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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13106/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Salvatore Graziuso
Ricorrente
C O N T R O
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Sarah Piccolo e Maria
IA CC
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
24/11/2023, l'Istituto ricorrente in epigrafe contesta le conclusioni raggiunte dal
Consulente Tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ove è stata riconosciuta in favore di CP_1 la sussistenza dei presupposti per la concessione della pensione di inabilità civile a decorrere da Gennaio 2022, epoca di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il resistente non presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della totale inabilità lavorativa.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e diritto gli avversi CP_1 assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso
2 il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Ed infatti, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n.
118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene, il CTU Dott. , nominato in questa fase procedimentale, Persona_1 nella relazione tecnica depositata il 27/6/2025 ha accertato a carico del resistente un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica, determina nel medesimo una totale inabilità del 100% ma soltanto a decorrere da Gennaio 2025.
Il CTU, infatti, conclude l'elaborato peritale affermando che “Dall'analisi dell'iter clinico e dall'esito della visita peritale, si evince che il sig. è affetto CP_1 da: da cardiopatia ischemico-ipertensiva post-infartuale rivascolarizzata (codice
6442=41%); sarcoidosi mediastinica (codice 9329=41%); sindrome ansioso- depressiva (codice 2207=15%); diabete mellito in trattamento insulinico (codice
9309=41%); spondilodiscoartrosi con ernie discali multiple cervicali e dorsali che improntano il midollo+ lombalgia cronica con canale vertebrale ridotto di calibro
(codice 7004=55%). Tale complesso di infermità ha determinato a carico del sig.
una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del CP_1
100%, con decorrenza gennaio 2025. Quanto innanzi, poichè nel corso della visita
3 peritale si è potuto riscontrare un disturbo psichico caratterizzato da depressione con ansia, cardiopatia ischemica post-infartuale rivascolarizzata, rachialgia con ernie discali multiple che improntano il midollo, diabete mellito in trattamento insulinico e sarcoidosi mediastinica. Con riferimento alle osservazioni espresse dal
CTP dell' alla CTU di I grado, per le quali l' ha prodotto dissenso Pt_1 Pt_1 sostenendo una percentuale di invalidità nella misura dell'85%, si puntualizza quanto segue: con deposito di nuova documentazione medica (RM del rachide in toto+visita ortopedica) nel dicembre 2024, da parte dell'avv. del sig. , CP_1 si è potuto rilevare un aggravamento della patologia rachidea anche alla luce dell'attuale esame obiettivo peritale (codice 7004 invece di 7010). Si concorda peraltro con il CTP dell' sulla opportunità di una riduzione della percentuale Pt_1 relativa al danno psichico (codice 2207 invece di 2205). Sicchè il sig. , CP_1 applicando il calcolo riduzionistico, raggiunge una percentuale di invalidità pari al
92% di modo che il residuo di validità appare ininfluente ai fini del riconoscimento della totale inabilità. Pertanto il sig. , a parere dello scrivente, CP_1 possiede i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile (100%), con decorrenza gennaio 2025”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti che possano validamente contrastare le conclusioni peritali.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso in opposizione deve dunque essere respinto, con conseguente dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario integrante il diritto di a percepire la pensione di inabilità CP_1 civile a decorrere da Gennaio 2025.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo al resistente le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di CTU vanno considerate irripetibili.
Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi Pt_1 definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
4 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario integrante il diritto di alla Pensione di inabilità civile a CP_1 decorrere da Gennaio 2025.
Spese processuali compensate.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Pt_1
Lecce, li 3 - 20 Ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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