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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2738/2024 di R.G. promosso da
(C.F. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Labis Parte_3 C.F._3
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Controparte_2
Goffo
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere tutti i documenti prodotti, le registrazioni fonografiche depositate e tutte le istanze istruttorie;
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare l'eccezione d'improcedibilità dedotta dalla controparte in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO In via preliminare
1. accertare e dichiarare che le deliberazioni assunte dal durante Controparte_1 le assemblee del 21/06/2023 e del 12/07/2023 sono da considerarsi tamquam non esset in quanto assunte in violazione dell'art. 1136 c.c. in ordine all'assenza dei quorum costitutivi, nonché per la violazione dell'art. 66, comma 4, disp. att. c.c., e per l'effetto
2. annullare in toto le suddette delibere
3. dichiarare nulla la delibera assunta in data 21/11/2022, limitatamente al punto 3 all'o.d.g.:
“Approvazione preventivo, riparto e rate gestione riscaldamento 22/23” (rate chieste a titolo di
“gestione straordinaria” per far fronte ai “debiti condominiali attuali e futuri”) in quanto assunta contra legem per le ragioni già dedotte nei precedenti scritti difensivi;
In via principale e nel merito
1. accertare e dichiarare che i rendiconti consuntivi della gestione ordinaria e relativo riparto, periodo 01/05/2022 - 30/04/2023, e della gestione riscaldamento e relativo riparto, periodo
16/04/2022 – 30/04/2023, sono viziati per tutte le ragioni esposte e per l'effetto
2. annullare la delibera assunta dal all'esito dell'assemblea del 21/06/2023; CP_1
3. annullare la delibera assunta dal all'esito dell'assemblea del 12/07/2023; CP_1
4. dichiarare nulla la delibera assunta in data 21/11/2022, limitatamente al punto 3 all'o.d.g.:
“Approvazione preventivo, riparto e rate gestione riscaldamento 22/23”, per le ragioni già dedotte nei precedenti scritti difensivi;
Conseguentemente: condannare il (C.F. ), sito in Torino (TO) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, per tutte le ragioni esposte, alla CP_1 restituzione in favore degli attori di ogni importo dovuto che, per ciascuna parte, si determina nella somma complessiva di:
- euro 4.501,77 a favore di , C.F. , a titolo di rate versate Parte_2 C.F._2 per la gestione riscaldamento 2022/2023, oltre ad euro 56,78 a titolo di illegittimo addebito per la sola consultazione dei documenti condominiali, e quindi per complessivi euro 4.558,55 totali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- euro 1.466,04 a favore di , C.F. a titolo di rate Parte_1 C.F._1 versate per la gestione riscaldamento 2022/2023, oltre ad euro 56,78 a titolo di illegittimo addebito per la sola consultazione dei documenti condominiali, e quindi per complessivi euro 1.522,82 totali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- euro 1.379,19 a favore di C.F. , a titolo di rate Parte_3 C.F._3 versate per la gestione riscaldamento 2022/2023, oltre ad euro 56,70 a titolo di illegittimo addebito per la sola consultazione dei documenti condominiali, e quindi per complessivi euro 1.435,89 totali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In tutti i casi
1. condannare il (C.F. ), sito in Torino (TO) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, al versamento in favore dello Stato di CP_1 una somma d'importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010;
2. condannare il (C.F. ), sito in Torino (TO) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, per la mancata partecipazione alla CP_1 mediazione, al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, del D.lgs. 28/2010. Con vittoria di spese del presente giudizio per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
15% come per legge, diritti, IVA, CPA ed esborsi.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Accertare e dichiarare tutte le avverse domande e motivi destituiti di ogni fondamento e/o comunque inammissibili e per l'effetto rigettare e respingere tutte le avverse domande in quanto improcedibili e/o inammissibili per le ragioni di cui in narrativa e/o in ogni caso in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA,
CPA.
Con ogni più ampia riserva di produrre ulteriori documenti, di integrare le istanze istruttorie, di articolare capi di prova ed indicare testi di cui si chiede l'escussione alla luce delle attuali e future difese di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 14.2.2024, notificato in pari data, gli attori convenivano in giudizio il evidenziando di essere proprietari di unità immobiliare nel complesso edilizio di CP_1
facente parte del relativo Condominio;
con delibera del 21.6.2023 CP_1 Controparte_1
l'assemblea del suddetto condomino aveva statuito tra gli altri, i seguenti punti all'o.d.g.: 2. “Esame ed approvazione consuntivo e relativo riparto gestione ordinaria 22/23”; 3. “Esame ed approvazione rendiconto e relativo riparto gestione riscaldamento 22/23”; 4. “Esame ed approvazione preventivo, riparto e rate gestione ordinaria 23/24”; 5. “Esame preventivo, riparto e rate gestione riscaldamento 23/24”; che sui suddetti punti gli attori avevano espresso voto contrario;
che l'amministratore, nel predisporre l'invito all'assemblea in prima convocazione, aveva violato l'art. 66, comma 4, disp. att. c.c. nonché i limiti territoriali e di idoneità del luogo per lo svolgimento delle riunioni con conseguente inesistenza della prima convocazione, da considerare tamquam non esset, e annullabilità delle delibere assunte per mancanza del quorum costitutivo delle medesime in prima convocazione;
che le predette deliberazioni violavano i criteri di rendicontazione di cui all'art. 1130 bis c.c.; con la delibera del 12.7.2023 l'assemblea del suddetto condomino aveva statuito tra gli altri punti all'o.d.g. sul seguente: - “Nomina Amministratore ed approvazione relativo compenso come da offerta allegata”; che gli attori avevano espresso voto contrario;
che l'amministratore, nel disporre la convocazione dell'assemblea in seconda convocazione per il 12.7.2023, alle ore 18.00, aveva violato l'art. 66, comma 4, disp. att. c.c. con conseguente annullabilità della delibera assunta per mancanza del quorum costitutivo della medesima in prima convocazione;
che contestavano i compensi in favore dell'amministratore approvati il 12.7.2023 ; infine impugnavano la delibera del 21.11.2022 con la quale l'assemblea del suddetto condomino aveva statuito sul punto 3 all'o.d.g. avente ad oggetto “Approvazione preventivo, riparto e rate gestione riscaldamento 22/23”, perchè nel corpo della verbalizzazione si legge “L'Amministratore anticipa all'Assemblea che verrà effettuata una richiesta fondi straordinaria per far fronte ai debiti condominiali attuali e futuri per euro 97.000,00
(novantasettemila) da pagarsi in 4 rate con scadenza 15/10/22, 15/11/22, 15/1/23 e 15/3/23”; che la delibera era nulla in quanto a) la richiesta di versamento in oggetto non era stata inserita all'o.d.g. dell'assemblea; b) non vi era stata alcuna votazione sul punto;
c) era nulla per la violazione delle modalità di costituzione di un fondo straordinario nel caso in esame non deliberato per far fronte alle morosità condominiali.
