Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 02333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto dal sig. ZO ER NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Davide Mantovan, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Salomoni in Milano, via Caradosso, 8;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. 0377797/2022 notificato in data 1° dicembre 2022, con cui la Prefettura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, presentata dal ricorrente in data 22 luglio 2022;
- nonché di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi inclusa la comunicazione prot. 0332455 del 30 settembre 2022 ex art. 10 bis l. 241/90 di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza n. 199/2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 27 gennaio 2023 e corredato da domanda cautelare, il sig. ZO ER NI impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento n. 0377797/2022 del 1° dicembre 2022, con cui la Prefettura di Milano aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, presentata dal ricorrente in data 22 luglio 2022;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
- queto Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2023, con l’ordinanza n. 199 del 2023 respingeva la domanda cautelare per carenza dei requisiti di legge;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 20 aprile 2025 il ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare “la cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese di lite, atteso “ il tempo trascorso dalla domanda di rinnovo e il venir meno delle esigenze che erano alla base dell’istanza ”;
- giunta, infine, l’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, l’Autorità prendeva atto della declaratoria. La causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto, preliminarmente, di dover disattendere alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 c.p.a..
Osservato, a tal fine, che la cessazione della materia del contendere opera, invero, quando sia intervenuta una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378), e pertanto una sopravvenienza idonea a soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto o interesse legittimo esercitato, sì da non residuare più alcuna utilità che possa essere recata dalla pronuncia sul merito della causa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332);
Considerato, dunque, che, con riferimento alla fattispecie, la memoria del 20 aprile 2025 non deduce alcuna sopravvenuta attività amministrativa da parte dell’Amministrazione intimata che abbia comportato il conseguimento del bene della vita, la licenza di porto d’armi per difesa personale, anelato dal ricorrente nel presente giudizio;
Ritenuto, nondimeno, che, in ragione di quanto rappresentato dal ricorrente nella memoria, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4 del cod. proc. amm.;
Considerato, infatti, che la declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 20 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla definizione della lite, atteso “ il tempo trascorso dalla domanda di rinnovo e il venir meno delle esigenze che erano alla base dell’istanza ;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà del ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compesate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO