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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/09/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24/09/2025, alle ore 12,13 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. SACHELI RITA in sostituzione dell'Avv. NOCENT ROBERTO per la parte ricorrente e l'Avv. CLAUDIA SIGNORILE MONTANO per AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente insiste per l'ammissione della CTU.
Parte resistente insiste come in comparsa di costituzione e fa riferimento dalla documentazione da cui si evince l'infondatezza della domanda. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,16.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 554 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. NOCENT ROBERTO
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16-08-23 Parte_1 deducendo di aver svolto attività lavorativa presso la casa di reclusione di Massa dal mese di aprile 2021 sino a dicembre
Cont 2022 con la mansione di Barbiere, A/5, chiedeva il pagamento dell'importo di € 2.384,49 a titolo di differenze retributive.
Parte ricorrente lamentava che dai cedolini paga era emersa la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL con riguardo alle concrete mansioni svolte ed in ragione alla quantità e qualità del lavoro, nonchè la mancata corresponsione della indennità di
2 contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, del TFR, nonché l'indebita trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6/11/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
deducendo di aver corrisposto al detenuto/lavoratore
[...] la corretta retribuzione, parametrata in base al CCNL applicato, decurtata di 1/3 come per legge e chiedendo il rigetto del ricorso.
I - LA NORMATIVA
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 prevedeva al I comma: 1.
Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un Controparte_3 delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n.124, attualmente la norma prevede che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze
3 dell'amministrazione penitenziaria sia stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
II – MANSIONI SVOLTE
E' pacifico che il ricorrente abbia svolto da aprile 2021 a dicembre 2022, alle dipendenze del convenuto, le CP_1 mansioni di barbiere. Tale dato, infatti, oltre a risultare dalle buste paga prodotte in giudizio (doc. nr. 1-22) è stato riconosciuto anche nel ricorso introduttivo.
III – ADEGUAMENTO DELLE REMENUNERAZIONI. CCNL APPLICABILI
L' Amministrazione ha già provveduto, a far data dal mese di ottobre 2017, all'adeguamento delle remunerazioni per detenuti lavoratori (v. nota GDAP n. 282390 del 6.9.2017, nota
GDAP n. 13626 dell'1.06.2021).
Dai cedolini in atti si evince l'inserimento delle voci relative alla indennità di contingenza, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e della indennità di anzianità, nonché del pagamento dei giorni di ferie lavorati.
Nelle buste paga viene altresì indicato oltre la mansione svolta anche il livello di inquadramento, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente che non ha dedotto e/o allegato circostanze volte a provare l'inserimento in un livello diverso rispetto a quello indicato dal datore di lavoro.
IV – QUOTE DI MANTENIMENTO
Con riguardo alle quote di mantenimento, ai sensi dell'art. 145 c.p., le stesse devono essere prelevate dalla remunerazione per il lavoro prestato.
Quanto all'invocata SENTENZA N. 49/1992 della Corte
Costituzionale, questa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in
4 cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla
[...]
e, Parte_2 dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali
(province e comuni). Tale pronuncia non riguarda le quote di mantenimento.
V – QUANTUM
Da premettere che il compenso modesto percepito dal ricorrente dipende dall'esiguità delle ore lavorate mensilmente.
Dalle tabelle allegate alla Circolare GDAP 01-06-2021 relativa agli adeguamenti retributivi della remunerazione per i detenuti prestatori di lavoro per conto dell'Amministrazione
Penitenziaria, risulta che al barbiere viene applicato il CCNL pubblici esercizi, livello 5, codice mansioni 213), codice servizio 2, categoria A.
Dalle tabelle degli adeguamenti retributivi di cui all'all. 5 si evince per tale livello il minimo retributivo mensile di €
1454,28.
Tale importo deve essere decurtato di 1/3, con la conseguenza che l'importo mensile ammonta a € 969,52 e cioè lo stesso importo indicato nei cedolini in atti, dai quali si evince che l'importo orario dovuto di € 6,52 è maggiorato per i ratei di
TFR, ferie e tredicesima, per un totale di € 8,39 all'ora.
Nei conteggi prodotti è stato utilizzato il CCNL estetica, livello 2 e rivendicata una paga base oraria pari ad € 6,98, aumentata ad € 8,65 per l'aggiunta dei ratei di TFR, ferie e tredicesima.
Tuttavia, in ricorso non si rinviene alcuna censura in ordine al CCNL applicato da parte resistente.
Peraltro, le differenze retributive rilevate nei conteggi coincidono all'incirca con le quote di mantenimento decurtate dalle buste paga (legittimamente, come si è detto).
Ad es. ad aprile 2021 la differenza rivendicata è di € 105,57 mentre la quota di mantenimento ammonta ad € 108,60, a maggio
5 2021 € 108,92, mentre la quota è pari ad € 112,22, a giugno
2021 la differenza è di € 105,57 mentre la quota di mantenimento ammonta a € 108,60 ecc.
La domanda, pertanto, non merita accoglimento.
Considerato che in base ai cedolini non è agevole risalire a quale CCNL sia stato applicato e quale livello sia stato riconosciuto, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Massa, 24/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
6
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente insiste per l'ammissione della CTU.
Parte resistente insiste come in comparsa di costituzione e fa riferimento dalla documentazione da cui si evince l'infondatezza della domanda. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,16.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 554 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. NOCENT ROBERTO
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16-08-23 Parte_1 deducendo di aver svolto attività lavorativa presso la casa di reclusione di Massa dal mese di aprile 2021 sino a dicembre
Cont 2022 con la mansione di Barbiere, A/5, chiedeva il pagamento dell'importo di € 2.384,49 a titolo di differenze retributive.
Parte ricorrente lamentava che dai cedolini paga era emersa la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL con riguardo alle concrete mansioni svolte ed in ragione alla quantità e qualità del lavoro, nonchè la mancata corresponsione della indennità di
2 contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, del TFR, nonché l'indebita trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
6/11/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
deducendo di aver corrisposto al detenuto/lavoratore
[...] la corretta retribuzione, parametrata in base al CCNL applicato, decurtata di 1/3 come per legge e chiedendo il rigetto del ricorso.
I - LA NORMATIVA
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 prevedeva al I comma: 1.
Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un Controparte_3 delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n.124, attualmente la norma prevede che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze
3 dell'amministrazione penitenziaria sia stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
II – MANSIONI SVOLTE
E' pacifico che il ricorrente abbia svolto da aprile 2021 a dicembre 2022, alle dipendenze del convenuto, le CP_1 mansioni di barbiere. Tale dato, infatti, oltre a risultare dalle buste paga prodotte in giudizio (doc. nr. 1-22) è stato riconosciuto anche nel ricorso introduttivo.
III – ADEGUAMENTO DELLE REMENUNERAZIONI. CCNL APPLICABILI
L' Amministrazione ha già provveduto, a far data dal mese di ottobre 2017, all'adeguamento delle remunerazioni per detenuti lavoratori (v. nota GDAP n. 282390 del 6.9.2017, nota
GDAP n. 13626 dell'1.06.2021).
Dai cedolini in atti si evince l'inserimento delle voci relative alla indennità di contingenza, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e della indennità di anzianità, nonché del pagamento dei giorni di ferie lavorati.
Nelle buste paga viene altresì indicato oltre la mansione svolta anche il livello di inquadramento, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente che non ha dedotto e/o allegato circostanze volte a provare l'inserimento in un livello diverso rispetto a quello indicato dal datore di lavoro.
IV – QUOTE DI MANTENIMENTO
Con riguardo alle quote di mantenimento, ai sensi dell'art. 145 c.p., le stesse devono essere prelevate dalla remunerazione per il lavoro prestato.
Quanto all'invocata SENTENZA N. 49/1992 della Corte
Costituzionale, questa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in
4 cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla
[...]
e, Parte_2 dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali
(province e comuni). Tale pronuncia non riguarda le quote di mantenimento.
V – QUANTUM
Da premettere che il compenso modesto percepito dal ricorrente dipende dall'esiguità delle ore lavorate mensilmente.
Dalle tabelle allegate alla Circolare GDAP 01-06-2021 relativa agli adeguamenti retributivi della remunerazione per i detenuti prestatori di lavoro per conto dell'Amministrazione
Penitenziaria, risulta che al barbiere viene applicato il CCNL pubblici esercizi, livello 5, codice mansioni 213), codice servizio 2, categoria A.
Dalle tabelle degli adeguamenti retributivi di cui all'all. 5 si evince per tale livello il minimo retributivo mensile di €
1454,28.
Tale importo deve essere decurtato di 1/3, con la conseguenza che l'importo mensile ammonta a € 969,52 e cioè lo stesso importo indicato nei cedolini in atti, dai quali si evince che l'importo orario dovuto di € 6,52 è maggiorato per i ratei di
TFR, ferie e tredicesima, per un totale di € 8,39 all'ora.
Nei conteggi prodotti è stato utilizzato il CCNL estetica, livello 2 e rivendicata una paga base oraria pari ad € 6,98, aumentata ad € 8,65 per l'aggiunta dei ratei di TFR, ferie e tredicesima.
Tuttavia, in ricorso non si rinviene alcuna censura in ordine al CCNL applicato da parte resistente.
Peraltro, le differenze retributive rilevate nei conteggi coincidono all'incirca con le quote di mantenimento decurtate dalle buste paga (legittimamente, come si è detto).
Ad es. ad aprile 2021 la differenza rivendicata è di € 105,57 mentre la quota di mantenimento ammonta ad € 108,60, a maggio
5 2021 € 108,92, mentre la quota è pari ad € 112,22, a giugno
2021 la differenza è di € 105,57 mentre la quota di mantenimento ammonta a € 108,60 ecc.
La domanda, pertanto, non merita accoglimento.
Considerato che in base ai cedolini non è agevole risalire a quale CCNL sia stato applicato e quale livello sia stato riconosciuto, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Massa, 24/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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