Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.12639/2024 R.G. Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del
18/3/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.12639/2024 R.G.Cont.
tra nato ad [...] il [...] (c.f. – ), ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], nonché la società (codice fiscale: ), in CP_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, il medesimo sig. , con Parte_1
sede legale in Acerra (NA) al Corso Resistenza n. 100, elettivamente domiciliato in Sant'Agata
de'Goti (BN) alla via Bagnoli n.10, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pasquarella, cod.fis.
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata C.F._2
Attore
e
, in persona del e legale rappresentante pro tempore, cf Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli P.IVA_2
( – telefax 081/4979313 CODICE FISCALE , Email_1 C.F._3
presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11 Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
e dalla in persona del legale rap ppt , nei confronti del CP_1 Parte_1
per i danni subiti a causa della errata apposizione, da parte della Controparte_2
Cancelleria del Tribunale di Nola , della formula esecutiva al decreto ingiuntivo n.1295/2012,
divenuto esecutivo per effetto del rigetto dell'opposizione con sentenza n 1321/2015 emesso dal
Tribunale di Nola il 6/5/2015; in particolare gli attori assumono che il Tribunale di Nola emetteva,
su richiesta della decreto ingiuntivo n. 1295/2012 (depositato in cancelleria in data CP_1
03/07/2012), con il quale ingiungeva a e , obbligati in solido, di Parte_2 Controparte_4
pagare alla società entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, la somma di CP_1
€41.579,20 oltre interessi e spese della procedura con distrazione in favore del procuratore;
che con atto di citazione ritualmente notificato, i e proponevano opposizione al CP_4 Pt_2
decreto ingiuntivo n.1295/2012 dinanzi al Tribunale di Nola, per cui il giudizio di opposizione veniva iscritto al R.G. n. 6741/2012 ed assegnato al G.U. che, all'esito del detto procedimento,
rigettava l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_2 Controparte_4
ingiuntivo n. 1295/2012 e confermava la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
che il procuratore della , al fine di agire esecutivamente nei confronti dei coniugi CP_1
, stante il mancato pagamento delle somme ingiunte, dopo aver inoltrato CP_4 telematicamente istanza di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.1295/2012,
divenuto esecutivo per effetto del rigetto dell'opposizione, in data 4/6/2015 chiedeva e successivamente otteneva dalla Cancelleria del Tribunale di Nola l'apposizione della formula esecutiva al prefato provvedimento monitorio n. 1295/2012; che , solo successivamente e cioè a seguito della notifica della opposizione a precetto a cura del , il procuratore del CP_4
e della società si accorgeva che la Cancelleria del Tribunale di Nola aveva, Parte_1
verosimilmente a causa di un errore, provveduto ad apporre la formula esecutiva al decreto ingiuntivo n. 1295/2012 in assenza del decreto di esecutorietà; che a causa di tale errore,
l'opposizione al precetto proposta da dinnanzi al Tribunale di Napoli (R.G. Controparte_4
17336/2015) veniva accolta con sentenza n. 4571/2018 con cui il giudice condannava la CP_1
al pagamento in favore del delle spese e compensi di causa, con distrazione in
[...] Controparte_4
favore dell'avv. Gennaro Gaudieri;
che successivamente, il procuratore antistatario del CP_4
promuoveva esecuzione forzata ai danni prima della e, dopo l'infruttuosità dell'azione CP_1
esecutiva, procedeva con un pignoramento presso terzi, anche contro il socio accomandatario
, il quale è stato costretto a pagare la somma complessiva di €6.398,71, in Parte_1
virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione della procedura esecutiva n. 483/2019
RGE del Tribunale di Nola;
che oltre alla somma di cui all'ordinanza di assegnazione, parte istante ha subito l'ulteriore danno costituito dalle spese di lite per il procedimento di opposizione a precetto (RG 17336/2015 del Tribunale di Napoli), che dovrà corrispondere all'avv. Vincenzo
Pasquarella, per il patrocinio prestato nel predetto giudizio, pari ad €7.047,95, applicando i valori medi ex DM 55/2014, scaglione da 26.000 a 52.000 (euro 919,00 per la Fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1680,00 per la fase di trattazione, euro 1701,00 per la fase decisionale, euro 761,00 per spese generali, euro 233,54 per
CPA ed euro 1.335,86 per IVA); tutto ciò premesso, stante l'evidente responsabilità ex art 2043 c.c. e/o ex art. 60 c.p.c. del Cancelliere del Tribunale Civile di Nola che incautamente, con colpa grave, rilasciava la formula esecutiva, senza il preventivo decreto di esecutorietà , il Parte_1
in questa sede chiede al giudice di: “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2043 cc e/o 60 cpc
l'esclusiva responsabilità del , a causa del fatto illecito commesso dal Controparte_2
Cancelliere del Tribunale civile di Nola che incautamente, con colpa grave, rilasciava la formula
esecutiva, senza il preventivo decreto di esecutorietà, per l'effetto, condannare il Controparte_2
, in persona Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in favore di parte
[...]
attrice, che si quantificano nella misura di Euro 6398,71 pari alla somma pagata in forza
dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola, oltre ad euro 7047,95, per le spese e
compensi del procedimento di opposizione a precetto innanzi al Tribunale di Napoli (RG
17336/2015) o altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, con
rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
– con vittoria di
spese, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc”;
costituendosi il ha eccepito la prescrizione dell'azione e la sua infondatezza. CP_2
Le domande risarcitorie sono infondate e vanno rigettate.
Premesso che l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art 2947 primo comma cc non è fondata quantomeno con riferimento al rimborso delle somme determinate dalla sentenza n. 4571/2018
emessa all'esito dell'opposizione al precetto proposta da dinnanzi al Tribunale di Controparte_4
Napoli (R.G. 17336/2015) e ciò in quanto il ha comprovato di aver inoltrato, in data Parte_1
6/8/2020, a mezzo pec, richiesta di risarcimento al , chiedendo il ristoro Controparte_2
dei danni subiti in conseguenza dei fatti sopra indicati , nel merito deve osservarsi , in primis, che non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art 60 cpc atteso che gli attori non hanno chiesto di comprovare il rifiuto del Cancelliere di compiere un atto a lui legalmente richiesto né il dolo o colpa grave nell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo n. 1295/2012 del
Tribunale di Nola.
Quanto al richiamato art 2043 cc. , deve rilevarsi che a mente dell'art 1227 cc “Se il fatto colposo
del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate…”: ora, nella fattispecie in esame, se è
vero che il Cancelliere del Tribunale Civile di Nola rilasciava la formula esecutiva al decreto ingiuntivo n. 1295/2012 senza il preventivo decreto di esecutorietà del giudice , è altresì vero che l'art 654 cpc stabilisce che il creditore, nel precetto, deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà: ne deriva che il creditore, con un comportamento oltremodo negligente e superficiale, ha notificato il precetto senza fare menzione del provvedimento del giudice e quindi senza verificare, prima della predisposizione del suddetto atto di precetto, la effettiva sussistenza del provvedimento del giudice e tale comportamento recide in toto il nesso causale tra l'incauto comportamento del Cancellerie e i danni che il avrebbe Parte_1
facilmente evitato se avesse redatto in modo accorto il precetto cercando di individuare per poi indicarlo, il decreto di esecutorietà del giudice: infatti se avesse agito in modo prudente e corretto l'istante, o per esso il suo procuratore, avrebbe facilmente rilevato l'assenza del decreto richiesto dall'art 654 cpc evitando una errata notifica del precetto.
Al rigetto delle domande segue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite liquidate in base al D.M. 55/2014, scaglione fino ad € 26.000,00 valore medio ridotto per la non complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Rigetta le domande attoree. Condanna a pagare al convenuto le spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_2
€2.540,00 oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 21/3/2025 Il Giudice