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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11865/2024
TRA
, C.F.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1967, rappresentato e difeso dall'avv.to Pia Sabatino, presso i quali elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di aver presentato in data 10.11.2020 domanda di reddito di cittadinanza protocollo n.
.-RDC-2020-3450601; di aver presentato nuovamente domanda in data 27.10.2021, CP_1
protocollo n. .-RDC-2021-4930972; di aver ottenuto l'accoglimento di entrambe le CP_1
domande con conseguente liquidazione del relativo beneficio;
di aver ricevuto provvedimento del 19.02.2024 con cui l' revocava la prestazione per “omessa CP_1 dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”; di aver ricevuto in data 09.04.2024 due missive con cui l' gli comunicava per i periodi dal 01.12.2020 al 30.09.2021 e dal 01.11.2021 al CP_1
1 30.04.2023 l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, dei componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”, per l'importo complessivo di € 18.260,19.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguente pretesa restitutoria dell' per difetto di motivazione. Ha, inoltre, contestato la pretesa CP_1
restitutoria medesima allegando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il godimento del beneficio e invocando i principi in tema di legittimo affidamento. Ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca con conseguente accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' e condanna dello stesso alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente già trattenute a tale titolo. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 ex art. 127ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va affrontata la questione inerente la giurisdizione del giudice adito.
Consapevole dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. II giur. centr. App., n. 468 del 2022 e Corte dei conti Emilia Romagna, n. 2 del 2025, le quali affermano la propria giurisdizione), la scrivente ritiene di aderire all'orientamento che individua nel giudice ordinario l'organo cui debbano essere devoluti i giudizi aventi a oggetto l'indebita percezione del reddito di cittadinanza: in particolare, si ritiene di valorizzare la natura primariamente assistenziale del reddito di cittadinanza, attesa la sua spiccata finalità solidaristica di contrasto alla povertà, prevalente sugli altri scopi pubblici, quali il sostegno occupazionale e l'inserimento sociale (cfr. Corte dei Conti
Campania, n. 335, 336 e 337 del 2021, richiamate da n. 46 del 2024).
Venendo al merito, il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' e relativa alle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza nei periodi indicati CP_1
2 in atti.
Pertanto, non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_1 avanzata dall'ente previdenziale.
Difatti, il giudizio di non ha ad oggetto l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti previsti CP_1
direttamente dalla legge.
Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una funzione di mero accertamento. CP_1
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e
3 correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva,
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del
2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il
procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del
procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del
procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del
procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Ne discende che sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da
4 parte ricorrente che riguardano le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo e la violazione dei principi e delle norme della L. 241/1990, ivi compreso il presunto vizio di motivazione del provvedimento.
A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che le ragioni poste a fondamento della richiesta restitutoria, consistenti nell'omessa dichiarazione all'atto della domanda dello svolgimento di attività lavorativa da parte di componenti del nucleo familiare non interamente valorizzata nel modello ISEE, appaiono chiaramente intellegibili.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa di riferimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4/2019, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a €
9.360,00 (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 30.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00; tale soglia è aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di €
10.000,00, e di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale
è ulteriormente aumentato di € 5.000,00 in caso di componente disabile e € 7.500,00 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di € 6.000,00 annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare (pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a € 9.360,00 in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena
5 disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
La prestazione economica del reddito di cittadinanza, poi, è costituita di due componenti:
l'una a integrazione del reddito, fino alla soglia di accesso (€ 6.000,00 moltiplicati per la scala di equivalenza), e l'altra, soltanto eventuale, quale contributo al canone di locazione fino a un massimo di € 3.360,00 annui.
In forza dell'art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non fosse ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 4/2019, poi, è stata stabilita la immediata revoca, con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza;
- l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, co. 6, D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni,
6 ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Per quanto sopra, per procedere alla revoca/decadenza è necessario accertare che la falsa/mendace od omessa dichiarazione/comunicazione sia funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
Si tratta, evidentemente, di una norma con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Nella presente fattispecie, è incontestato che il ricorrente ha omesso di comunicare all' con l'apposito modello RdC-Com Esteso, entro 30 giorni dall'inizio, l'attività CP_1
lavorativa e i connessi redditi percepiti dalla coniuge Persona_1
componente del nucleo familiare, assunta come lavoratrice dipendente presso SA
S.R.L. a decorrere dal 23.05.2020 e fino al 31.10.2021 (cfr. estratto contributivo allegato alla memoria).
