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Articolo 4 della Legge 24 marzo 1999, n. 93
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Articolo 3
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Legge 24 marzo 1999, n. 93
Articolo 4 della Legge 24 marzo 1999, n. 93
Versione
17 aprile 1999
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 17 aprile 1999
Vedi fonte istituzionale
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