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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1422/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Avv. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Principe di Napoli n°21 codice fiscale procuratore di se C.F._1 stesso elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Principe di Napoli n°21. Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 081/733.43.72 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
CONTRO
1) , C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rapp.te p.t. in carica,
2) , , in persona del legale Controparte_2 PartitaIVA_2 rapp.te pro tempore, Appellati
_OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5625/2021 - pubblicata in data 13.12.2021 , non notificata , a definizione del giudizio recante R.G. 4554/20
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 442 cpc del 3 marzo 2020 , di professione Parte_1 avvocato, adiva il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro ,perché, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività della cartella di pagamento n° 071 2019 0142339226 000, dichiarasse la nullità e/o l'invalidità della medesima cartella limitatamente ai contributi previdenziali cassa anno 2012-2013, in subordine perché prescritti, spese vinte con distrazione.
A fondamento del ricorso eccepiva : a) di aver ricevuto in data 23/01/2020, a mezzo pec, notifica da parte della della cartella di pagamento Controparte_3
n.07120190142339226000 avente ad oggetto contributi previdenziali cassa anno 2012-2013-2015-2018;
b) la non debenza dei soli contributi soggettivi anno 2012 e 2013 per intervenuto pagamento parziale e per opposizione proposta per la restante parte;
c) in subordine la sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L.335/95 e L.576/80. Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella inaudita altera parte, nel costituirsi tardivamente l' rivendicava la correttezza del proprio operato, protestandosi CP_4 estranea alle questioni di merito afferenti il credito riportato nella cartella e deducendo la durata decennale del termine prescrizionale avuto riguardo alla natura di “titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento”, concludendo per la propria estromissione dal giudizio, per l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza nel merito delle avverse domande, con il favore delle spese. La nel costituirsi Controparte_5 tempestivamente, illustrava la normativa che disciplina la previdenza forense, nel merito confutando estensivamente le avverse prospettazioni in fatto e in diritto. Infine contestava diffusamente l'eccepita prescrizione concludendo in via principale per il rigetto integrale dell'opposizione , in ogni caso, per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di condanna formulata nei confronti della
[...]
vittoria di spese CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione e dichiarava dovute le somme recate dalla cartella esattoriale opposta, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe con atto depositato presso l'intestata Corte in data 13.6.2022 deducendo: 1) la violazione di legge art 24 Cost. in relazione all'art art.83 co. 7 lett. h d.l. 18/2020 così modificato dall'art 221 co. 4 L. 77/2020 anche in relazione all'art. 420 co. 6 c.p.c.., per avere il Tribunale disposta la trattazione scritta nonostante la richiesta di trattazione in presenza avanzata dal procuratore;
2) la violazione dei termini di deposito della sentenza di primo grado a mente del disposto art art.429 c.p.c..
3) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per palese violazione delle risultanze probatorie art. 116 c.p.c. in relazione all'Interruzione della prescrizione per quanto attiene l'anno 2012.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell' impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure ,con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Le parti appellate non si costituivano in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 13.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1422/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Avv. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Principe di Napoli n°21 codice fiscale procuratore di se C.F._1 stesso elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Principe di Napoli n°21. Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 081/733.43.72 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
CONTRO
1) , C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rapp.te p.t. in carica,
2) , , in persona del legale Controparte_2 PartitaIVA_2 rapp.te pro tempore, Appellati
_OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5625/2021 - pubblicata in data 13.12.2021 , non notificata , a definizione del giudizio recante R.G. 4554/20
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 442 cpc del 3 marzo 2020 , di professione Parte_1 avvocato, adiva il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro ,perché, previa sospensione inaudita altera parte dell'esecutività della cartella di pagamento n° 071 2019 0142339226 000, dichiarasse la nullità e/o l'invalidità della medesima cartella limitatamente ai contributi previdenziali cassa anno 2012-2013, in subordine perché prescritti, spese vinte con distrazione.
A fondamento del ricorso eccepiva : a) di aver ricevuto in data 23/01/2020, a mezzo pec, notifica da parte della della cartella di pagamento Controparte_3
n.07120190142339226000 avente ad oggetto contributi previdenziali cassa anno 2012-2013-2015-2018;
b) la non debenza dei soli contributi soggettivi anno 2012 e 2013 per intervenuto pagamento parziale e per opposizione proposta per la restante parte;
c) in subordine la sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3 L.335/95 e L.576/80. Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella inaudita altera parte, nel costituirsi tardivamente l' rivendicava la correttezza del proprio operato, protestandosi CP_4 estranea alle questioni di merito afferenti il credito riportato nella cartella e deducendo la durata decennale del termine prescrizionale avuto riguardo alla natura di “titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento”, concludendo per la propria estromissione dal giudizio, per l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza nel merito delle avverse domande, con il favore delle spese. La nel costituirsi Controparte_5 tempestivamente, illustrava la normativa che disciplina la previdenza forense, nel merito confutando estensivamente le avverse prospettazioni in fatto e in diritto. Infine contestava diffusamente l'eccepita prescrizione concludendo in via principale per il rigetto integrale dell'opposizione , in ogni caso, per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di condanna formulata nei confronti della
[...]
vittoria di spese CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione e dichiarava dovute le somme recate dalla cartella esattoriale opposta, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe con atto depositato presso l'intestata Corte in data 13.6.2022 deducendo: 1) la violazione di legge art 24 Cost. in relazione all'art art.83 co. 7 lett. h d.l. 18/2020 così modificato dall'art 221 co. 4 L. 77/2020 anche in relazione all'art. 420 co. 6 c.p.c.., per avere il Tribunale disposta la trattazione scritta nonostante la richiesta di trattazione in presenza avanzata dal procuratore;
2) la violazione dei termini di deposito della sentenza di primo grado a mente del disposto art art.429 c.p.c..
3) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per palese violazione delle risultanze probatorie art. 116 c.p.c. in relazione all'Interruzione della prescrizione per quanto attiene l'anno 2012.
Chiedeva , pertanto , in riforma dell' impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure ,con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Le parti appellate non si costituivano in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 13.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.