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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Gianluca Beltramini del Foro di Genova (C.F. ; pec , con studio in C.F._1 Email_1
Genova, Via G. D'Annunzio n. 2/26 C, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca SCAMUZZI (C.F. ; pec , giusta procura C.F._2 Email_2 alle liti depositata nel fascicolo telematico contenente il presente ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro
Capurso (c.f.: – PEC: C.F._3
t), dall'avvocata Lilia Bonicioli (c.f.: Email_3
, e dall'avvocato Christian Lo Scalzo (c.f.: C.F._4
), in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. C.F._5 Per_1
Notaio in Fiumicino
[...]
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025 aveva convenuto l' per sentir Parte_1 CP_1 dichiarare irripetibili le somme oggetto di indebito comunicato dall'Istituto con nota dal 17.6.2024 per il periodo 1.1.2021 sino al 31.12.2021 pari all'importo di euro 16.751,41.
Precisava di aver aperto P.IVA il 9.1.2020 e di aver presentato domanda di anticipo NASPI in data
22.1.2020. L' liquidava la prestazione, ma avendo ripreso attività lavorativa da lavoro CP_1 dipendente in data 7.12.2021 ovvero prima dello scadere del periodo teorico individuato dall CP_1 nel 7.1.2022 per il quale l'indennità avrebbe dovuto essere erogata se fosse stata versata mensilmente, veniva dichiarato decaduto dalla prestazione con conseguente determinazione di indebito.
L' , costituendosi, ha dato atto del parziale riconoscimento del diritto CP_1
L'Istituto infatti, ritenendo di accogliere la domanda in considerazione delle problematiche legate alla pandemia COVID, ha limitato l'indebito la sola durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione Naspi erogata in via provvisoria al ricorrente;
nulla ha trattenuto per le somme NASPI oggetto di indebito ante 7 gennaio 2021, mentre lo ha confermato per il periodo successivo in cui era intervenuto rapporto di lavoro subordinato.
Ritiene il Giudice che, alla luce del parziale riconoscimento del diritto del ricorrente, possa procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo antecedente al
7 gennaio 2021, mentre l'indebito deve essere riconfermato per il periodo successivo.
Deve infatti tenersi conto del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza numero
92.2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo
4 Marzo 2015 numero 22 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione di Naspi nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
Correttamente quindi l' , ha accolto la domanda del alla luce della causa di forza CP_1 Pt_1 maggiore connessa alle problematiche legate alla pandemia , limitando l'indebito alla sola durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della prestazione.
L'indebito va quindi confermato limitatamente all'importo residuo di euro 587,62, come da prospetto depositato in atti, non specificamente contestato dalla controparte. CP_1 Le spese di lite vanno quindi compensate in ragione di metà , considerato che in sede di ricorso amministrativo il ricorrente aveva prospettato le sue ragioni con difese qui ritenute condivisibili.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara l'irripetibilità della somme oggetto di indebito comunicato dall' con nota del CP_1
17.6.2021 ad eccezione che per l'importo di euro 546,62, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. compensa per metà le spese di lite;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere il CP_1 ricorrente della frazione residua di spese che liquidano in euro 1.340,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione del difensore antistatario.
Genova, 12/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Gianluca Beltramini del Foro di Genova (C.F. ; pec , con studio in C.F._1 Email_1
Genova, Via G. D'Annunzio n. 2/26 C, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca SCAMUZZI (C.F. ; pec , giusta procura C.F._2 Email_2 alle liti depositata nel fascicolo telematico contenente il presente ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro
Capurso (c.f.: – PEC: C.F._3
t), dall'avvocata Lilia Bonicioli (c.f.: Email_3
, e dall'avvocato Christian Lo Scalzo (c.f.: C.F._4
), in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. C.F._5 Per_1
Notaio in Fiumicino
[...]
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025 aveva convenuto l' per sentir Parte_1 CP_1 dichiarare irripetibili le somme oggetto di indebito comunicato dall'Istituto con nota dal 17.6.2024 per il periodo 1.1.2021 sino al 31.12.2021 pari all'importo di euro 16.751,41.
Precisava di aver aperto P.IVA il 9.1.2020 e di aver presentato domanda di anticipo NASPI in data
22.1.2020. L' liquidava la prestazione, ma avendo ripreso attività lavorativa da lavoro CP_1 dipendente in data 7.12.2021 ovvero prima dello scadere del periodo teorico individuato dall CP_1 nel 7.1.2022 per il quale l'indennità avrebbe dovuto essere erogata se fosse stata versata mensilmente, veniva dichiarato decaduto dalla prestazione con conseguente determinazione di indebito.
L' , costituendosi, ha dato atto del parziale riconoscimento del diritto CP_1
L'Istituto infatti, ritenendo di accogliere la domanda in considerazione delle problematiche legate alla pandemia COVID, ha limitato l'indebito la sola durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione Naspi erogata in via provvisoria al ricorrente;
nulla ha trattenuto per le somme NASPI oggetto di indebito ante 7 gennaio 2021, mentre lo ha confermato per il periodo successivo in cui era intervenuto rapporto di lavoro subordinato.
Ritiene il Giudice che, alla luce del parziale riconoscimento del diritto del ricorrente, possa procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo antecedente al
7 gennaio 2021, mentre l'indebito deve essere riconfermato per il periodo successivo.
Deve infatti tenersi conto del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza numero
92.2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo
4 Marzo 2015 numero 22 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione di Naspi nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
Correttamente quindi l' , ha accolto la domanda del alla luce della causa di forza CP_1 Pt_1 maggiore connessa alle problematiche legate alla pandemia , limitando l'indebito alla sola durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della prestazione.
L'indebito va quindi confermato limitatamente all'importo residuo di euro 587,62, come da prospetto depositato in atti, non specificamente contestato dalla controparte. CP_1 Le spese di lite vanno quindi compensate in ragione di metà , considerato che in sede di ricorso amministrativo il ricorrente aveva prospettato le sue ragioni con difese qui ritenute condivisibili.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara l'irripetibilità della somme oggetto di indebito comunicato dall' con nota del CP_1
17.6.2021 ad eccezione che per l'importo di euro 546,62, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. compensa per metà le spese di lite;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere il CP_1 ricorrente della frazione residua di spese che liquidano in euro 1.340,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione del difensore antistatario.
Genova, 12/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI