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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2739/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. SS Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF , rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. CodiceFiscale_2
KLINGER ANNA PAOLA e CHIARUTTINI OTTAVIA, presso le stesse elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minorenne rimane affidato in via condivisa a d entrambi Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Venezia
San Polo 2761 ove la stessa è domiciliata ed ha già chiesto il cambio di residenza;
3) La casa coniugale condotta in locazione in Venezia, unitamente ai mobili arredi, corredi e pertinenze viene dunque assegnata alla signora C.F. Parte_2 C.F._2
nell'interesse dei figli, una maggiorenne e l'altro minorenne, entrambi non
[...]
economicamente autosufficienti;
4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal la Pt_1
pubblicazione della sentenza, asportando i soli beni personali;
5) Il sig. visiterà il figlio minore SS almeno ogni 15 giorni, tendenzialmente Pt_1
durante i weekend, e per i primi mesi, in attesa di definire una diversa organizzazione, la signora nulla oppone a che il sig. pernotti nella casa coniugale in occasione Pt_2 Pt_1
delle visite ai figli, salva sempre la possibilità per il minore di vedere il padre liberamente ogniqualvolta ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e quelli lavorativi del genitore;
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo delle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio SS sette giorni, alternativamente e ad anni alterni nel periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del 31.12, ovvero la Vigilia di
Natale e poi dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania festività LI , ad anni alterni, con i ponti festivi all'altro genitore;
durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di volta in volta, secondo le esigenze del minore;
7) La GL , essendo maggiorenne, frequenterà liberalmente il padre prendendo Per_2
accordi diretti con lo stesso, tanto per le visite ordinarie quanto per le vacanze;
8) Dato atto delle condizioni economico/reddituali /patrimoniali dei coniugi il sig. Pt_3
verserà alla signora in via mensile anticipata Euro 13.000,00 , rivalutabili ISTAT, Pt_2
entro e non oltre il cinque di ogni mese di cui euro 8.000,00 a titolo di assegno di separazione per la signora d euro 5.000,00 2.500,00 per ciascun figlio Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli . Inoltre, in ragione del caro vita a Venezia, il sig. fino al termine del percorso liceale del figlio SS, integrerà l'assegno per la Pt_1
moglie e l'assegno per il solo figlio SS di € 750 mensile ciascuno, dovendosi detta quota invece essere riconsiderata tra le parti allorquando, conclusa l'esperienza scolastica liceale di SS, la famiglia valuterà eventuale nuova possibile città di residenza;
9) Inoltre, in aggiunta, il sig. agherà direttamente al proprietario il canone della attuale Pt_1
casa coniugale di Venezia, pari ad Euro 1.000 mensili, oltre al rimborso delle spese condominiali, utenze e assicurazione Un tanto farà anche in caso di cambio dell'abitazione, per quella eventualmente reperita, a parità di canone. Il sig. inoltre rimborserà alla Pt_1
signora anche le rate del mutuo della casa di Pavia;
Pt_2
10) le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia di data
20.9.19 che si allega doc. 13, saranno a carico del padre nella misura del l'80% 80%, che le sosterrà in via anticipata. Il rimborso delle spese mediche avverrà solo laddove le stesse non siano coperte da eventuali assicurazioni private. Il sig. invece provvederà a pagare Pt_1
direttamente il 100% del canone della casa di Milano dove la GL andrà a Per_2
studiare da settembre 2024 nella misura di euro 6 4 00 annui oltre alle utenze, così come da contratto (doc. 14) oltre oneri accessori e ISTAT;
11) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per il figlio SS fermo restando che per i viaggi all'estero di SS sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto dell'altro genitore;
12) assegni unici al 50%;
13) Il conto corrente cointestato non verrà estinto e verrà utilizzato per i pagamenti relativi alla famiglia in comune accordo tra le parti;
14) Spese di procedura verranno sostenute dal sig. ” Pt_1
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il 21.04.2017 a Pavia, atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio n. 13, part. 2, serie A anno 2007 del Comune di Pavia e che da tale unione erano nati l 30.6.2005, maggiorenne economicamente Persona_3
non autosufficiente, e il 5.6.2008, minore. Persona_1
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
12.11.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Il
Giudice, ritenuto di accogliere la richiesta, provvedeva con decreto del 23.07.2024 e, preso atto delle note depositate il 28.10.2024, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di essere accolta. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione
è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
la regolamentazione degli interessi della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337
septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minorenne rimane affidato in via condivisa a d entrambi Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Venezia
San Polo 2761 ove la stessa è domiciliata ed ha già chiesto il cambio di residenza;
3) La casa coniugale condotta in locazione in Venezia, unitamente ai mobili arredi, corredi e pertinenze viene dunque assegnata alla signora C.F. Parte_2 C.F._2
nell'interesse dei figli, una maggiorenne e l'altro minorenne, entrambi non
[...]
