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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1539 R.G.A.C. per l'anno 2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Rosario Lopreiato, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in San Gregorio d'Ippona alla Via Roma
n. 260;
-ATTORE-
Contro
, , , ; Controparte_1 Parte_1 P_ CP_3
- CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio onde Parte_1 ottenere accertamento di acquisto della proprietà sull'immobile indicato come da frazionamento provvisorio: 1)Fondo rustico, sito in agro di Acquaro (VV), riportato nel Nuovo Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, riportato al foglio di mappa n. 28, da staccare dalla particella n. 655 di Mq 270, di cui mq 105 sono di pagina 1 di 5 fabbricato adibito a magazzino, come da planimetria;
2) Fondo rustico, di Mq 135 riportato nel Nuovo Catasto Terreni del Co-mune di Acquaro, al foglio di mappa n.
28 da staccare dalla particella n. 565, come da planimetria;
3) Fondo rustico, di Mq
380 riportato nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, al foglio di mappa n. 28 da staccare dalla particella n. 144, come da planimetria, che risultano ancora ancora intestati ai Sigg.ri: , , Controparte_1 CP_3 Parte_1 P_
.
[...]
Ha dedotto di aver acquisito la proprietà a tritolo originario sul predetto immobile per averlo posseduto pubblicamente pacificamente ed ininterrottamente per oltre venti anni. Pertanto ha chiesto che gli venga riconosciuta l'esclusiva proprietà di detti immobili per usucapione ordinaria.
I convenuti sono rimasti contumaci. Acquisita la certificazione ipocatastale ed espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa, istruita documentalmente e a mezzo testi, è stata trattenuta in decisione a seguito di ordinanza del 7.12.2024 dal sottoscritto Magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, citati in giudizio mediante notifica dell'atto introduttivo e non costituitisi.
Sempre in via preliminare, va accertata la corretta instaurazione del contraddittorio in quanto, sulla scorta della documentazione in atti, i convenuti risultano essere gli attuali titolari degli immobili.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In diritto giova preliminarmente rilevare che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, e altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale
(art. 1158 c.c.). Il fondamento dell'istituto de quo si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
pagina 2 di 5 Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e iii)
l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 09/07/2021,
n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitandone le facoltà corrispondenti
(c.d. hanimus rem sibi habendi;
cfr. Cass. civ. n. 9671/2014; Cass. civ. n.
6989/1988).
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione”
e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
pagina 3 di 5 Allo stesso tempo, la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. Civ. 2977/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, questo giudice ritiene che, nel caso che occupa, sussistano i presupposti per accogliere la domanda atteso che parte attrice ha dimostrato il possesso pubblico, pacifico, continuativo, esclusivo e ultraventennale, concretizzatosi nell'utilizzazione, nella coltivazione e nella protratta manutenzione del bene oggetto di causa;
condotte, queste, che costituiscono tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
Le allegazioni di parte attrice, non contestate dalle parti avverse rimaste contumaci, hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi.
All'udienza del 19.12.2022 il primo teste escusso, direttamente Tes_1 informato dei fatti in quanto figlio dell'odierno attore, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato che l'attore abita nei terreni per cui è causa da almeno
50 anni, specificando che lo stesso ha edificato anche un fabbricato.
Ha poi ulteriormente precisato che l'abitazione ad oggi è abitata dal padre insieme alla madre e che gli stessi si sono sempre occupati della coltivazione del terreno per cui è causa intorno al fabbricato sostenendo le relative spese, che il terreno risulta essere recintato e che mai nessuno si è opposto a questo utilizzo né hanno mai pagato alcun canone per il godimento dei terreni per cui è causa.
Conformemente, alla stessa udienza il secondo teste escusso, ha Tes_2 confermato le medesime circostanze riferendo di essere a conoscenza dei fatti in quanto vicino di casa dell'odierno attore e precisando che il terreno è coltivato e che esiste la recinzione da almeno trent'anni.
Perciò posto, l'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta dall'attore, ha dunque pienamente dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare.
pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere compensate stante la sostanziale adesione dei convenuti, rimasti contumaci, al giudizio introdotto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto Parte_1 acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene sito in agro di Acquaro (VV), riportato nel
Nuovo Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, riportato al foglio di mappa n. 28, da staccare dalla particella n. 655 di Mq 270, di cui mq 105 sono di fabbricato adibito a magazzino, come da planimetria;
del bene censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, al foglio di mappa n. 28 da staccare dalla particella n. 565; del bene censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, al foglio di mappa n. 28 da staccare dalla particella n.
