Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/07/2021, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del contestuale provvedimento di comunicazione di motivi ostativi emesso dalla -OMISSIS-sul rilievo che “ alla luce dei precedenti giudiziari e in coerenza con il connesso parere espresso dalla -OMISSIS-[...] ” lo stesso “ non possegga i requisiti di buona condotta e affidabilità necessari per lo svolgimento dell'attività professionale in argomento ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che i reati di tentato furto in concorso del -OMISSIS- e di guida in stato ebbrezza del -OMISSIS- risultano essere stati dichiarati estinti;
- che in precedenza tali reati dichiarati estinti non erano stati ritenuti ostativi all’impiego del ricorrente come collaboratore per incarichi investigativi elementari;
- che, non essendo state dedotte ulteriori ragioni ostative, il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato;
- che dalla impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, deriva un danno grave ed irreparabile al ricorrente;
- che pertanto, allo stato, appaiono sussistere le condizioni per accogliere la proposta domanda cautelare nei sensi sopra evidenziati;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.