economicamente autosufficienti;
4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal la Pt_1
pubblicazione della sentenza, asportando i soli beni personali;
5) Il sig. visiterà il figlio minore SS almeno ogni 15 giorni, tendenzialmente Pt_1
durante i weekend, e per i primi mesi, in attesa di definire una diversa organizzazione, la signora nulla oppone a che il sig. pernotti nella casa coniugale in occasione Pt_2 Pt_1
delle visite ai figli, salva sempre la possibilità per il minore di vedere il padre liberamente ogniqualvolta ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e quelli lavorativi del genitore;
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo delle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio SS sette giorni, alternativamente e ad anni alterni nel periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del 31.12, ovvero la Vigilia di
Natale e poi dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania festività LI , ad anni alterni, con i ponti festivi all'altro genitore;
durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di volta in volta,
secondo le esigenze del minore;
7) La GL , essendo maggiorenne, frequenterà liberalmente il padre prendendo Per_2
accordi diretti con lo stesso, tanto per le visite ordinarie quanto per le vacanze;
8) Dato atto delle condizioni economico/reddituali /patrimoniali dei coniugi il sig. Pt_3
verserà alla signora in via mensile anticipata Euro 13.000,00 , rivalutabili ISTAT, Pt_2
entro e non oltre il cinque di ogni mese di cui euro 8.000,00 a titolo di assegno di separazione per la signora d euro 5.000,00 2.500,00 per ciascun figlio Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli . Inoltre, in ragione del caro vita a Venezia, il sig. fino al termine del percorso liceale del figlio SS, integrerà l'assegno per la Pt_1
moglie e l'assegno per il solo figlio SS di € 750 mensile ciascuno, dovendosi detta quota invece essere riconsiderata tra le parti allorquando, conclusa l'esperienza scolastica liceale di SS, la famiglia valuterà eventuale nuova possibile città di residenza;
9) Inoltre, in aggiunta, il sig. agherà direttamente al proprietario il canone della attuale Pt_1
casa coniugale di Venezia, pari ad Euro 1.000 mensili, oltre al rimborso delle spese condominiali, utenze e assicurazione Un tanto farà anche in caso di cambio dell'abitazione, per quella eventualmente reperita, a parità di canone. Il sig. inoltre rimborserà alla Pt_1
signora anche le rate del mutuo della casa di Pavia;
Pt_2
10) le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia di data
20.9.19 che si allega doc. 13, saranno a carico del padre nella misura del l'80% 80%, che le sosterrà in via anticipata. Il rimborso delle spese mediche avverrà solo laddove le stesse non siano coperte da eventuali assicurazioni private. Il sig. invece provvederà a pagare Pt_1
direttamente il 100% del canone della casa di Milano dove la GL andrà a Per_2
studiare da settembre 2024 nella misura di euro 6 4 00 annui oltre alle utenze, così come da contratto (doc. 14) oltre oneri accessori e ISTAT;
11) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per il figlio SS fermo restando che per i viaggi all'estero di SS sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto dell'altro genitore;
12) assegni unici al 50%;
13) Il conto corrente cointestato non verrà estinto e verrà utilizzato per i pagamenti relativi alla famiglia in comune accordo tra le parti;
14) Spese di procedura verranno sostenute dal sig. Pt_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2739/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. SS Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF , rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. CodiceFiscale_2
KLINGER ANNA PAOLA e CHIARUTTINI OTTAVIA, presso le stesse elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minorenne rimane affidato in via condivisa a d entrambi Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Venezia
San Polo 2761 ove la stessa è domiciliata ed ha già chiesto il cambio di residenza;
3) La casa coniugale condotta in locazione in Venezia, unitamente ai mobili arredi, corredi e pertinenze viene dunque assegnata alla signora C.F. Parte_2 C.F._2
nell'interesse dei figli, una maggiorenne e l'altro minorenne, entrambi non
[...]
