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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2196/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17.09.2025 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. SALZILLO MATRONA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. NERO MARGHERITA ( ; , tendente ad ottenere la separazione C.F._1 consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data
20.08.2011 dal quale è nata la figlia (il 7.10.2013); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi reciprocamente i rispettivi eventuali cambiamenti di indirizzo.
2. La figlia minore, ON, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
3. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4. La casa coniugale, di proprietà del signor , resterà nella disponibilità Parte_2 dello stesso, mentre madre e figlia si trasferiranno, entro il 30 ottobre c.a., in altro 1 immobile, di proprietà della famiglia della signora di cui il Sig. conosce Pt_1 Pt_2
l'indirizzo. Le parti concordano che la signora oltre ai propri effetti personali, Pt_1 porterà via dalla casa coniugale i seguenti oggetti: la cristalliera del corridoio, lo specchio da appoggio, il settimino e il divanetto collocati in camera da letto, le tende, i servizi di piatti e di bicchieri, servizi di pentole, corredi di lenzuola- asciugamani e biancheria varia.
5. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare o di mantenimento per sé, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti.
6. Il signor , al fine di consentire alla moglie di effettuare dei piccoli lavori Parte_2 nella casa in cui andrà a vivere con la minore, si impegna a versare, in suo favore, la somma di Euro 20.000/00 (ventimila/00), di cui Euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) all'atto della sottoscrizione del presente ricorso ed Euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) entro il 5 settembre c.a.. sul seguente numero iban [...].
7. Il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2
, l'importo mensile di Euro 300,00 (eurotrecento/00), da versare entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione della figlia (spese mediche non mutuabili, spese specialistiche, spese scolastiche, attività sportive, spese per il supporto psicologico) e rinuncia espressamente alla quota del 50% dell'assegno unico a lui spettante che sarà richiesto al 100% dalla signora Pt_1
8. Il padre potrà esercitare il diritto di visita tenendo con sé ON due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.30 alle 21.00 nel periodo estivo e dalle ore 18.30 alle 20.30 nel periodo invernale, ed a fine settimana alternati, o dalle 11.30 del sabato alle 19.00 della domenica o dalle 11.30 alle 21.00 del sabato e dalle 11.30 alle 20.00 della domenica. La scelta, per volontà delle parti, sarà determinata dalla decisione di ON di pernottare o meno con il padre, ovvero di decidere il momento in cui si sentirà pronta. Nell'esercizio del diritto di visita si terrà conto anche delle esigenze dei genitori e dei desideri/esigenze di ON. In particolare, si dovrà tenere conto anche dei compiti scolastici assegnati che verranno, per accordo delle parti, svolti con la madre. Per tali ragioni, la parti sono consapevoli che il diritto di visita potrà subire delle variazioni.
9. Il periodo Natalizio sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore: la Vigilia di
Natale ed il 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00; analogamente il 25 Dicembre ed il
2 1° gennaio dalle ore 10.00 alle ore 20.00; il periodo Pasquale sarà trascorso ad anni alterni: il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (con un genitore) e dalle ore
10.00 della alle ore 20.00 del Lunedì in Albis (con l'altro genitore); durante le ferie estive la minore potrà trascorrere, ad anni alterni, un periodo di giorni 14 con ciascun genitore con date da concordare entro il 31 Maggio di ciascun anno. Tutte le ricorrenze e/o festività seguiranno il criterio dell'alternanza, sempre tenendo conto delle esigenze/desideri di ON e delle esigenze dei genitori. Le parti ribadiscono che per tutte le festività (natalizie/pasquali) il pernotto avverrà previo accordo tra loro, sempre in funzione dei tempi, desideri ed esigenze della ragazzina. Per il giorno dell'onomastico e del compleanno le parti si accorderanno di volta in volta tra loro, soprattutto se le ricorrenze ricadono in un giorno infrasettimanale e, quindi, scolastico.
10. Le parti dichiarano:
− che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
− di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e per alcuna ragione;
− di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e di rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A, anno 2011);
3 3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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