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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1775 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
ZI PA (C.F. C.F._2
e nata a [...] ) con il Parte_2 C.F._3
NGOZI PA (C.F. C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) i signori e si impegnano a non interferire in alcun modo nella vita privata dell'altro, Pt_1 Pt_2
avendo reciprocamente il massimo rispetto e riconoscendosi ampia libertà di condurre la propria vita secondo i propri intendimenti;
2) le parti dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi del figlio verso entrambi i genitori evitando, nei limiti del possibile, che la separazione e la fine della relazione sentimentale gravi sul piano della sua educazione, degli affetti e della formazione;
3) entrambi si impegnano inoltre a prestare la massima collaborazione che si renderà necessaria per modificare il presente accordo nel rispetto delle esigenze di vita ed economiche del figlio;
4) resterà affidato ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre, Per_1
attualmente residente a [...], dove ha anche la residenza anagrafica;
5) il signor previo accordo con la signora potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Parte_2
liberamente, in ogni caso potrà e dovrà tenerlo con sé due sere alla settimana, indicativamente il martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,00, quando sarà sua cura riportalo a casa della madre;
6) il padre inoltre potrà e dovrà tenere con sé il figlio a week end alternanti dalle ore 9 del sabato mattina oppure dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 della domenica, quando sarà sua cura ricondurlo a casa della madre, oltre a giorni quindici, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, giorni sette durante le vacanze natalizie e giorni tre durante quelle pasquali, avendo cura di alternare il giorno di
Natale con Santo Stefano e quello di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, cosicché se il minore avrà trascorso il giorno di Natale con la madre con il padre trascorrerà la giornata di Santo Stefano poi ancora con la madre Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando tali giorni l'anno successivo;
7) le parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione, nell'interesse del figlio, a modificare nel corso del tempo, il calendario delle visite così come sopra riportato al fine di conciliare al meglio le esigenze dei genitori con il superiore interesse di;
Per_1
8) il signor verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento per il figlio, l'importo di Euro 200,00, rivalutabile in base agli indici Istat;
pagina 2 di 5 9) le parti in accordo comune dichiarano che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora
; Parte_2
10) il signor inoltre provvederà, entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della Parte_1
documentazione, al rimborso del 100% delle spese straordinarie sostenute dalla signora Parte_2
nell'interesse del figlio, nel rispetto del protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Forlì, che sotto si riporta:
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO : a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro 75 euro a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) cure dentistiche oltre euro 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO :
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
pagina 3 di 5 g) pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
SPESE SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO :
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) retta universitarie imposte in istituti privati;
d) alloggio presso la sede universitaria rientrante nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura del minore)
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private.
SPESE LUDICO / SPORTIVE / RICREATIVE
a) Non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro euro 100,00.
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
I relativi importi verranno corrisposti al genitore che le ha anticipate, dall'altro genitore, entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio , nati dall'unione il 18/02/2022, si attengano alle Per_1
condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato in [...] ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
ZI PA (C.F. C.F._2
e nata a [...] ) con il Parte_2 C.F._3
NGOZI PA (C.F. C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1) i signori e si impegnano a non interferire in alcun modo nella vita privata dell'altro, Pt_1 Pt_2
avendo reciprocamente il massimo rispetto e riconoscendosi ampia libertà di condurre la propria vita secondo i propri intendimenti;
2) le parti dichiarano che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi del figlio verso entrambi i genitori evitando, nei limiti del possibile, che la separazione e la fine della relazione sentimentale gravi sul piano della sua educazione, degli affetti e della formazione;
3) entrambi si impegnano inoltre a prestare la massima collaborazione che si renderà necessaria per modificare il presente accordo nel rispetto delle esigenze di vita ed economiche del figlio;
4) resterà affidato ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre, Per_1
attualmente residente a [...], dove ha anche la residenza anagrafica;
5) il signor previo accordo con la signora potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Parte_2
liberamente, in ogni caso potrà e dovrà tenerlo con sé due sere alla settimana, indicativamente il martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,00, quando sarà sua cura riportalo a casa della madre;
6) il padre inoltre potrà e dovrà tenere con sé il figlio a week end alternanti dalle ore 9 del sabato mattina oppure dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 della domenica, quando sarà sua cura ricondurlo a casa della madre, oltre a giorni quindici, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, giorni sette durante le vacanze natalizie e giorni tre durante quelle pasquali, avendo cura di alternare il giorno di
Natale con Santo Stefano e quello di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, cosicché se il minore avrà trascorso il giorno di Natale con la madre con il padre trascorrerà la giornata di Santo Stefano poi ancora con la madre Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando tali giorni l'anno successivo;
7) le parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione, nell'interesse del figlio, a modificare nel corso del tempo, il calendario delle visite così come sopra riportato al fine di conciliare al meglio le esigenze dei genitori con il superiore interesse di;
Per_1
8) il signor verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento per il figlio, l'importo di Euro 200,00, rivalutabile in base agli indici Istat;
pagina 2 di 5 9) le parti in accordo comune dichiarano che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora
; Parte_2
10) il signor inoltre provvederà, entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della Parte_1
documentazione, al rimborso del 100% delle spese straordinarie sostenute dalla signora Parte_2
nell'interesse del figlio, nel rispetto del protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Forlì, che sotto si riporta:
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO : a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro 75 euro a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) cure dentistiche oltre euro 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO :
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
pagina 3 di 5 g) pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
SPESE SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO :
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) retta universitarie imposte in istituti privati;
d) alloggio presso la sede universitaria rientrante nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura del minore)
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private.
SPESE LUDICO / SPORTIVE / RICREATIVE
a) Non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro euro 100,00.
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
I relativi importi verranno corrisposti al genitore che le ha anticipate, dall'altro genitore, entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio , nati dall'unione il 18/02/2022, si attengano alle Per_1
condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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