economicamente autosufficienti;
4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal la Pt_1
pubblicazione della sentenza, asportando i soli beni personali;
5) Il sig. visiterà il figlio minore SS almeno ogni 15 giorni, tendenzialmente Pt_1
durante i weekend, e per i primi mesi, in attesa di definire una diversa organizzazione, la signora nulla oppone a che il sig. pernotti nella casa coniugale in occasione Pt_2 Pt_1
delle visite ai figli, salva sempre la possibilità per il minore di vedere il padre liberamente ogniqualvolta ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e quelli lavorativi del genitore;
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo delle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio SS sette giorni, alternativamente e ad anni alterni nel periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del 31.12, ovvero la Vigilia di
Natale e poi dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania festività LI , ad anni alterni, con i ponti festivi all'altro genitore;
durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di volta in volta, secondo le esigenze del minore;
7) La GL , essendo maggiorenne, frequenterà liberalmente il padre prendendo Per_2
accordi diretti con lo stesso, tanto per le visite ordinarie quanto per le vacanze;
8) Dato atto delle condizioni economico/reddituali /patrimoniali dei coniugi il sig. Pt_3
verserà alla signora in via mensile anticipata Euro 13.000,00 , rivalutabili ISTAT, Pt_2
entro e non oltre il cinque di ogni mese di cui euro 8.000,00 a titolo di assegno di separazione per la signora d euro 5.000,00 2.500,00 per ciascun figlio Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli . Inoltre, in ragione del caro vita a Venezia, il sig. fino al termine del percorso liceale del figlio SS, integrerà l'assegno per la Pt_1
moglie e l'assegno per il solo figlio SS di € 750 mensile ciascuno, dovendosi detta quota invece essere riconsiderata tra le parti allorquando, conclusa l'esperienza scolastica liceale di SS, la famiglia valuterà eventuale nuova possibile città di residenza;
9) Inoltre, in aggiunta, il sig. agherà direttamente al proprietario il canone della attuale Pt_1
casa coniugale di Venezia, pari ad Euro 1.000 mensili, oltre al rimborso delle spese condominiali, utenze e assicurazione Un tanto farà anche in caso di cambio dell'abitazione, per quella eventualmente reperita, a parità di canone. Il sig. inoltre rimborserà alla Pt_1
signora anche le rate del mutuo della casa di Pavia;
Pt_2
10) le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia di data
20.9.19 che si allega doc. 13, saranno a carico del padre nella misura del l'80% 80%, che le sosterrà in via anticipata. Il rimborso delle spese mediche avverrà solo laddove le stesse non siano coperte da eventuali assicurazioni private. Il sig. invece provvederà a pagare Pt_1
direttamente il 100% del canone della casa di Milano dove la GL andrà a Per_2
studiare da settembre 2024 nella misura di euro 6 4 00 annui oltre alle utenze, così come da contratto (doc. 14) oltre oneri accessori e ISTAT;
11) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per il figlio SS fermo restando che per i viaggi all'estero di SS sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto dell'altro genitore;
12) assegni unici al 50%;
13) Il conto corrente cointestato non verrà estinto e verrà utilizzato per i pagamenti relativi alla famiglia in comune accordo tra le parti;
14) Spese di procedura verranno sostenute dal sig. ” Pt_1
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.06.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il 21.04.2017 a Pavia, atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio n. 13, part. 2, serie A anno 2007 del Comune di Pavia e che da tale unione erano nati l 30.6.2005, maggiorenne economicamente Persona_3
non autosufficiente, e il 5.6.2008, minore. Persona_1
Ciò premesso, le parti formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
12.11.2024, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Il
Giudice, ritenuto di accogliere la richiesta, provvedeva con decreto del 23.07.2024 e, preso atto delle note depositate il 28.10.2024, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di essere accolta. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione
è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
la regolamentazione degli interessi della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337
septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minorenne rimane affidato in via condivisa a d entrambi Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Venezia
San Polo 2761 ove la stessa è domiciliata ed ha già chiesto il cambio di residenza;
3) La casa coniugale condotta in locazione in Venezia, unitamente ai mobili arredi, corredi e pertinenze viene dunque assegnata alla signora C.F. Parte_2 C.F._2
nell'interesse dei figli, una maggiorenne e l'altro minorenne, entrambi non
[...]
