Articolo 38 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 37
Versione
17 dicembre 1988
Art. 38. 1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla societa' Nuova Aurora e dalla Societe' philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128 , fatte salve le somme gia' percette dall'amministazione finanziaria.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988