Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13424/2023
PROMOSSO DA Parte 1 nato in [...] il [...] (Avv. Gabriele Lipani);
-ricorrente-
CONTRO
Questore di Palermo, in persona del Questore pro tempore;
, in Controparte 1
persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata presso i relativi uffici;
Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
,
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso i relativi uffici
-resistente-
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 10
marzo 2025.
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte 1 ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Palermo CAT. A.12/2023 - ID
18097/4^ SEZ. del 5 luglio 2023 notificato all'interessato a mezzo pec in data 5 ottobre 2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Palermo
'non ha che esaminato il parere negativo della Controparte_1
ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso. CP 2 si è costituito in giudizio con memoria depositata il 29 febbraio 2024, ha Il
prodotto documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto ed ha insistito nelle motivazioni poste a fondamento del diniego adottato.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono "convertibili" in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs.
251/2007);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo); permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
5.
permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 6.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998); permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.9.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a
•
tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani); qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
•
comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un Controparte 1
permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Controparte 1
, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
[...]
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata formalizzata in data 7 novembre 2022, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 30 gennaio 2022 (cfr. nota della Questura di Palermo del 19 febbraio parere della Commissione Territoriale di Palermo del 2 gennaio 2023).2024 e
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente, infatti, ha documentato di avere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 16 ottobre 2023 al 16 novembre 2023 come lavapiatti alle dipendenze di “Magna Roma s.r.l.s." con sede legale in
CP_1 alla Via Paternostro n. 7 che è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 22 novembre 2023 (cfr. comunicazioni obbligatorie Unilav e buste paga dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, in atti); nonché di avere poi costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 1°agosto 2024, come lavapiatti per CP 3 on sede legale in CP_1 alla Via Agrigento 22 e infine un rapporto di lavoro a tempo determinato rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 21 gennaio 2025 al 30 aprile 2025, come lavapiatti alle dipendenze di “ CP 3 con sede legale in CP 1 alla Via Agrigento 22 (cfr. comunicazioni Unilav, contratto di lavoro del 31 luglio 2024, buste paga dal mese di dicembre 2024 al mese di agosto 2024, busta paga del mese di gennaio 2025 Certificazione Unica del
2024, in atti).
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis - tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
"Decreto Cutro", comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
Parte 11.Dichiara che il ricorrente ha il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n.
286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), e, per l'effetto, dispone la trasmissione della presente sentenza al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo 2\4\25
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);