economicamente autosufficienti;
4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal la Pt_1
pubblicazione della sentenza, asportando i soli beni personali;
5) Il sig. visiterà il figlio minore SS almeno ogni 15 giorni, tendenzialmente Pt_1
durante i weekend, e per i primi mesi, in attesa di definire una diversa organizzazione, la signora nulla oppone a che il sig. pernotti nella casa coniugale in occasione Pt_2 Pt_1
delle visite ai figli, salva sempre la possibilità per il minore di vedere il padre liberamente ogniqualvolta ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e quelli lavorativi del genitore;
6) Salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo delle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio SS sette giorni, alternativamente e ad anni alterni nel periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del 31.12, ovvero la Vigilia di
Natale e poi dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania festività LI , ad anni alterni, con i ponti festivi all'altro genitore;
durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di volta in volta,
secondo le esigenze del minore;
7) La GL , essendo maggiorenne, frequenterà liberalmente il padre prendendo Per_2
accordi diretti con lo stesso, tanto per le visite ordinarie quanto per le vacanze;
8) Dato atto delle condizioni economico/reddituali /patrimoniali dei coniugi il sig. Pt_3
verserà alla signora in via mensile anticipata Euro 13.000,00 , rivalutabili ISTAT, Pt_2
entro e non oltre il cinque di ogni mese di cui euro 8.000,00 a titolo di assegno di separazione per la signora d euro 5.000,00 2.500,00 per ciascun figlio Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli . Inoltre, in ragione del caro vita a Venezia, il sig. fino al termine del percorso liceale del figlio SS, integrerà l'assegno per la Pt_1
moglie e l'assegno per il solo figlio SS di € 750 mensile ciascuno, dovendosi detta quota invece essere riconsiderata tra le parti allorquando, conclusa l'esperienza scolastica liceale di SS, la famiglia valuterà eventuale nuova possibile città di residenza;
9) Inoltre, in aggiunta, il sig. agherà direttamente al proprietario il canone della attuale Pt_1
casa coniugale di Venezia, pari ad Euro 1.000 mensili, oltre al rimborso delle spese condominiali, utenze e assicurazione Un tanto farà anche in caso di cambio dell'abitazione, per quella eventualmente reperita, a parità di canone. Il sig. inoltre rimborserà alla Pt_1
signora anche le rate del mutuo della casa di Pavia;
Pt_2
10) le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia di data
20.9.19 che si allega doc. 13, saranno a carico del padre nella misura del l'80% 80%, che le sosterrà in via anticipata. Il rimborso delle spese mediche avverrà solo laddove le stesse non siano coperte da eventuali assicurazioni private. Il sig. invece provvederà a pagare Pt_1
direttamente il 100% del canone della casa di Milano dove la GL andrà a Per_2
studiare da settembre 2024 nella misura di euro 6 4 00 annui oltre alle utenze, così come da contratto (doc. 14) oltre oneri accessori e ISTAT;
11) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per il figlio SS fermo restando che per i viaggi all'estero di SS sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto dell'altro genitore;
12) assegni unici al 50%;
13) Il conto corrente cointestato non verrà estinto e verrà utilizzato per i pagamenti relativi alla famiglia in comune accordo tra le parti;
14) Spese di procedura verranno sostenute dal sig. Pt_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate.
Venezia, 20 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero