fatto e in diritto le domande proposte dagli attori;
- in via estremamente subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi deprecata e non creduta di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità di veicolo non identificato, dichiarare e/o ritenere che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorsuale e preponderante del defunto;
- Persona_2 dichiarare e/o ritenere la responsabilità del in ordine Persona_2 al notevole aggravamento delle conseguenze dannose del sinistro per la mancata adozione del casco, escludendo la risarcibilità dei danni subiti per tale mancato utilizzo e/o con proporzionale riduzione dei diritti risarcitori degli attori sempre ai sensi dell'art.1227 c.c.; - liquidare secondo giustizia i danni che venissero effettivamente accertati, nei termini di cui alla normativa vigente per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, comunque con esclusione di quelli conseguiti dalla mancata adozione del casco e con riduzione proporzionale alla quota di responsabilità ad ogni titolo attribuita al defunto e sempre entro i limiti del massimale di € Persona_2
774.685,35; - con vittoria di spese e compenso professionale”.
Deduceva la società convenuta che la domanda attorea era preclusa dalle risultanze del Rapporto dei Carabinieri di Boville IC e degli esiti del procedimento penale instaurato innanzi alla Procura della Repubblica di
Frosinone (Reg.PM 2409/04 e Reg GIP 2165/04), conclusosi con l'accoglimento da parte del GIP della richiesta di archiviazione formulata dal PM poiché “non emergono profili di responsabilità a carico di terzi in ordine all'incidente stradale in oggetto”.
La causa si concludeva con sentenza n.1040 del Tribunale di Frosinone nel proc.n.4454/2014, depositata e pubblicata in data 24/10/2019, con la quale è stato rigetta la domanda attorea poiché dalle risultanze processuali emergeva la esclusiva responsabilità del de cuius nella causazione del sinistro, avvenuto senza la presenza di altri veicoli.
Il Procedimento di appello
Ritenevano gli appellanti che il Giudice di prime cure non avesse valutato tutte le testimonianze volte a provare che il sinistro stradale in cui era deceduto il de cuius era stato causato da altra vettura non identificata ed autista sconosciuto, aderendo invece alla versione fornita dalle forze dell'ordine intervenute, che nel rapporto avevano individuato la causa del sinistro nella eccessiva velocità, escludendo l'intervento di altre vetture.
Gli appellanti presentavano le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della gravata decisione, accogliere la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti in prime cure e, per l'effetto, dichiarata come accertata la imputabilità e/o responsabilità del conducente della Fiat Punto rimasta non identificata nel determinare il sinistro de quo, condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da ciascun appellante per la morte del congiunto, con riferimento alla Tabella attuariale in uso presso il Tribunale di Roma (2019) o, in via alternativa, del Tribunale di Milano (2018), come precisato nella memoria ex art.183 VI comma n.1 c.p.c., in primo grado o la maggiore o minor somma che riterrà giusta e congrua. In subordine, laddove l'On.le Corte ritenesse una corresponsabilità della vittima, voglia liquidare il danno in relazione alla graduazione delle responsabilità anche facendo applicazione dell'art.2054 c.c. ai fini della sola determinazione del grado di corresponsabilità. Sulle somme che riterrà di liquidare, vorrà la Corte riconoscere gli interessi compensativi come per legge. In via ulteriormente gradata ed istruttoria: ove la Corte lo ritenesse utile, voglia disporre ispezione dei luoghi del sinistro al fine di verificare/documentare, magari mediante esperimento ex art.261, II comma c.p.c., il campo di visibilità (dopo il crepuscolo serale) dall'area di parcheggio antistante il all'incrocio tra S.P. 190 (o Parte_6 via Vettuno) e Via Monte di Fico, richiesta avanzata in prime cure e affatto esaminata dal Tribunale. Vittoria di spese e competenze come per legge”. Si costituiva parte appellato confermando che l'unico teste risultato presente ai fatti era la signora , che aveva escluso la presenza Tes_1 di altre vetture, instando quindi per la reiezione dell'appello.
La presentava quindi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello e le domande con esso proposte dai Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti in proprio e in qualità di eredi del fu , Persona_2 condannandoli al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio”.
La decisione della Corte
L'appello deve essere rigettato.
Va in primo luogo evidenziato che il procedimento penale inerente il sinistro stradale oggetto di causa è stato archiviato non essendo emerse responsabilità a carico di terzi.
In sede penale, quindi, non è stata confermata la versione della parte appellante laddove ritiene che il de cuius sarebbe andato fuori strada nel tentativo di evitare una vettura rimasta sconosciuta.
