Art. 38. 1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla societa' Nuova Aurora e dalla Societe' philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128 , fatte salve le somme gia' percette dall'amministazione finanziaria.
Versione
17 dicembre 1988
17 dicembre 1988