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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINE Parte_1 C.F._1
PETRUCCI, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. CARMINE PETRUCCI
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e (in epigrafe meglio generalizzati);
[...] Controparte_1 B) disporre le seguenti condizioni anche mediante i provvedimenti temporanei ed urgenti di legge:
1) i coniugi prestano il proprio reciproco consenso per l'espatrio e per il rilascio dei rispettivi passaporti od altri documenti necessari all'espatrio;
2) dispensare le parti reciprocamente da qualsiasi obbligo di contribuzione nel mantenimento e/o assegno divorzile;
3) ogni altro provvedimento di legge;
4) spese di giudizio secondo il regime di legge”.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 1.
Con ricorso depositato il 19/03/2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili (rectius: scioglimento) del matrimonio contratto con rito civile in Termoli il 13/12/2018 con chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente, il Giudice relatore delegato ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni, che la parte ricorrente ha rassegnato riportandosi a quelle formulate con l'atto introduttivo, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza. Esaurita la discussione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 7/10/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con sentenza di questo Tribunale n. 287/2024, deliberata il 28 maggio 2024 e pubblicata il 3 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi
[...] e , giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è Controparte_1 Parte_1 consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dinanzi al Presidente. Nulla deve statuirsi riguardo all'assegno divorzile, in assenza della relativa domanda di attribuzione, né riguardo alla libertà di espatrio, che non forma oggetto della cognizione del Giudice del divorzio.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio proposta con ricorso depositato il 19/03/2025 da contro con l'intervento del P.M. in Sede, Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Termoli il 13/12/2018 tra nata il [...] a [...] Controparte_1 Dominicana), e , nato il [...] a [...], Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al n. 32, Parte I, serie
- del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termoli di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle Controparte_1 spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio l'11/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 207/2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINE Parte_1 C.F._1
PETRUCCI, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. CARMINE PETRUCCI
RICORRENTE e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e (in epigrafe meglio generalizzati);
[...] Controparte_1 B) disporre le seguenti condizioni anche mediante i provvedimenti temporanei ed urgenti di legge:
1) i coniugi prestano il proprio reciproco consenso per l'espatrio e per il rilascio dei rispettivi passaporti od altri documenti necessari all'espatrio;
2) dispensare le parti reciprocamente da qualsiasi obbligo di contribuzione nel mantenimento e/o assegno divorzile;
3) ogni altro provvedimento di legge;
4) spese di giudizio secondo il regime di legge”.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 1.
Con ricorso depositato il 19/03/2025, ha proposto domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili (rectius: scioglimento) del matrimonio contratto con rito civile in Termoli il 13/12/2018 con chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente, il Giudice relatore delegato ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni, che la parte ricorrente ha rassegnato riportandosi a quelle formulate con l'atto introduttivo, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza. Esaurita la discussione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 7/10/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Invero, premesso che con sentenza di questo Tribunale n. 287/2024, deliberata il 28 maggio 2024 e pubblicata il 3 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi
[...] e , giova evidenziare che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è Controparte_1 Parte_1 consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dinanzi al Presidente. Nulla deve statuirsi riguardo all'assegno divorzile, in assenza della relativa domanda di attribuzione, né riguardo alla libertà di espatrio, che non forma oggetto della cognizione del Giudice del divorzio.
Le spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare a cura dell'Erario, attesa la natura del giudizio e considerate le ragioni della decisione, devono essere poste per metà a carico del contumace e dichiarate irripetibili per l'altra metà. La quota relativa ai compensi deve essere liquidata secondo i minimi tabellari del terzo scaglione, trattandosi di causa di valore indeterminabile non complessa, e con distrazione in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso forfetario ex art. 2, 2° comma, del DM n. 55/2014 deve essere riconosciuto nella misura del 10%, in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 10, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, in base alla quale alla fonte normativa secondaria è stata demandata solo la determinazione della misura massima del rimborso anzidetto. Non deve essere operata, peraltro, la decurtazione di cui all'art. 130 del DPR n. 115/2002, applicabile solo nel rapporto fra il difensore e l'Erario, dovendosi aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-9-2018, n. 22017, di cui si riporta di seguito la massima: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
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Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio proposta con ricorso depositato il 19/03/2025 da contro con l'intervento del P.M. in Sede, Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa richiesta o conclusione, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Termoli il 13/12/2018 tra nata il [...] a [...] Controparte_1 Dominicana), e , nato il [...] a [...], Parte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli al n. 32, Parte I, serie
- del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termoli di procedere alla trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della metà delle Controparte_1 spese processuali prenotate e da prenotare a debito, anticipate e da anticipare da parte dell'Erario, ivi inclusi i compensi del difensore, liquidando tale metà in Euro 1.269,25 quanto ai compensi, oltre rimborso ex art. 2, 2° comma del DM n. 55/2014 nella misura del 10% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dichiara irripetibile l'altra metà delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio l'11/10/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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