Va inoltre evidenziato che dall'esame del rapporto dei Carabinieri risulta che il de cuius era a bordo del ciclomotore senza la protezione del casco di obbligo, e per la velocità, non era riuscito ad affrontare la curva rovinando così fuori strada.
Nel rapporto è espressamente esclusa la responsabilità di altra vettura, non avendo individuato tracce di frenata, mentre il motociclo era stato rinvenuto spostato dal luogo della caduta. Nessun teste ha indicato con certezza il modello della asserita vettura, al contrario i due testi che hanno dichiarato la presenza di una vettura che avrebbe cagionato il sinistro, hanno fornito due versioni diverse laddove uno indica che la vettura avrebbe invaso l'opposta corsia, mentre l'altro che essa si trovava nella medesima direzione di marcia del ciclomotore e nella medesima corsia. Al contrario la teste indifferente rispetto alla posizione delle Tes_1 parti e che si trovava ferma in prossimità del sinistro, ha escluso la presenza di altre vetture. In particolare è stata sentita dagli operanti Tes_1 nell'immediatezza dei fatti perché presente sul posto.
Deve in merito dedursi, come indicato nella sentenza di primo grado, che citata testimonianza coincide con quanto oggettivamente rilevato dai carabinieri intervenuti, che non hanno trovato tracce di frenata né qualsiasi elemento a prova della presenza di altra vettura sul luogo del sinistro.
In sede di udienza la teste tentava di elidere le dichiarazioni rese, riferendo di avere detto ai carabinieri circostanze che aveva dedotto, perché non poteva vedere molto dalla posizione dove si trovava al momento dei fatti - in particolare era nell'auto posteggiata nella piazzola davanti al bar dove era passato il mociclo - con la visuale coperta da due cassoni grigi, e di avere perso di vista il ciclomotore dopo 15/20 metri dopo che le era passato a fianco. Fermo restando che la teste ha confermato di non avere visto altre vetture vetture, sia percorreti la direzione dello scooter, sia quella opposta. Ne consegue che la presenza della ipotetica vettura che avrebbe cagionato l'incidente non è stata comunque confermata. I testi e invece si sono presentate Tes_2 Testimone_3 spontaneamente ai carabinieri circa due ore dopo l'incidente, non risultando essere sui luoghi del sinistro nel citato verbale dei carabinieri .
Oltre a mancare ab origine la prova della loro presenza sul luogo dei fatti, va evidenziato che il teste ha riferito che il de cuius era finito Tes_4 fuori strada per evitare una vettura che poveniva dal lato opposto ed aveva invaso la corsia di percorrenza opposta, e che il defunto non indossava il casco.
In sede di udienza istruttoria il teste in esame ha cambiato versione, precisando che la vettura non proveniva in contrario senso di marcia rispetto al , ma nello stesso senso di marcia di quest'ulimo, Parte_7 ed aveva invaso la corsia del ciclomotore, tagliandogli la strada, per girare a sinistra. Il teste precisava altresì che il de cuius indossava il casco, fornendo versione diversa anche su questo punto.
Anche il teste cambiava versione, indicando che il fratello gli Tes_5 avrebbe riferito, circa dieci anni dopo l'incidente, che una Fiat Punto avrebbe tagliato la strada al de cuius cagionando il sinistro per la necessità dello scooter di evitare la vettura.
Va precisato che i testi, a seguito delle deposizioni rese in sede istruttoria di primo grado, sono stati segnalati in procura per falsa testimonianza avendo il Giudice di prime cure accertato che abbiano reso indicazioni non coincidenti con quelle rese in sede di indagini.
Deve quindi concludersi che non è stata provata la presenza di una vettura sul luogo del sinistro, ed inoltre l'istruttoria resa in primo grado ed il verbale dei carabinieri hanno accertato che il de cuius non indossava il casco di sicurezza e, quindi, non ha tenuto un comportamento diligente, rispettando tutte le regole di legge, come quelle del Codice della strada e quelle dettate dalla comune esperienza e di prudenza, indispensabili ai fini dell'ottenimento o quantificazione del risarcimento dei danni;
inoltre gli appellanti non indicano elementi sufficienti per quantificare la graduazione delle responsabilità concorrenti chiesta in subordine.
L'appello va quindi rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa alla luce della domanda degli appellanti, con difficoltà bassa, cui va esclusa la fase di trattazione perché non compiuta.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare a le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori il Presidente
Mariarosaria Budetta