La parte attrice adiva il Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di nullità/annullabilità delle tre delibere impugnate, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva il , a mezzo dell'amministratore Geom. Controparte_1
il quale, contestando le avversarie pretese eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità CP_2 della domanda nuova avente ad oggetto la violazione dell'art 66 disp att c.c. per le prime due delibere impugnate in quanto non passata dal filtro della Mediazione obbligatoria dell'art. 5 del
D.Lgs. 28/2020; nel merito, l'infondatezza della censura in quanto nessuna norma pone regole o limiti alla fissazione dell'orario o del luogo di convocazione dell'assemblea condominiale;
sempre nel merito, sulla delibera del 21.6.2023 contestava il fatto che le fatture di “ fossero Parte_4 state addebitate due volte. Infatti, nel rendiconto 2018 l'importo era stato effettivamente rendicontato ma mai pagato quindi stornato dal rendiconto 1.01.2022/30.04.2022 (cfr. doc. 2 –
01/01/2022-30/04/2022) e inserito nel successivo bilancio 1.05.2022/30.04.2023, CP_3 approvato nell'assemblea del 21.06.2023; in ogni caso, evidenziava che con la delibera del
29.11.2023 l'assemblea, aveva esonerato l'amministratore dall'effettuare ulteriori ricerche bancarie;
in merito all' asserita duplicazione della voce “Cancelleria costo annuo a forfait”, esercizio
1.5.22/30.4.23, evidenziava che la fattura n. 43/22 si componeva delle seguenti quattro voci: 1) €
2,00 per marche da bollo (importo inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce
“cancelleria” - scrittura numero G32 - Doc 3); 2) € 475,00 importo relativo al periodo di gestione ordinaria 1.07.2022/30.09.2022 (importo inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce “amministrazione” – scrittura numero G32 – Doc 3); 3) € 300,00 per cancelleria costo annuo a forfait (importo inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce
“cancelleria” – scrittura numero G32 – Doc 3); 4) € 375,00 per la gestione riscaldamento inerente il periodo 1.05.2022/30.09.2022 (importo inserito nel rendiconto di gestione riscaldamento 2022/2023 alla voce “riscaldamento” senza duplicazione di voci in bilancio;
quanto alle contestazioni riferibili al compenso e amministratore evidenziava che le singole specifiche domande e contestazioni Pt_5
non erano state fatte oggetto di mediazione e quindi erano improcedibili, e che tutte e quattro le voci di spesa contestate da controparte erano state oggetto di regolari approvazioni da parte dell'assemblea dei condomini;
sull'impugnazione della delibera del 12.7.2023 evidenziava che l'amministratore aveva presentato ai condomini un preventivo inerente i suoi compensi preciso e dettagliato per singole voci di costo ed il consesso assembleare, dopo la disamina del caso, lo aveva approvato nominando l'amministratore; sull'impugnazione della delibera del 21.11.2022 punto 3 all'o.d.g. della Delibera del 21.11.2022 avente ad oggetto “Approvazione preventivo, riparto e rate gestione riscaldamento 22/23”eccepiva la decadenza dall'azione per essere decorsi il termine di 30 gg dell'art 1137 c.c.; nel merito, che con la delibera l'assemblea non aveva approvato un fondo di morosità/straordinario costituito unilateralmente di iniziativa dell'amministratore, ma il bilancio consuntivo 2021/2022 ed il bilancio preventivo 2022/2023 ed i relativi versamenti erano giustificati dalla morosità maturata dal condominio con il fornitore Comat.
Dopo aver argomentato in punto richiesta di restituzione somme e condanna dell'amministratore ex art 12 bis D.Lgs n. 28/10 chiedeva respingersi l'impugnazione.
Senza necessità di svolgere l'attività istruttoria richiesta la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe con la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente occorre disattendere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni per i motivi di cui all'ordinanza del 5.7.2024 che qui si intendono richiamati.
Gli attori impugnano tre delibere dell'assemblea condominiale lamentando l'annullabilità di quelle del 21.6.2023 e del 12.7.2023 e la nullità di quella del 21.11.2022.
a) Sulle prime due delibere la censura riguarda, in via preliminare, la violazione dell'art 66 disp att c.c.
L'assunto da cui muovono gli attori per sostenere l'annullabilità delle delibere per difetto di quorum
è che l'amministratore, nel disporre la prima convocazione dell'assemblea, aveva violato l'art. 66, comma 4, disp. att. c.c. perché non aveva rispettato i limiti territoriali, ovvero i confini del comune ove è situato il e di idoneità del luogo per lo svolgimento delle riunioni, avendo CP_1
indicato la propria abitazione-ufficio in S. Gillio, ed i limiti di tempo, avendo indicato le ore 00,00 del 20.6.2023 e del 11.7.2023, con conseguente inesistenza della prima convocazione, da considerare tamquam non esset e correlato difetto delle maggioranze richieste dall'art 1136 commi
1 e 2 c.c. per le delibere in prima convocazione.
Preliminarmente, occorre valutare la questione sollevata dalla parte convenuta con la comparsa e contenente l'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e di decadenza dall'azione ex art 1137 c.c. Il ha infatti eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento CP_1
della mediazione non avendo gli attori indicato, tra i motivi di impugnazione delle delibere del
21.6.2023 e del 12.7.2023, la violazione dell'art 66 disp att c.c.