144; e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1539 R.G.A.C. per l'anno 2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Rosario Lopreiato, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in San Gregorio d'Ippona alla Via Roma
n. 260;
-ATTORE-
Contro
, , , ; Controparte_1 Parte_1 P_ CP_3
- CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio onde Parte_1 ottenere accertamento di acquisto della proprietà sull'immobile indicato come da frazionamento provvisorio: 1)Fondo rustico, sito in agro di Acquaro (VV), riportato nel Nuovo Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, riportato al foglio di mappa n. 28, da staccare dalla particella n. 655 di Mq 270, di cui mq 105 sono di pagina 1 di 5 fabbricato adibito a magazzino, come da planimetria;
2) Fondo rustico, di Mq 135 riportato nel Nuovo Catasto Terreni del Co-mune di Acquaro, al foglio di mappa n.
28 da staccare dalla particella n. 565, come da planimetria;
3) Fondo rustico, di Mq
380 riportato nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, al foglio di mappa n. 28 da staccare dalla particella n. 144, come da planimetria, che risultano ancora ancora intestati ai Sigg.ri: , , Controparte_1 CP_3 Parte_1 P_
.
[...]
Ha dedotto di aver acquisito la proprietà a tritolo originario sul predetto immobile per averlo posseduto pubblicamente pacificamente ed ininterrottamente per oltre venti anni. Pertanto ha chiesto che gli venga riconosciuta l'esclusiva proprietà di detti immobili per usucapione ordinaria.
I convenuti sono rimasti contumaci. Acquisita la certificazione ipocatastale ed espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa, istruita documentalmente e a mezzo testi, è stata trattenuta in decisione a seguito di ordinanza del 7.12.2024 dal sottoscritto Magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, citati in giudizio mediante notifica dell'atto introduttivo e non costituitisi.
Sempre in via preliminare, va accertata la corretta instaurazione del contraddittorio in quanto, sulla scorta della documentazione in atti, i convenuti risultano essere gli attuali titolari degli immobili.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
In diritto giova preliminarmente rilevare che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, e altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale
(art. 1158 c.c.). Il fondamento dell'istituto de quo si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
pagina 2 di 5 Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e iii)
l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 09/07/2021,
n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitandone le facoltà corrispondenti
(c.d. hanimus rem sibi habendi;
cfr. Cass. civ. n. 9671/2014; Cass. civ. n.
6989/1988).
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione”
e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
pagina 3 di 5 Allo stesso tempo, la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. Civ. 2977/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, questo giudice ritiene che, nel caso che occupa, sussistano i presupposti per accogliere la domanda atteso che parte attrice ha dimostrato il possesso pubblico, pacifico, continuativo, esclusivo e ultraventennale, concretizzatosi nell'utilizzazione, nella coltivazione e nella protratta manutenzione del bene oggetto di causa;
condotte, queste, che costituiscono tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
Le allegazioni di parte attrice, non contestate dalle parti avverse rimaste contumaci, hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi.
All'udienza del 19.12.2022 il primo teste escusso, direttamente Tes_1 informato dei fatti in quanto figlio dell'odierno attore, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato che l'attore abita nei terreni per cui è causa da almeno
50 anni, specificando che lo stesso ha edificato anche un fabbricato.
Ha poi ulteriormente precisato che l'abitazione ad oggi è abitata dal padre insieme alla madre e che gli stessi si sono sempre occupati della coltivazione del terreno per cui è causa intorno al fabbricato sostenendo le relative spese, che il terreno risulta essere recintato e che mai nessuno si è opposto a questo utilizzo né hanno mai pagato alcun canone per il godimento dei terreni per cui è causa.
Conformemente, alla stessa udienza il secondo teste escusso, ha Tes_2 confermato le medesime circostanze riferendo di essere a conoscenza dei fatti in quanto vicino di casa dell'odierno attore e precisando che il terreno è coltivato e che esiste la recinzione da almeno trent'anni.
Perciò posto, l'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta dall'attore, ha dunque pienamente dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare.
pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere compensate stante la sostanziale adesione dei convenuti, rimasti contumaci, al giudizio introdotto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto Parte_1 acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene sito in agro di Acquaro (VV), riportato nel
Nuovo Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, riportato al foglio di mappa n. 28, da staccare dalla particella n. 655 di Mq 270, di cui mq 105 sono di fabbricato adibito a magazzino, come da planimetria;
del bene censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, al foglio di mappa n. 28 da staccare dalla particella n. 565; del bene censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Acquaro, al foglio di mappa n. 28 da staccare dalla particella n.
144; e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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