Tanto ha determinato un'ipotesi di revoca del beneficio con efficacia retroattiva per essere stata accertata la “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3 co. 10 L. 26/2019)” (cfr. provvedimenti di revoca del 19.02.2024), con conseguente obbligo restitutorio degli importi percepiti in quanto non dovuti (cfr. comunicazione di indebito del 21.03.2024, notificata il
09.04.2024).
Il ricorrente, perciò, è venuto meno agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa.
Ciò posto, deve rilevarsi che le disposizioni sopra richiamate sono inserite nell'articolo riguardante le “sanzioni” applicabili ai soggetti che pongono in essere dichiarazioni false e/o si sottraggono agli obblighi previsti dalla legge per i fruitori della prestazione.
Dalla lettera della norma e dalla sua collocazione sistematica, pertanto, si deve ritenere che, fatti salvi i casi di falso totalmente irrilevante sulla percezione e sull'ammontare della prestazione, non sia necessario determinare in quale minor misura essa sarebbe stata erogata, qualora la dichiarazione fosse stata veritiera.
Data la natura sanzionatoria della norma, a essa va attribuita una generale funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false, sicché il falso, comunque incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, comporta sempre e comunque la revoca della stessa, con efficacia retroattiva.
Tali considerazioni vanno, poi, lette in combinato con i principi regolatori della materia
7 dell'indebito assistenziale, in particolare sotto il profilo degli oneri di allegazione e prova.
È noto, infatti, che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 18046 del 2010).
Come chiarito dalla Suprema Corte, quindi, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nella fattispecie, a fronte del chiaro tenore dei provvedimenti di revoca e di indebito emessi dall' , parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione specifica circa la non incidenza CP_1 dell'attività lavorativa svolta e dei connessi redditi percepiti dal coniuge sul diritto o anche solo sulla misura della prestazione spettante, limitandosi a dedurre in via del tutto generica di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, deve ritenersi che l'omessa indicazione del dato reddituale in parola non possa ritenersi ininfluente ai fini del calcolo dei ratei mensili di prestazione spettanti, atteso che, ove tali redditi fossero stati dichiarati, sarebbero stati assunti a base di calcolo determinando la corresponsione di un importo mensile di prestazione inferiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto, con conseguente legittimità della perdita del beneficio e dell'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito ex art. 7 D.L. n. 4/2019.
Quanto appena chiarito assume rilievo con riferimento alla richiesta restitutoria avente a oggetto le somme erogate a titolo di RdC dal 01.12.2020 al 30.09.2021, in ragione della prima domanda amministrativa presentata dal ricorrente.
8 Circa, invece, la pretesa restitutoria avente a oggetto le somme erogate nel periodo dal
01.11.2021 al 30.04.2023, in ragione della seconda domanda amministrativa, va rilevato quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che nella memoria di costituzione l' invoca a CP_1 fondamento dell'indebito una motivazione difforme da quella apposta al provvedimento comunicato al beneficiario della prestazione.
In particolare, mentre nel provvedimento di revoca e nella successiva comunicazione di indebito è invocata, come già detto, l'“omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, dei componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”, in memoria si rappresenta che “la seconda domanda è stata Controparte_2 revocata in automatico poiché, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. n. 4/2019, in caso di revoca o decadenza del beneficio, non è possibile presentare una nuova domanda da parte dello stesso richiedente (o di un altro componente del nucleo familiare) prima di 6 o
18 mesi, a seconda della composizione del nucleo. Quindi, la revoca della seconda domanda è una conseguenza diretta della revoca della prima Controparte_2
. Controparte_3
La disposizione cui l' si riferisce è contenuta nell'art. 7, comma 11, D.L. n. 4/2019, il CP_1 quale dispone che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
La ragione sottesa alla revoca del beneficio nel periodo in parola, quindi, è stata resa nota al ricorrente per la prima volta con la costituzione in giudizio dell' , il quale si è CP_1
discostato da quanto motivato nel provvedimento di revoca e nel provvedimento di indebito regolarmente notificati.
L' , pertanto, non ha osservato le imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario CP_1 dell'atto, ponendo nel corso del giudizio una motivazione diversa a base della richiesta di restituzione, e inibendo in tal modo al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Ciò assume rilievo tanto più ove si consideri che alcuna omessa comunicazione si rinviene con riferimento alla seconda domanda amministrativa: lo stesso , del resto, smentisce CP_1
tale circostanza adducendo la nuova motivazione di cui in memoria.
9 Né sono emersi ulteriori elementi idonei a ritenere insussistenti, con riferimento a tale periodo, tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in oggetto: il NO ha, quindi, presentato la nuova domanda di reddito di cittadinanza essendo in possesso di tutti i requisiti, compresi quelli reddituali, necessari per ottenere tale prestazione.
A ciò si aggiunga che ad avviso della scrivente le circostanze del caso concreto possono configurare una situazione idonea a ingenerare il legittimo affidamento del percipiente.
Come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del
2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015), “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art.
38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)” (cfr. in senso conforme anche
Cassazione civile, sez. lav., n. 13223 del 2020 e 24133 del 2021).
Ebbene, non può non tenersi conto del fatto che la revoca del beneficio da parte dell' CP_1
per il periodo dal 01.11.2021 al 30.04.2023 è intervenuta circa 2 anni e quattro mesi dopo la proposizione della seconda domanda amministrativa da parte del NO, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, co. 11, integra nel caso di specie una mera fictio iuris, quale effetto automatico della revoca del beneficio ottenuto tramite la prima domanda amministrativa.
L' , del resto, avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio erogato in base alla prima CP_1
domanda e di conseguenza respingere la seconda domanda per violazione dei termini ex art. 7, co. 11, cit. al momento della sua presentazione, anziché accoglierla.
Per tutto quanto esposto, la domanda va accolta in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca
10 soccombenza e della particolarità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma di € 12.534,21, erogata dall' in favore di parte ricorrente a titolo di Reddito di Cittadinanza (D.L. CP_1
4/2019) nel periodo dal 01.11.2021 al 30.04.2023 (domanda n. .-RDC-2021- CP_1
4930972) e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già CP_1
ripetuto a tale titolo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 23 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11865/2024
TRA
, C.F.: , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1967, rappresentato e difeso dall'avv.to Pia Sabatino, presso i quali elettivamente domicilia, come in atti
ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di aver presentato in data 10.11.2020 domanda di reddito di cittadinanza protocollo n.
.-RDC-2020-3450601; di aver presentato nuovamente domanda in data 27.10.2021, CP_1
protocollo n. .-RDC-2021-4930972; di aver ottenuto l'accoglimento di entrambe le CP_1
domande con conseguente liquidazione del relativo beneficio;
di aver ricevuto provvedimento del 19.02.2024 con cui l' revocava la prestazione per “omessa CP_1 dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”; di aver ricevuto in data 09.04.2024 due missive con cui l' gli comunicava per i periodi dal 01.12.2020 al 30.09.2021 e dal 01.11.2021 al CP_1
1 30.04.2023 l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, dei componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”, per l'importo complessivo di € 18.260,19.
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguente pretesa restitutoria dell' per difetto di motivazione. Ha, inoltre, contestato la pretesa CP_1
restitutoria medesima allegando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il godimento del beneficio e invocando i principi in tema di legittimo affidamento. Ha, quindi, chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca con conseguente accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' e condanna dello stesso alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente già trattenute a tale titolo. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 ex art. 127ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va affrontata la questione inerente la giurisdizione del giudice adito.
Consapevole dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. II giur. centr. App., n. 468 del 2022 e Corte dei conti Emilia Romagna, n. 2 del 2025, le quali affermano la propria giurisdizione), la scrivente ritiene di aderire all'orientamento che individua nel giudice ordinario l'organo cui debbano essere devoluti i giudizi aventi a oggetto l'indebita percezione del reddito di cittadinanza: in particolare, si ritiene di valorizzare la natura primariamente assistenziale del reddito di cittadinanza, attesa la sua spiccata finalità solidaristica di contrasto alla povertà, prevalente sugli altri scopi pubblici, quali il sostegno occupazionale e l'inserimento sociale (cfr. Corte dei Conti
Campania, n. 335, 336 e 337 del 2021, richiamate da n. 46 del 2024).
Venendo al merito, il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' e relativa alle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza nei periodi indicati CP_1
2 in atti.
Pertanto, non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria CP_1 avanzata dall'ente previdenziale.
Difatti, il giudizio di non ha ad oggetto l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti previsti CP_1
direttamente dalla legge.
Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una funzione di mero accertamento. CP_1
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e
3 correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva,
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del
2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il
procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del
procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del
procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del
procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Ne discende che sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da
4 parte ricorrente che riguardano le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo e la violazione dei principi e delle norme della L. 241/1990, ivi compreso il presunto vizio di motivazione del provvedimento.
A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che le ragioni poste a fondamento della richiesta restitutoria, consistenti nell'omessa dichiarazione all'atto della domanda dello svolgimento di attività lavorativa da parte di componenti del nucleo familiare non interamente valorizzata nel modello ISEE, appaiono chiaramente intellegibili.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa di riferimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4/2019, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a €
9.360,00 (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 30.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00; tale soglia è aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di €
10.000,00, e di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale
è ulteriormente aumentato di € 5.000,00 in caso di componente disabile e € 7.500,00 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di € 6.000,00 annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare (pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a € 9.360,00 in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena
5 disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
La prestazione economica del reddito di cittadinanza, poi, è costituita di due componenti:
l'una a integrazione del reddito, fino alla soglia di accesso (€ 6.000,00 moltiplicati per la scala di equivalenza), e l'altra, soltanto eventuale, quale contributo al canone di locazione fino a un massimo di € 3.360,00 annui.
In forza dell'art. 3, co. 8, D.L. n. 4/2019, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non fosse ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 4/2019, poi, è stata stabilita la immediata revoca, con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza;
- l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, co. 6, D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni,
6 ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Per quanto sopra, per procedere alla revoca/decadenza è necessario accertare che la falsa/mendace od omessa dichiarazione/comunicazione sia funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
Si tratta, evidentemente, di una norma con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Nella presente fattispecie, è incontestato che il ricorrente ha omesso di comunicare all' con l'apposito modello RdC-Com Esteso, entro 30 giorni dall'inizio, l'attività CP_1
lavorativa e i connessi redditi percepiti dalla coniuge Persona_1
componente del nucleo familiare, assunta come lavoratrice dipendente presso SA
S.R.L. a decorrere dal 23.05.2020 e fino al 31.10.2021 (cfr. estratto contributivo allegato alla memoria).
Tanto ha determinato un'ipotesi di revoca del beneficio con efficacia retroattiva per essere stata accertata la “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3 co. 10 L. 26/2019)” (cfr. provvedimenti di revoca del 19.02.2024), con conseguente obbligo restitutorio degli importi percepiti in quanto non dovuti (cfr. comunicazione di indebito del 21.03.2024, notificata il
09.04.2024).
Il ricorrente, perciò, è venuto meno agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa.
Ciò posto, deve rilevarsi che le disposizioni sopra richiamate sono inserite nell'articolo riguardante le “sanzioni” applicabili ai soggetti che pongono in essere dichiarazioni false e/o si sottraggono agli obblighi previsti dalla legge per i fruitori della prestazione.
Dalla lettera della norma e dalla sua collocazione sistematica, pertanto, si deve ritenere che, fatti salvi i casi di falso totalmente irrilevante sulla percezione e sull'ammontare della prestazione, non sia necessario determinare in quale minor misura essa sarebbe stata erogata, qualora la dichiarazione fosse stata veritiera.
Data la natura sanzionatoria della norma, a essa va attribuita una generale funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false, sicché il falso, comunque incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, comporta sempre e comunque la revoca della stessa, con efficacia retroattiva.
Tali considerazioni vanno, poi, lette in combinato con i principi regolatori della materia
7 dell'indebito assistenziale, in particolare sotto il profilo degli oneri di allegazione e prova.
È noto, infatti, che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 18046 del 2010).
Come chiarito dalla Suprema Corte, quindi, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nella fattispecie, a fronte del chiaro tenore dei provvedimenti di revoca e di indebito emessi dall' , parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione specifica circa la non incidenza CP_1 dell'attività lavorativa svolta e dei connessi redditi percepiti dal coniuge sul diritto o anche solo sulla misura della prestazione spettante, limitandosi a dedurre in via del tutto generica di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, deve ritenersi che l'omessa indicazione del dato reddituale in parola non possa ritenersi ininfluente ai fini del calcolo dei ratei mensili di prestazione spettanti, atteso che, ove tali redditi fossero stati dichiarati, sarebbero stati assunti a base di calcolo determinando la corresponsione di un importo mensile di prestazione inferiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto, con conseguente legittimità della perdita del beneficio e dell'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito ex art. 7 D.L. n. 4/2019.
Quanto appena chiarito assume rilievo con riferimento alla richiesta restitutoria avente a oggetto le somme erogate a titolo di RdC dal 01.12.2020 al 30.09.2021, in ragione della prima domanda amministrativa presentata dal ricorrente.
8 Circa, invece, la pretesa restitutoria avente a oggetto le somme erogate nel periodo dal
01.11.2021 al 30.04.2023, in ragione della seconda domanda amministrativa, va rilevato quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che nella memoria di costituzione l' invoca a CP_1 fondamento dell'indebito una motivazione difforme da quella apposta al provvedimento comunicato al beneficiario della prestazione.
In particolare, mentre nel provvedimento di revoca e nella successiva comunicazione di indebito è invocata, come già detto, l'“omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, dei componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE”, in memoria si rappresenta che “la seconda domanda è stata Controparte_2 revocata in automatico poiché, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. n. 4/2019, in caso di revoca o decadenza del beneficio, non è possibile presentare una nuova domanda da parte dello stesso richiedente (o di un altro componente del nucleo familiare) prima di 6 o
18 mesi, a seconda della composizione del nucleo. Quindi, la revoca della seconda domanda è una conseguenza diretta della revoca della prima Controparte_2
. Controparte_3
La disposizione cui l' si riferisce è contenuta nell'art. 7, comma 11, D.L. n. 4/2019, il CP_1 quale dispone che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
La ragione sottesa alla revoca del beneficio nel periodo in parola, quindi, è stata resa nota al ricorrente per la prima volta con la costituzione in giudizio dell' , il quale si è CP_1
discostato da quanto motivato nel provvedimento di revoca e nel provvedimento di indebito regolarmente notificati.
L' , pertanto, non ha osservato le imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario CP_1 dell'atto, ponendo nel corso del giudizio una motivazione diversa a base della richiesta di restituzione, e inibendo in tal modo al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Ciò assume rilievo tanto più ove si consideri che alcuna omessa comunicazione si rinviene con riferimento alla seconda domanda amministrativa: lo stesso , del resto, smentisce CP_1
tale circostanza adducendo la nuova motivazione di cui in memoria.
9 Né sono emersi ulteriori elementi idonei a ritenere insussistenti, con riferimento a tale periodo, tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in oggetto: il NO ha, quindi, presentato la nuova domanda di reddito di cittadinanza essendo in possesso di tutti i requisiti, compresi quelli reddituali, necessari per ottenere tale prestazione.
A ciò si aggiunga che ad avviso della scrivente le circostanze del caso concreto possono configurare una situazione idonea a ingenerare il legittimo affidamento del percipiente.
Come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del
2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015), “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art.
38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)” (cfr. in senso conforme anche
Cassazione civile, sez. lav., n. 13223 del 2020 e 24133 del 2021).
Ebbene, non può non tenersi conto del fatto che la revoca del beneficio da parte dell' CP_1
per il periodo dal 01.11.2021 al 30.04.2023 è intervenuta circa 2 anni e quattro mesi dopo la proposizione della seconda domanda amministrativa da parte del NO, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, co. 11, integra nel caso di specie una mera fictio iuris, quale effetto automatico della revoca del beneficio ottenuto tramite la prima domanda amministrativa.
L' , del resto, avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio erogato in base alla prima CP_1
domanda e di conseguenza respingere la seconda domanda per violazione dei termini ex art. 7, co. 11, cit. al momento della sua presentazione, anziché accoglierla.
Per tutto quanto esposto, la domanda va accolta in parte qua.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca
10 soccombenza e della particolarità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma di € 12.534,21, erogata dall' in favore di parte ricorrente a titolo di Reddito di Cittadinanza (D.L. CP_1
4/2019) nel periodo dal 01.11.2021 al 30.04.2023 (domanda n. .-RDC-2021- CP_1
4930972) e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già CP_1
ripetuto a tale titolo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 23 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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