Nel caso in esame l'istanza di mediazione formulata da parte attrice non è stata prodotta (il doc 4 non è in atti) come non è prodotto il verbale negativo di mediazione (doc 19 attori).
Con la memoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c. gli attori contestano che vi sia asimmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale e fanno derivare la procedibilità della domanda dall'identità di petitum, ovvero dalla richiesta di dichiarazione di annullabilità delle delibere impugnate ritenendo non necessaria l'identità di causa petendi.
Dalla lettura congiunta della contestazione del convenuto in comparsa e della replica degli attori con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c. deve ritenersi che non vi sia traccia alcuna, nell'invito alla mediazione, delle contestazioni riguardanti la violazione dell'art 66 disp att c.c. nella convocazione per l'assemblea.
Per tale parte la domanda è improcedibile.
Infatti, si rileva che la domanda di mediazione è presentata mediante deposito (presso un organismo di mediazione) di un'istanza che deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (art 4 co 2 D.lgs. n. 28/2010); tale ultima previsione va letta in combinato disposto con la disciplina dettata dall'art. 5, comma 1 D.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria, il quale prevede uno stringente collegamento tra processo civile e mediazione prevedendo che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto .. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. La domanda di mediazione deve essere identificata dagli elementi delle parti, oggetto e ragioni, corrispondenti in sede processuale alle personae, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.: vi deve essere, quindi, simmetria tra queste domande e l'asimmetria, in senso innovativo o ampliativo, comporta la pronuncia di improcedibilità.
Se, cioè, la domanda giudiziale è diversa da quella di mediazione, allora si tratterà di domanda nuova che non è passata dal filtro della mediazione obbligatoria dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, così da imporre la dichiarazione di improcedibilità.
Per questa parte la domanda degli attori è, quindi, improcedibile. b) Sulla delibera del 21.6.2023 punto all'o.d.g.: 2. “Esame ed approvazione consuntivo e relativo riparto gestione ordinaria 22/23”.
Preliminarmente, anche su questo punto il contesta la procedibilità della domanda con CP_1 riferimento ai prelievi effettuati in favore dell'amministratore e della collaboratrice . Pt_5
Per i medesimi motivi già evidenziati al punto a) la domanda è improcedibile a nulla rilevando la riserva, fatta dagli attori con l'invito alla mediazione, di proporre ulteriori censure sulla gestione ordinaria 2022/2023 la quale, anzi, rende non contestata la circostanza del mancato esperimento della mediazione.
Per questa parte la domanda degli attori è, quindi, improcedibile.
Lamentano, poi, gli attori che le predette deliberazioni violavano i criteri di rendicontazione di cui all'art. 1130 bis c.c. secondo cui “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle CP_1 eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentirne l'immediata verifica”.
In particolare, sostengono, che gli addebiti nell'esercizio 2022/2023 delle fatture n. 387 e n. 2027 del 15/02/2018 e del 12/07/2018 dell'impresa Igienica S.a.s di Giovinazzo Girolamo, rispettivamente di euro 880,00 e di euro 2.200,00, erano già state rendicontate nell'esercizio 2018, quindi addebitate ai condòmini due volte;
lamentano, inoltre, la duplicazione della voce
“Cancelleria costo annuo a forfait”, sia a pag. 1 che a pag. 2 del consuntivo esercizio 01/05/2022 –
30/04/2023, fatt. n. 43 prot. 12, rispettivamente per un importo di euro 475,00 e di euro 300,00.
Sul primo addebito il ha contestato il fatto che le fatture di “ ” siano state CP_1 Parte_4 addebitate due volte. Ha documentato che nel rendiconto 2018 l'importo era stato inserito (doc. 25) ma non pagato dal e quindi stornato dal rendiconto 1.1.2022/30.4.2022 (doc. 27) e CP_1
inserito nel successivo bilancio 1.5.2022/30.4.2023, approvato nell'assemblea tenutasi il 21.6.2023
(doc.16) e quindi pagato una sola volta con versamento in data 4.4.2023 (doc 35).
