Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/07/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05956/2025REG.PROV.COLL.
N. 09344/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9344 del 2024, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione I n. 5558/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellante l’avv. Marcello Fortunato e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 5558/2024 il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 10204 del 23 gennaio 2024, con il quale la Prefettura di Caserta ha comunicato che “permangono le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011”, e dei provvedimenti ad essa connessi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando una memoria.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, sull’accordo delle parti il ricorso è stato rinviato al merito, per essere definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 maggio 2025.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado ha ritenuto che, pur in sede di aggiornamento, dovessero ritenersi perduranti gli elementi che avevano condotto all’adozione nei confronti della ricorrente degli elementi che avevano legittimato l’adozione a suo carico nel 2021 di una informativa interdittiva antimafia.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante contro tale provvedimento, ritenendo che fossero infondate sia le censure relative al contraddittorio procedimentale, sia quelle inerenti la valutazione delle sopravvenienze.
L’appellante con il primo motivo deduce, sotto questo profilo che la sentenza del T.A.R. sarebbe viziata da motivazione apparente.
Ritiene il Collegio che la censura sia fondata, sia pure non nei termini – e con le conseguenze processuali – prospettate dalla parte appellante.
3. In materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, e dunque del connesso oggetto del relativo potere, in giurisprudenza si contrappongono due orientamenti: il primo, che ritiene che in simile fattispecie occorra procedere ad una nuova, integrale verifica delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, onde verificare la persistente attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1838; C.g.a.r.s., 18 luglio 2022, n. 847); il secondo, che invece limita l’accertamento ai soli fatti nuovi ed ulteriori, tali da incidere sulla revisione della prognosi precedentemente formulata circa il pericolo infiltrativo (Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2021, n. 5592; id., 21 maggio 2021, n. 3915; id., 21 novembre 2019, n. 7947; id., 9 aprile 2019, n. 2324; id., 22 luglio 2018, n. 4620; id., 12 marzo 2018, n. 1562; id., 7 marzo 2017, n. 1084).
Peraltro deve ritenersi che, nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa.
4. Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che nella fattispecie dedotta il provvedimento impugnato non risulti conforme al parametro normativo neppure aderendo alla tesi che limita l’onere istruttorio dell’amministrazione ai soli fatti nuovi ed ulteriori dedotti dalla parte interessata, e che sia conseguentemente fondato il motivo di gravame relativo alla motivazione della sentenza di primo grado: sia pure non nella dedotta forma della motivazione meramente apparente, tale da comportare, ove riscontrata, l’annullamento con rinvio al primo giudice.
I fatti sopravvenuti allegati dalla parte ricorrente hanno riguardo, principalmente, al passaggio da un organismo di vigilanza monocratico ad uno collegiale, e il licenziamento di una persona controindicata.
Il provvedimento prefettizio si è limitato ad affermare che tali fatti sono insufficienti “ad emendare la cooperativa dalle criticità sopra evidenziate, perdurando il collegamento della stessa con soggetti inseriti in contesti criminali, tratti, peraltro, dall’ambito familiare ”, ed ha richiamato gli elementi posti a base dell’informativa originaria.
Tale motivazione risulta carente rispetto allo standard sopra delineato, in quanto si limita ad una affermazione sostanzialmente di principio, che non dà conto di una effettiva attualizzazione della valutazione; e conseguentemente risulta fondato, nei termini sopra precisati, il motivo di gravame che deduce l’erroneità della sentenza di primo grado, che ha ritenuto legittima la tesi dell’amministrazione, nel vaglio – insufficiente - di tale profilo
5. Il ricorso in appello deve essere dunque per questa parte accolto, assorbito quant’altro, con accoglimento del ricorso di primo grado nella parte in cui deduce il descritto vizio istruttorio e motivazionale, e conseguente annullamento per tale ragione del provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi, alla luce della natura interlocutoria della presente pronuncia, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto accoglie in parte il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.