Articolo 12 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 11Articolo 13
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13 novembre 1960
Art. 12. Termine per l'assunzione in servizio

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarne in caso di nomina, promozione, trasferimento o riassunzione in servizio devono assumere l'esercizio delle assunzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
Tale termine non puo' essere prorogato, ma puo' essere abbreviato dal Ministro per necessita' di servizio.
Il Ministro puo' anche ordinare, per ragioni di servizio, che il funzionario trasferito o promosso continui ad esercitare il precedente ufficio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e puo' essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Per esigenze di servizio il Ministro puo', altresi', disporre che i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie promossi o trasferiti assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto, per mancata registrazione, o di annullamento, il funzionario e' considerato in missione e ha diritto alla corrispondente indennita' per il tempo in cui ha prestato servizio in altra sede in esecuzione del provvedimento revocato o annullato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di dattilografia.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960