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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI SC Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1262/2023
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via Menotti Parte_1
n. 61 - C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania, Via Alcide CodiceFiscale_1
De Gasperi n. 173 presso lo studio dell'Avv. Germano Garao (C.F. C.F._2
- pec: del foro di Catania, che lo
[...] Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(nato a [...] l'[...] ed ivi res. in Via Laudani n. 14 - CP_1
C.F. ) elettivamente domiciliato in Biancavilla, P.zza Sgriccio CodiceFiscale_3 n. 10 presso lo studio dell'Avv. Antonino Pastanella (C.F. - CodiceFiscale_4 pec: che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATO
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE (C.F. ) CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Toscana 12, rappresentata e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (C.F.
- pec: , e domiciliata presso gli P.IVA_2 Email_3 uffici di quest'ultima in Catania, via Vecchia Ognina n. 149; APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.04.2018 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Catania, il sig. Controparte_3 [...]
Controparte_4
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania, contrariis reiectis, con ogni mezzo di prova, accertare che il Sig. occupa abusivamente ed illegittimamente le CP_1
particelle nn. 923, 878, 884 e 1077 regolarmente acquistate dal Sig. Parte_1
con atto pubblico rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n.
[...] Persona_1
16048/1T e per l'effetto condannare il convenuto al rilascio delle dette particelle in favore dell'attore oltre al risarcimento di ogni danno.
In via subordinata, ove si dovesse accertare che le dette particelle risultano in proprietà al Sig. per intervenuta usucapione, condannare CP_1
l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, al rimborso in favore dell'attore della quota parte del prezzo corrisposto per l'acquisto delle dette particelle nonché delle spese sostenute per la stipula del relativo atto di compravendita con gli interessi legali trattandosi di obbligazione pecuniaria e delle spese del presente giudizio per un importo complessivo pari ad € 22.000,00 (ventiduemila/oo) ovvero a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia agli esiti della espletanda istruttoria”.
A sostegno di quanto richiesto deduceva:
- che con atto pubblico rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n. Persona_1
16048/1T, aveva acquistato dall' un terreno Controparte_5
agricolo con locale a servizio del fondo di mq 117 posto nel Comune di Biancavilla,
Contrada “Malastalla” esteso ettari cinque, are novantacinque e centiare settantotto
(HA 5.95.78) in catasto al Foglio 57, Particelle nn. 924, 927, 923, 920, 887, 885,
884, 510, 1069, 1067, 1077 e 1043;
- che nello stesso atto pubblico era stato espressamente precisato che l'
[...]
vendeva e trasferiva con le garanzie di legge per i casi di Controparte_5
evizione, molestia e spoglio, il terreno in questione franco e libero da pesi, canoni, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli ed altri vincoli di sorta;
- che a seguito di un più accurato controllo dello stato dei luoghi e dei confini della proprietà, tuttavia, aveva rilevato che le particelle nn. 923, 878, 884 e 1077 erano illegittimamente ed abusivamente occupate da . CP_1
Con comparsa del 22.10.2018 si costituiva in giudizio il sig. , il quale CP_1
contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione e il titolo di acquisto del sig. , eccependo il proprio diritto di proprietà sui suddetti terreni (particelle Parte_1
n 923, 878,884 e 1077), acquistato in virtù del possesso, uti dominus, pacifico, manifesto, continuato per oltre vent'anni e, quindi, acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione. Dunque, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e l'accertamento, a titolo di pura eccezione riconvenzionale, del diritto del convenuto a rimanere sui terreni oggetto di richiesta di rilascio;
a possederli, a coltivarli e a raccoglierne i frutti, per averne usucapito il diritto di proprietà, stante il suo possesso uti dominus, manifesto, pacifico, continuato e in buona fede dei terreni da oltre vent'anni. Si costituiva pure l' , il quale chiedeva l'interruzione Controparte_4
del giudizio stante la propria sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
A seguito del provvedimento di interruzione, parte attrice depositava istanza per la riassunzione del giudizio.
Fissata l'udienza per la prosecuzione dello stesso, si costituivano e l' CP_1 [...]
. Controparte_4
La causa venina istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi
(all'udienza dell'8.10.2021 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
).
[...]