Sul secondo addebito il ha evidenziato che la fattura n. 43/22 si compone di quattro CP_1 voci: 1) € 2,00 per marche da bollo (importo inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce “cancelleria”; 2) € 475,00 importo relativo al periodo di gestione ordinaria
1.07.2022/30.09.2022 (importo inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce
“amministrazione”; 3) € 300,00 per cancelleria costo annuo a forfait (importo inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce “cancelleria”; 4) € 375,00 per la gestione riscaldamento inerente il periodo 1.05.2022/30.09.2022 (importo inserito nel rendiconto di gestione riscaldamento 2022/2023 alla voce “riscaldamento”). Le indicazioni di € 300 per il “forfait” e di €
475 per la gestione ordinaria, sebbene riferite alla stessa fattura, rappresentavano voci di costo differenti. Rileva il giudice con la giurisprudenza di legittimità che “ll rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , con CP_1
indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2,
c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di CP_1
contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione28vd Cass. n. 28257/23).
Si deve ritenere che le contestazioni degli attori sul rendiconto 2022/2023 che riguardano singole voci di spesa per importi nel complesso trascurabili, se rapportati alla partecipazione pro quota dei condomini (€ 56,70), non assurgano, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., ad integrare quella violazione dei criteri di redazione del bilancio dettati dall'art. 1130-bis c.c. con conseguente divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto. In ogni caso, anche se analizzati singolarmente, gli addebiti non sono fondati perché, sulla doppia indebita contabilizzazione delle fatture la prova del precedente pagamento pro quota, e quindi Parte_4 della duplicazione dei costi, spettava agli attori che non l'hanno raggiunta;
invero, il ha CP_1
provato di avere corrisposto la somma una sola volta al fornitore ma gli attori lamentano la circostanza di aver corrisposto due volte la medesima posta in ottemperanza ai riparti di spesa del
2019 e del 2023. La prova del pagamento non è raggiunta perché non è neppure allegato che i riparti precedenti siano stati interamente corrisposti dai condomini attori e, in ogni caso, lo storno del 2022 ha comportato un risparmio corrispondente che va a neutralizzare il precedente pagamento.
Analogamente, sulle spese di Cancelleria il Condominio ha provveduto efficacemente a contestare la duplicazione della voce “Cancelleria costo annuo a forfait” imputato una sola volta nella misura di € 300,00 per cancelleria costo annuo a “forfait” (importo conforme al preventivo CP_2
2022 doc. 12 e inserito nel rendiconto di gestione ordinaria 2022/2023 alla voce “cancelleria”, scrittura G32, doc 3; le altre voci sono compenso amministratore gestione ordinaria € 475 e riscaldamento € 375 sempre come da preventivo 2022).
Il motivo di impugnazione è infondato.
c) Sulla delibera del 21.6.2023 punto all'o.d.g.: 3. “Esame ed approvazione rendiconto e relativo riparto gestione riscaldamento 22/23”,
Questo motivo di impugnazione è ricondotto all'invalidità della delibera del 21.11.2022 con la quale l'assemblea del condomino aveva statuito, sul punto 3 all'o.d.g., “Approvazione preventivo, riparto e rate gestione riscaldamento 22/23”, dove nella verbalizzazione si legge
“L'Amministratore presenta il consuntivo pari ad euro 65.070,99. Il pagamento avverrà sulla base dei MAV già emessi sulla gestione straordinaria del riscaldamento approvata nella precedente
Assemblea” e nel verbale della precedente assemblea ivi richiamata, quella del 14.9.2022, si legge:
“L'Amministratore anticipa all'Assemblea che verrà effettuata una richiesta fondi straordinaria per far fronte ai debiti condominiali attuali e futuri per euro 97.000,00 (novantasettemila) da pagarsi in 4 rate con scadenza 15/10/22, 15/11/22, 15/1/23 e 15/3/23”.
Gli attori ne eccepiscono la nullità per avere l'amministratore costituito un fondo straordinario senza le necessarie maggioranze assembleari.
Osserva il convenuto che l'amministratore non aveva costituito un fondo straordinario, CP_1
come sostenuto dagli attori, ma aveva richiesto, informalmente, ai condomini fondi per sanare la morosità pregressa della gestione riscaldamento al fine di evitare il contenzioso con il fornitore.
Ritiene, in ogni caso, la parte decaduta dall'impugnazione trattandosi di un motivo di annullabilità e non di nullità della deliberazione.
Rileva il giudice che, al di là della terminologia utilizzata, è pacifico che l'amministratore abbia chiesto ai condomini somme di denaro al fine di sanare i debiti di esercizi precedenti riferiti alla gestione riscaldamento per oltre 30.000 €.
La contestazione della parte attrice riguarda la possibilità per l'assemblea del condominio di imputare, anche ai condomini non morosi, la quota di debito dei condomini che siano risultati insolventi.
Difetterebbe, secondo la parte impugnante la delibera, la competenza dell'assemblea di accollare a maggioranza ai proprietari in bonis ulteriori oneri in deroga all'art 1123 c.c. con conseguente nullità della delibera per impossibilità dell'oggetto.
Si deve ricordare che “Le obbligazioni condominiali, in quanto pecuniarie e come tali naturalmente divisibili ex parte debitoris, difettano del requisito dell'unicità della prestazione. Per tale ragione, in assenza di una disposizione normativa diversa, tali obbligazioni non sono soggette al regime della solidarietà, bensì a quello della parziarietà” (Cass. n. 199/17). Sul punto è intervenuto il legislatore del 2012 che ha sancito il principio di parziarietà dell'obbligazione con la modifica dell'art 63 disp att c.c.
Discende da questo principio la conseguenza che ciascun condominio risponde delle obbligazioni assunte dal nei confronti dei terzi secondo i criteri dell'art 1123 c.c. e che sono nulle le CP_1
delibere assembleari con le quali si stabiliscano criteri diversi di ripartizione.
Infatti, in linea generale, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi.
La giurisprudenza di merito (ad es. Corte Appello L'Aquila n. 827/21) e di legittimità (vd Cass. 5 novembre 2001, n. 13631, e Cass. 18 aprile 2014, n. 9083 che aveva ritenuto valida l'approvazione assembleare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, c.c., del cosiddetto ''fondo cassa morosi", ma solo in ipotesi di effettiva ed improrogabile urgenza, per evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini), ha consentito, entro certi limiti, la costituzione del fondo morosità quando il pregiudizio per il conseguente alla morosità fosse imminente. CP_1
La prova della necessità e urgenza della costituzione del fondo morosità, istituito nel 2022, incombeva sul convenuto che non l'ha fornita e neppure allegata se non con la CP_1
produzione del doc 22 che comprova una situazione di morosità del nei confronti del CP_1
fornitore Comat ma non il pregiudizio di esecuzione imminente sulle parti comuni del . CP_1
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati il motivo di impugnazione risulta fondato la delibera del 21.11.2022 punto 3 va dichiarata nulla con conseguente annullabilità derivata della delibera del 21.6.2023 punto 3.
In conclusione sul punto, devono essere accolte le richieste di condanna del ad CP_1
effettuare le restituzioni di quanto corrisposto in esecuzione delle delibere illegittime perché, con la dichiarazione di nullità della delibera del 21.11.2022 che ha istituito illegittimamente il fondo morosità, sorge “Un obbligo restitutorio del condominio nei confronti dei condomini che abbiano anticipato le somme dovute da altri condomini (che) può sorgere, piuttosto, ove lo stesso condominio abbia approvato una deliberazione assembleare istitutiva di un fondo cassa finalizzato a sopperire alle morosità di alcuni partecipanti, ed a scongiurare l'aggressione in executivis da parte del creditore in danno di parti comuni dell'edificio (cfr. Cass. Sez. 2, 05/11/2001, n. 13631).
La prova del pagamento delle rate straordinarie di riscaldamento è raggiunta con la produzione del solo doc. 8, estratto conto condominiale, poiché i doc.ti 6 e 7 sono illeggibili e i doc 24 e 25 degli attori non risultano agli atti. Sono pertanto provati i pagamenti per € 4501,77 da parte del condomino , € 1466,04 da parte del condomino e di € 1379,19 da parte del Pt_2 Parte_1
condomino Parte_3
d) Con riferimento alla delibera 12.7.2023 alle voci del preventivo del geom. CP_2
annullabilità per violazione del diritto di accesso ai documenti condominiali.
