Sentenza breve 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 31/12/2025, n. 24126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24126 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14267 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso a seguito di domanda presentata dalla sig.ra -OMISSIS- a favore della lavoratrice sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nell'ambito della procedura flussi per lavoro subordinato (-OMISSIS-) emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma in data 18.09.2025 e prot. -OMISSIS-,
che annulla e sostituisce il provvedimento di revoca N. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, cittadina senegalese, è entrata regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato il 17/04/2024, sulla base del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Roma in data 08/05/2024. Non appena la ricorrente è giunta nel territorio italiano, la sig.ra -OMISSIS- in qualità di datrice di lavoro ha comunicato l'impossibilità di procedere all'assunzione, a causa del sopravvenuto mutamento delle esigenze familiari. La sig.ra -OMISSIS- aveva richiesto l'ingresso della ricorrente al fine di prestare assistenza alla madre, che tuttavia è deceduta poco dopo l'arrivo della ricorrente in Italia. La procedura avviata nell’ambito della procedura flussi dalla datrice di lavoro non è stata quindi conclusa.
L’amministrazione resistente, dopo aver annullato in autotutela il precedente provvedimento del 7 maggio 2025 di revoca del nulla osta per lavoro subordinato adottato nei confronti della ricorrente, ha poi rappresentato che, anche in seguito alle integrazioni pervenute da parte ricorrente in risposta al preavviso di rigetto, ha emesso in data 18 settembre 2025 un nuovo provvedimento di revoca per carenza nella prova del requisito di idoneità alloggiativa.
La Prefettura di Roma ha motivato la nuova revoca, qui impugnata, in quanto le integrazioni pervenute dalle parti non sono state ritenute idonee al superamento dei motivi ostativi, atteso che “ … le richieste di idoneità alloggiativa con prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, relative all’immobile sito in via -OMISSIS-, risultano ancora oggi solo formalizzate sul portale RIA, ma non presentate presso l’Ufficio tecnico del Comune, determinando pertanto l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22 c.2 T.U. Immigrazione e per effetto la revoca del nulla osta concesso”.
In seguito all’automatico rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 22 del T.U. Immigrazione, le parti non hanno quindi dimostrato il requisito alloggiativo, determinando la revoca impugnata, attesa la carenza del requisito prescritto dall’art 22 c 6 ter T. U. Immigrazione e 35 D.P.R. 394/99.
In data 19 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa.
Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Per quanto attiene alla certificazione dell’idoneità alloggiativa, ragione fondante del provvedimento gravato, la ricorrente ha depositato la certificazione richiesta. Allo stato la ricorrente è infatti in possesso dell’attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro, ad oggi in essere, con la sig.ra -OMISSIS- in qualità di nuova datrice di lavoro (v. documento INPS del 10.02.205 in atti).
Le censure dedotte sono pertanto fondate nei limiti esposti, alla luce della sopravvenuta documentazione depositata in giudizio, con conseguente obbligo per l’amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce della certificazione prodotta in giudizio dal ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cpa.
Le spese di giudizio per ragioni equitative, atteso il deposito sopravvenuto in giudizio dei documenti richiesti e vista l’evoluzione della vicenda procedimentale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IN | LE NI |
IL SEGRETARIO