All'udienza del 16.05.2023 le parti, mediante deposito di note scritte, precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con la Sentenza n. 3646/2023, resa nel procedimento R.G. n. 7332/2018, emessa in data 12.09.2023, il Tribunale di Catania, preliminarmente, circoscriveva il thema decidendum alle sole particelle nn. 923 e 1077 in ragione di quanto emerso dagli accertamenti peritali;
rigettava la domanda di rivendicazione proposta nei confronti di e dichiarava improponibile quella proposta nei confronti dell' CP_1 [...]
. Controparte_4
Per l'effetto, condannava l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti di
, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori, ponendo a suo carico anche CP_1
le spese della C.T.U.; compensava invece le spese di lite nei riguardi dell'
[...]
amministrativa. Controparte_4
Con atto notificato in data 4.10.2023, il sig. ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza nonché domanda subordinata di garanzia per evizione nei confronti dell' e conseguente riforma del Controparte_4
capo relativo alla condanna alle spese di giudizio.
Si sono costituite in giudizio le due parti appellate rispettivamente con atti del
29.01.2024 e dell'1.03.2024. Il sig. ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza CP_1
appellata e ha presentato eccezione riconvenzionale di usucapione.
La ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, in Controparte_5
subordine, l'improcedibilità della domanda attorea nei propri confronti.
Successivamente all'udienza di discussione orale del 13.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Giudice di prime cure omesso di valutare compiutamente la documentazione in atti e cioè l'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n. 16048/1T. Persona_1
In particolare, impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha statuito che
“La documentazione nella specie prodotta non dimostra di per sé… che l'attore sia fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i loro autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualifica di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione”.
A tal uopo, sostiene che “nel caso di specie, la cosiddetta probatio diabolica, poteva dirsi pienamente soddisfatta con la sola produzione del citato atto pubblico (pur se si era in presenza di un'azione di rivendicazione), per il cd. Principio dell'attenuazione del rigore probatorio” in quanto l'atto di compravendita era stato stipulato a seguito di un'asta pubblica “ove è d'obbligo l'allegazione della documentazione relativa alle risultanze dei registri immobiliari”, di talché la precedente proprietà dei terreni in contestazione in capo alla risultava accertata per tabulas Controparte_5
attraverso gli atti della procedura di vendita pubblica.
2. - Con il secondo motivo di appello lamenta, invece, la violazione degli artt. 2729
c.c. e 115 c.p.c. in relazione al capo in cui il primo Giudice ha ritenuto che “nessun elemento probatorio utile ai fini della decisione della domanda di rivendicazione si ricava dalla CTU”. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe potuto desumere, anche in via presuntiva, dalla relazione del CTU e dalle osservazioni del CTP del sig. che CP_1
le particelle in contestazione erano di proprietà della sino al 2012. CP_5
Ciò in quanto “il CTU, nella propria relazione (pagg. 31 e 32) ha dichiarato che “le coltivazioni in essere sulle particelle 1077 e 923 risultano diverse rispetto a quelle delle altre particelle in proprietà alla fino al 2012”, (e, quindi, Controparte_5
indirettamente ha riconosciuto la proprietà in capo alla sino al Controparte_5
2012)”.
D'altro canto, “il CTP del convenuto, a pag. 4 delle proprie osservazioni, ha confermato che: “le dette particelle erano coltivate in modo uniforme anche con la particella 908 (particella usucapita con la Sent. n. 2461/09 del 9/5/2009 emessa dal tribunale di Catania, a seguito del procedimento numero 8410/05 R.G.)” e, quindi, da tale conferma, anche alla luce della suddetta sentenza già prodotta in atti, poteva ricavarsi che le particelle di terreno in contestazione erano in proprietà alla
[...]
”. CP_5
A sostegno delle proprie ragioni, inoltre, accenna al fatto che il convenuto non abbia contestato l'originaria appartenenza delle particelle al dante causa dell'attore.
3. - Le due censure sono entrambe infondate alla luce delle seguenti considerazioni.
Come ben motivato nella sentenza oggetto di gravame, l'azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., tende al riconoscimento del diritto di proprietà di colui che la esperisce e al rilascio in suo favore del bene rivendicato.
Tuttavia, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo sino all'acquisto a titolo originario, anche attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo senza onere di prova (ex plurimis Cass. Civ. n. 27990/2022).
Tale probatio diabolica in capo al rivendicante non viene meno, né viene attenuata, per il fatto che, come nel caso di specie, controparte proponga eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione (ex multis Cass. Civ. n. 28865/2021 e n. 14734/2018). 3.1. - Orbene, alla luce di tali premesse, il Tribunale ha correttamente ritenuto non soddisfatto il rigoroso onere probatorio gravante sul rivendicante.
Egli si è infatti limitato a produrre in giudizio il solo atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n. 16048/1T, repertorio n. 9726 - Persona_1
Raccolta 5487.
Documento che, di per sé, non è sufficiente a fornire e soddisfare la probatio diabolica di cui si è detto.
Né tale prova può ritenersi accertata per tabulas, come sostiene l'appellante, per il solo fatto che la compravendita derivi da un'asta pubblica “ove è d'obbligo l'allegazione della documentazione relativa alle risultanze dei registri immobiliari” in quanto, se da un lato tale documentazione non è stata mai depositata in atti, dall'altro, non sarebbe stata comunque idonea a vincere la probatio diabolica.
Infatti, si ribadisce, in tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, dati ricavati dai registri catastali) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (in tal senso Tribunale La Spezia n.149/2021).
Ne deriva che, come già sancito nella Sentenza appellata, la documentazione nella specie prodotta non dimostra - per come invece richiesto dalla Suprema Corte - che l'attore sia fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i loro autori, da un soggetto a cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario.
3.2. - Parimenti risultano prive di valenza probatoria, ai fini della decisione sulla domanda di rivendicazione, le considerazioni dell'appellante secondo le quali il
Giudice avrebbe potuto presumere la proprietà delle particelle de quibus in capo alla sino al 2012 dalla relazione del CTU e dalle osservazioni del CTP Controparte_5
del sig. CP_1
E invero, da tali risultanze non può ricavarsi che le particelle in contestazione fino al
2012, erano di proprietà della né può desumersi un acquisto a titolo originario Pt_2
in capo a quest'ultima.
In ogni caso le stesse non sopperiscono al fatto che l'odierno appellante non ha fornito la probatio diabolica richiesta ai fini dell'azione di rivendicazione, non valendo a dimostrare l'acquisto a titolo originario del bene rivendicato.
“L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa” (Cass. Civ. n.4537/2025).
Nel caso di specie, il materiale probatorio in atti non consente di discostarsi dal convincimento del primo Giudice.
4. - In ragione delle superiori considerazioni, anche in tale sede, resta assorbita l'eccezione di usucapione formulata dall'appellato sig. al fine di paralizzare la CP_1
rivendicazione del bene e, dunque, per il caso di fondatezza della domanda principale.
5. - Altresì, in ordine alla domanda subordinata di condanna al pagamento di somme di denaro formulata nei confronti dell'Ente a titolo Controparte_4
di garanzia per evizione, non possono che trovare accoglimento le ragioni abbondantemente spiegate nell'appellata Sentenza e, di conseguenza, ne va dichiarata l'improponibilità.
Tale Ente è infatti sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con l'effetto di paralizzare le azioni proposte nei suoi confronti. Per pacifica e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di sottoposizione di un soggetto a liquidazione coatta amministrativa per le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr., ex pluribus, Cass. 20/08/2013 n. 19271, Cass. 23.7.04 n. 13877;
Cass.
5.12.2000 n. 15447; Cass. 27.7.99 n. 8136; Cass. 20.7.95 7907).
6. - Anche il motivo di appello sulla riforma del capo relativo alla condanna alle spese di giudizio è infondato poiché il primo Giudice, nel rigettare la domanda di rivendicazione, ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Peraltro, il motivo risulta generico e in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c.
7. - Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi interamente rigettato.
8. - Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del sig. . Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
9. - Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1262/2023
R.G.C.A., rigetta l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza n. Parte_1
3646/2023 emessa in data 12.09.2023 e resa nel procedimento n. 7332/2018 R.G. del
Tribunale di Catania che conferma;
condanna il sig. al rimborso, in favore dell'appellato sig. , Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna il sig. al rimborso, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio Controparte_4
che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte d'Appello, il 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. NI SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI SC Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1262/2023
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via Menotti Parte_1
n. 61 - C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania, Via Alcide CodiceFiscale_1
De Gasperi n. 173 presso lo studio dell'Avv. Germano Garao (C.F. C.F._2
- pec: del foro di Catania, che lo
[...] Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(nato a [...] l'[...] ed ivi res. in Via Laudani n. 14 - CP_1
C.F. ) elettivamente domiciliato in Biancavilla, P.zza Sgriccio CodiceFiscale_3 n. 10 presso lo studio dell'Avv. Antonino Pastanella (C.F. - CodiceFiscale_4 pec: che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATO
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE (C.F. ) CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Toscana 12, rappresentata e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (C.F.
- pec: , e domiciliata presso gli P.IVA_2 Email_3 uffici di quest'ultima in Catania, via Vecchia Ognina n. 149; APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.04.2018 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Catania, il sig. Controparte_3 [...]
Controparte_4
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania, contrariis reiectis, con ogni mezzo di prova, accertare che il Sig. occupa abusivamente ed illegittimamente le CP_1
particelle nn. 923, 878, 884 e 1077 regolarmente acquistate dal Sig. Parte_1
con atto pubblico rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n.
[...] Persona_1
16048/1T e per l'effetto condannare il convenuto al rilascio delle dette particelle in favore dell'attore oltre al risarcimento di ogni danno.
In via subordinata, ove si dovesse accertare che le dette particelle risultano in proprietà al Sig. per intervenuta usucapione, condannare CP_1
l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, al rimborso in favore dell'attore della quota parte del prezzo corrisposto per l'acquisto delle dette particelle nonché delle spese sostenute per la stipula del relativo atto di compravendita con gli interessi legali trattandosi di obbligazione pecuniaria e delle spese del presente giudizio per un importo complessivo pari ad € 22.000,00 (ventiduemila/oo) ovvero a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia agli esiti della espletanda istruttoria”.
A sostegno di quanto richiesto deduceva:
- che con atto pubblico rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n. Persona_1
16048/1T, aveva acquistato dall' un terreno Controparte_5
agricolo con locale a servizio del fondo di mq 117 posto nel Comune di Biancavilla,
Contrada “Malastalla” esteso ettari cinque, are novantacinque e centiare settantotto
(HA 5.95.78) in catasto al Foglio 57, Particelle nn. 924, 927, 923, 920, 887, 885,
884, 510, 1069, 1067, 1077 e 1043;
- che nello stesso atto pubblico era stato espressamente precisato che l'
[...]
vendeva e trasferiva con le garanzie di legge per i casi di Controparte_5
evizione, molestia e spoglio, il terreno in questione franco e libero da pesi, canoni, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli ed altri vincoli di sorta;
- che a seguito di un più accurato controllo dello stato dei luoghi e dei confini della proprietà, tuttavia, aveva rilevato che le particelle nn. 923, 878, 884 e 1077 erano illegittimamente ed abusivamente occupate da . CP_1
Con comparsa del 22.10.2018 si costituiva in giudizio il sig. , il quale CP_1
contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione e il titolo di acquisto del sig. , eccependo il proprio diritto di proprietà sui suddetti terreni (particelle Parte_1
n 923, 878,884 e 1077), acquistato in virtù del possesso, uti dominus, pacifico, manifesto, continuato per oltre vent'anni e, quindi, acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione. Dunque, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e l'accertamento, a titolo di pura eccezione riconvenzionale, del diritto del convenuto a rimanere sui terreni oggetto di richiesta di rilascio;
a possederli, a coltivarli e a raccoglierne i frutti, per averne usucapito il diritto di proprietà, stante il suo possesso uti dominus, manifesto, pacifico, continuato e in buona fede dei terreni da oltre vent'anni. Si costituiva pure l' , il quale chiedeva l'interruzione Controparte_4
del giudizio stante la propria sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
A seguito del provvedimento di interruzione, parte attrice depositava istanza per la riassunzione del giudizio.
Fissata l'udienza per la prosecuzione dello stesso, si costituivano e l' CP_1 [...]
. Controparte_4
La causa venina istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi
(all'udienza dell'8.10.2021 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
).
[...]