Con questo motivo gli attori censurano la delibera di nomina amministratore nella parte in cui approva il preventivo dell'onorario che, prevedendo spese a carico dei condomini per l'accesso ai documenti, ne penalizza l'esercizio.
Il richiamo è all'art. 1129 c.c., secondo cui ciascun condòmino può prendere gratuitamente visione della documentazione condominiale e ottenerne copia, con rimborso delle sole spese.
Sono nello specifico contestate le seguenti voci di spesa: accesso ai documenti condominiali e presa visione;
per riconteggio quote e versamenti in caso di contestazione;
disamina e risposta a contestazioni condominiali;
per incontri pre-assemblea con i consiglieri;
oltre alla specifica voce
“da valutare” indicata in preventivo.
Non vi è dubbio che dalla lettura dell'art 1129 c.c. rubricato tra l'altro “obblighi dell'amministratore” grava sull'Amministratore, e non sul , il dovere di custodire e, a CP_1
richiesta, di esibire la documentazione condominiale;
tale obbligo è specificazione del più generale obbligo di custodia di cui all'art 1718 c.c. ed è introdotto direttamente dalla legge in capo all'amministratore.
Il preventivo degli onorari approvato dall'assemblea riporta quali voci di spesa contestate “€ 250,00
Richiesta dati in archivio su bilanci approvati più costo per fotocopia e fascicolazione;
€ 50,00
Richiesta dati su bilanci non approvati;
€ 150,00 Incontri pre-assemblea con i Consiglieri Tabella
Millesimale; da valutare stampa, fascicolazione, etichettatura, imbustamento e consegna...”.
Ricorda il giudice che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate CP_1
soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass n. 5061/2020).
L'assunto secondo il quale l'assemblea nel conferire il mandato al geom ha approvato CP_2
un preventivo che penalizza il diritto di accesso, oltre che non riscontrato perché la tabella allegata al preventivo prevede costi per singoli servizi diversi dal semplice accesso alla contabilità condominiale, non consente il sindacato del giudice sulla discrezionalità dell'assemblea il quale, se ammesso, si risolverebbe nella sua sostituzione all'organo deliberativo del CP_1
Il motivo di impugnazione è infondato.
Le ulteriori domande formulate richiamando l'art 12 bis D.Lgs n. 28/10 sono da respingere non essendo provata la mancata partecipazione del Condominio alla mediazione posto che il verbale negativo non risulta allegato agli atti del giudizio.
La domanda sul punto è infondata.
La domanda ex art 96 c.p.c. formulata dagli attori con la memoria di replica alla comparsa conclusionale non risultava tra le conclusioni precisate al 17.10.2024 e, in ogni caso, non risulta né
l'allegazione né raggiunta la prova della colpa grave o del dolo del nel resistere in CP_1
giudizio alla luce della reciproca soccombenza, come accertata dal giudice.
3. Le spese sono quindi compensate tra le parti reciprocamente soccombenti gli attori sull'impugnazione della delibera del 12.7.2023 e il convenuto sull'impugnazione della delibera
21.11.2022. Entrambi sull'impugnazione della delibera del 21.6.2023.
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara l'improcedibilità della domanda sul punto a) e b), prima parte, di cui alla motivazione;
2) rigetta la domanda avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del
12.7.2023;
3) accoglie l'impugnazione della delibera del 21.11.2022 limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno e per l'effetto ne dichiara la nullità;
4) accoglie l'impugnazione della delibera del 21.6.2023 limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno e per l'effetto la annulla;
5) dichiara tenuto e condanna il a corrispondere agli attori le somme di € CP_1
4501,77 al condomino , di € 1466,04 al condomino e di € Parte_2 Parte_1
1379,19 al condomino . Parte_3
6) rigetta nel resto;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 21/01/2025
Il giudice dott. A. De Magistris