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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10704 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.”, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.del 25-9-
2025, e vertente
T R A
, c.f. , con sede in Genova alla Parte_1 P.IVA_1
Via Bertani n. 4, in persona del l.r.p.t. Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Gennaro Calvanese con studio in Casoria (NA) alla Via Largo San Mauro
n. 64 presso cui elegge domicilio in virtù di mandato in calce al presente atto;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Casoria (NA) alla Via Strada CP_1 P.IVA_2
Statale Sannitica 67 + 700, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_2
rapp.to e difeso, giusta procura su atto separato dall'avv. Salvatore Della Corte
[...]
con studio in Napoli alla via Vittorio Veneto n. 288/A presso il quale elegge domicilio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI RESE PER L'UDIENZA DEL 10-12-2024
Parte opposta e Parte opponente: come da note scritte che espressamente si richiamano;
in particolare, parte opposta in data 25-9-2025 richiede ulteriore rinvio per bonario componimento, riportandosi agli atti e a quanto ivi richiesto;
parte opponente, mediante nota del 26-9-2025, nel rappresentare il mancato raggiungimento di un accordo per il bonario componimento, conclude per l'accoglimento dell' eccezione di incompetenza territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Con atto di citazione depositato il 30-12-2024 e ritualmente
1 R.G. 10704/2024
notificato, l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale il , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.3268/2024, N.R.G. 510/2024, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro
74.786,35 oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2022 dalle singole scadenze al saldo e alle spese del procedimento, chiedendone la declaratoria di nullità e, in subordine, la revoca.
L'opponente, deducendo il difetto di legittimazione passiva con richiesta di chiamata in causa e contestando nel merito l'avversa domanda di merito, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del territorio del Tribunale adito essendo compente il Giudice del luogo ove è sorto il contratto, ossia il Tribunale di Genova ex art. 19
c.p.c. e deduceva come “Anche volendo fare riferimento alle norme sulla competenza territoriale dettate dal codice di rito, nel caso di specie, anche i criteri di collegamento del luogo dove è sorta l'obbligazione e del luogo di esecuzione della prestazione stessa portano ad individuare il Tribunale di Genova quale giudice territorialmente competente a conoscere della presente controversia.” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Instaurato correttamente il contraddittorio, mediante comparsa di costituzione e risposta del 22/04/2025, parte opponente prendeva posizione su tale eccezione preliminare formulata dall'opponente aderendo alla stessa e dichiarando di rinunciare al provvedimento monitorio opposto e agli effetti dello stesso.
Rimane quindi ferma la competenza del Tribunale di Genova, per effetto dell'eccezione pregiudiziale dell'opponente e dell'adesione dell'opposta.
Deve, quindi, stante l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio.
Per costante giurisprudenza, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la
2 R.G. 10704/2024
cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. civ. n. 6106/2006); ed ancora, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 25180 del 08/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/03/2006).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Genova e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.3268/2024, N.R.G. n. 510/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 29-11-2024 e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
2) fissa termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi davanti al
Tribunale di Genova;
3) demanda al giudice competente la statuizione sulle spese processuali anche del presente giudizio;
Così deciso in Aversa, il 29-9-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10704 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.”, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.del 25-9-
2025, e vertente
T R A
, c.f. , con sede in Genova alla Parte_1 P.IVA_1
Via Bertani n. 4, in persona del l.r.p.t. Dott. , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Gennaro Calvanese con studio in Casoria (NA) alla Via Largo San Mauro
n. 64 presso cui elegge domicilio in virtù di mandato in calce al presente atto;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Casoria (NA) alla Via Strada CP_1 P.IVA_2
Statale Sannitica 67 + 700, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_2
rapp.to e difeso, giusta procura su atto separato dall'avv. Salvatore Della Corte
[...]
con studio in Napoli alla via Vittorio Veneto n. 288/A presso il quale elegge domicilio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI RESE PER L'UDIENZA DEL 10-12-2024
Parte opposta e Parte opponente: come da note scritte che espressamente si richiamano;
in particolare, parte opposta in data 25-9-2025 richiede ulteriore rinvio per bonario componimento, riportandosi agli atti e a quanto ivi richiesto;
parte opponente, mediante nota del 26-9-2025, nel rappresentare il mancato raggiungimento di un accordo per il bonario componimento, conclude per l'accoglimento dell' eccezione di incompetenza territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. Con atto di citazione depositato il 30-12-2024 e ritualmente
1 R.G. 10704/2024
notificato, l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale il , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.3268/2024, N.R.G. 510/2024, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro
74.786,35 oltre interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2022 dalle singole scadenze al saldo e alle spese del procedimento, chiedendone la declaratoria di nullità e, in subordine, la revoca.
L'opponente, deducendo il difetto di legittimazione passiva con richiesta di chiamata in causa e contestando nel merito l'avversa domanda di merito, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del territorio del Tribunale adito essendo compente il Giudice del luogo ove è sorto il contratto, ossia il Tribunale di Genova ex art. 19
c.p.c. e deduceva come “Anche volendo fare riferimento alle norme sulla competenza territoriale dettate dal codice di rito, nel caso di specie, anche i criteri di collegamento del luogo dove è sorta l'obbligazione e del luogo di esecuzione della prestazione stessa portano ad individuare il Tribunale di Genova quale giudice territorialmente competente a conoscere della presente controversia.” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Instaurato correttamente il contraddittorio, mediante comparsa di costituzione e risposta del 22/04/2025, parte opponente prendeva posizione su tale eccezione preliminare formulata dall'opponente aderendo alla stessa e dichiarando di rinunciare al provvedimento monitorio opposto e agli effetti dello stesso.
Rimane quindi ferma la competenza del Tribunale di Genova, per effetto dell'eccezione pregiudiziale dell'opponente e dell'adesione dell'opposta.
Deve, quindi, stante l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio.
Per costante giurisprudenza, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la
2 R.G. 10704/2024
cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. civ. n. 6106/2006); ed ancora, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. civ. n. 25180 del 08/11/2013; Cass. civ. n. 6106 del 20/03/2006).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Genova e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.3268/2024, N.R.G. n. 510/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 29-11-2024 e ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
2) fissa termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi davanti al
Tribunale di Genova;
3) demanda al giudice competente la statuizione sulle spese processuali anche del presente giudizio;
Così deciso in Aversa, il 29-9-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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