All'udienza del 16.05.2023 le parti, mediante deposito di note scritte, precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con la Sentenza n. 3646/2023, resa nel procedimento R.G. n. 7332/2018, emessa in data 12.09.2023, il Tribunale di Catania, preliminarmente, circoscriveva il thema decidendum alle sole particelle nn. 923 e 1077 in ragione di quanto emerso dagli accertamenti peritali;
rigettava la domanda di rivendicazione proposta nei confronti di e dichiarava improponibile quella proposta nei confronti dell' CP_1 [...]
. Controparte_4
Per l'effetto, condannava l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti di
, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori, ponendo a suo carico anche CP_1
le spese della C.T.U.; compensava invece le spese di lite nei riguardi dell'
[...]
amministrativa. Controparte_4
Con atto notificato in data 4.10.2023, il sig. ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza nonché domanda subordinata di garanzia per evizione nei confronti dell' e conseguente riforma del Controparte_4
capo relativo alla condanna alle spese di giudizio.
Si sono costituite in giudizio le due parti appellate rispettivamente con atti del
29.01.2024 e dell'1.03.2024. Il sig. ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza CP_1
appellata e ha presentato eccezione riconvenzionale di usucapione.
La ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, in Controparte_5
subordine, l'improcedibilità della domanda attorea nei propri confronti.
Successivamente all'udienza di discussione orale del 13.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il Giudice di prime cure omesso di valutare compiutamente la documentazione in atti e cioè l'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n. 16048/1T. Persona_1
In particolare, impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha statuito che
“La documentazione nella specie prodotta non dimostra di per sé… che l'attore sia fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i loro autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualifica di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione”.
A tal uopo, sostiene che “nel caso di specie, la cosiddetta probatio diabolica, poteva dirsi pienamente soddisfatta con la sola produzione del citato atto pubblico (pur se si era in presenza di un'azione di rivendicazione), per il cd. Principio dell'attenuazione del rigore probatorio” in quanto l'atto di compravendita era stato stipulato a seguito di un'asta pubblica “ove è d'obbligo l'allegazione della documentazione relativa alle risultanze dei registri immobiliari”, di talché la precedente proprietà dei terreni in contestazione in capo alla risultava accertata per tabulas Controparte_5
attraverso gli atti della procedura di vendita pubblica.
2. - Con il secondo motivo di appello lamenta, invece, la violazione degli artt. 2729
c.c. e 115 c.p.c. in relazione al capo in cui il primo Giudice ha ritenuto che “nessun elemento probatorio utile ai fini della decisione della domanda di rivendicazione si ricava dalla CTU”. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe potuto desumere, anche in via presuntiva, dalla relazione del CTU e dalle osservazioni del CTP del sig. che CP_1
le particelle in contestazione erano di proprietà della sino al 2012. CP_5
Ciò in quanto “il CTU, nella propria relazione (pagg. 31 e 32) ha dichiarato che “le coltivazioni in essere sulle particelle 1077 e 923 risultano diverse rispetto a quelle delle altre particelle in proprietà alla fino al 2012”, (e, quindi, Controparte_5
indirettamente ha riconosciuto la proprietà in capo alla sino al Controparte_5
2012)”.
D'altro canto, “il CTP del convenuto, a pag. 4 delle proprie osservazioni, ha confermato che: “le dette particelle erano coltivate in modo uniforme anche con la particella 908 (particella usucapita con la Sent. n. 2461/09 del 9/5/2009 emessa dal tribunale di Catania, a seguito del procedimento numero 8410/05 R.G.)” e, quindi, da tale conferma, anche alla luce della suddetta sentenza già prodotta in atti, poteva ricavarsi che le particelle di terreno in contestazione erano in proprietà alla
[...]
”. CP_5
A sostegno delle proprie ragioni, inoltre, accenna al fatto che il convenuto non abbia contestato l'originaria appartenenza delle particelle al dante causa dell'attore.
3. - Le due censure sono entrambe infondate alla luce delle seguenti considerazioni.
Come ben motivato nella sentenza oggetto di gravame, l'azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., tende al riconoscimento del diritto di proprietà di colui che la esperisce e al rilascio in suo favore del bene rivendicato.
Tuttavia, l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo sino all'acquisto a titolo originario, anche attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo senza onere di prova (ex plurimis Cass. Civ. n. 27990/2022).
Tale probatio diabolica in capo al rivendicante non viene meno, né viene attenuata, per il fatto che, come nel caso di specie, controparte proponga eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione (ex multis Cass. Civ. n. 28865/2021 e n. 14734/2018). 3.1. - Orbene, alla luce di tali premesse, il Tribunale ha correttamente ritenuto non soddisfatto il rigoroso onere probatorio gravante sul rivendicante.
Egli si è infatti limitato a produrre in giudizio il solo atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio reg. il 6/8/2012 al n. 16048/1T, repertorio n. 9726 - Persona_1
Raccolta 5487.
Documento che, di per sé, non è sufficiente a fornire e soddisfare la probatio diabolica di cui si è detto.
Né tale prova può ritenersi accertata per tabulas, come sostiene l'appellante, per il solo fatto che la compravendita derivi da un'asta pubblica “ove è d'obbligo l'allegazione della documentazione relativa alle risultanze dei registri immobiliari” in quanto, se da un lato tale documentazione non è stata mai depositata in atti, dall'altro, non sarebbe stata comunque idonea a vincere la probatio diabolica.
Infatti, si ribadisce, in tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, dati ricavati dai registri catastali) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (in tal senso Tribunale La Spezia n.149/2021).
Ne deriva che, come già sancito nella Sentenza appellata, la documentazione nella specie prodotta non dimostra - per come invece richiesto dalla Suprema Corte - che l'attore sia fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i loro autori, da un soggetto a cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario.
3.2. - Parimenti risultano prive di valenza probatoria, ai fini della decisione sulla domanda di rivendicazione, le considerazioni dell'appellante secondo le quali il
Giudice avrebbe potuto presumere la proprietà delle particelle de quibus in capo alla sino al 2012 dalla relazione del CTU e dalle osservazioni del CTP Controparte_5
del sig. CP_1
E invero, da tali risultanze non può ricavarsi che le particelle in contestazione fino al
2012, erano di proprietà della né può desumersi un acquisto a titolo originario Pt_2
in capo a quest'ultima.
In ogni caso le stesse non sopperiscono al fatto che l'odierno appellante non ha fornito la probatio diabolica richiesta ai fini dell'azione di rivendicazione, non valendo a dimostrare l'acquisto a titolo originario del bene rivendicato.
“L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa” (Cass. Civ. n.4537/2025).
Nel caso di specie, il materiale probatorio in atti non consente di discostarsi dal convincimento del primo Giudice.
4. - In ragione delle superiori considerazioni, anche in tale sede, resta assorbita l'eccezione di usucapione formulata dall'appellato sig. al fine di paralizzare la CP_1
rivendicazione del bene e, dunque, per il caso di fondatezza della domanda principale.
5. - Altresì, in ordine alla domanda subordinata di condanna al pagamento di somme di denaro formulata nei confronti dell'Ente a titolo Controparte_4
di garanzia per evizione, non possono che trovare accoglimento le ragioni abbondantemente spiegate nell'appellata Sentenza e, di conseguenza, ne va dichiarata l'improponibilità.
Tale Ente è infatti sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con l'effetto di paralizzare le azioni proposte nei suoi confronti. Per pacifica e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di sottoposizione di un soggetto a liquidazione coatta amministrativa per le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr., ex pluribus, Cass. 20/08/2013 n. 19271, Cass. 23.7.04 n. 13877;
Cass.
5.12.2000 n. 15447; Cass. 27.7.99 n. 8136; Cass. 20.7.95 7907).
6. - Anche il motivo di appello sulla riforma del capo relativo alla condanna alle spese di giudizio è infondato poiché il primo Giudice, nel rigettare la domanda di rivendicazione, ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Peraltro, il motivo risulta generico e in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c.
7. - Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi interamente rigettato.
8. - Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del sig. . Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
9. - Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1262/2023
R.G.C.A., rigetta l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza n. Parte_1
3646/2023 emessa in data 12.09.2023 e resa nel procedimento n. 7332/2018 R.G. del
Tribunale di Catania che conferma;
condanna il sig. al rimborso, in favore dell'appellato sig. , Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna il sig. al rimborso, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio Controparte_4
che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della
Corte d'Appello, il 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. NI SC