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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2024, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 5 marzo 2024, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 337/2018 R.G. vertente
TRA
, Cod. Fisc.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pina Currò, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: avviamento obbligatorio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.01.2018 premetteva di essere Parte_1 iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio e che in data 27.06.2017 l' gli aveva CP_1 notificato una raccomandata contenente l'invito a presentarsi il giorno 03.07.2017 presso la sede qualora fosse stato interessato alla selezione per l'avviamento al lavoro per la copertura di n. 1 posto di liv. IV con profilo professionale di Operatore addetto Org_1
alla telemetria, riservata ai soggetti facenti parte dell'elenco trasmesso dal C.P.I. di CP_1
in data 16.05.2017 e resa esecutiva con decreto n. 4771/17 del 19.05.2017
[...]
Organizzazione_2
di
[...] CP_1
1 Riferiva di essere poi stato contattato da una dipendente che gli aveva CP_1
comunicato di non tenere conto della raccomandata poiché ne sarebbe stata inviata una nuova con data diversa e che, quindi, era stato convocato in data 19.07.2017, con l'avviso di portare i necessari documenti sottoscritti, per sostenere la prova scritta ai fini della selezione.
Esponeva che nessun altro si era presentato in quella data per svolgere i quiz e che i commissari lo avevano invitato a presentarsi il giorno successivo per sostenere la prova pratica, alla quale però non veniva ammesso in quanto privo del diploma di Scuola media
Superiore, requisito di ammissione alla selezione.
Lamentava che la Commissione non aveva esaminato la documentazione prodotta poiché egli aveva sottoscritto nel curriculum i titoli in suo possesso e prodotto anche un'attestazione dello stage in telemetria presso la sede di attinente alle CP_1 CP_1
mansioni richieste nella procedura selettiva.
Evidenziava che in data 07 settembre aveva inoltrato istanza all' al fine di CP_1
conoscere lo stato del procedimento e, successivamente, a seguito di ulteriore diffida, aveva visionato gli atti e appreso che era stata avviata una nuova selezione alla quale avevano partecipato due candidate, una delle quali vincitrice e avviata al lavoro.
Assumeva che l' non avrebbe potuto prevedere il titolo richiesto per la CP_1
selezione in quanto la legge n. 68/99 si riferisce alla categoria dei soggetti disabili per i quali il requisito richiesto è quello della scuola dell'obbligo con possibilità di espletamento di attività manuali o scarsamente incidenti con la loro disabilità e che la lex specialis adottata dall'Azienda era in contrasto con la norma imperativa, considerato anche che i soggetti collocati in posizione utile in graduatoria possono vantare un diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione, in quanto l'Amministrazione non possiede alcuna discrezionalità circa la valutazione dei relativi presupposti.
Evidenziava, poi, che il posto di lavoro riservato al disabile era vacante ed, essendo l'unico candidato presente, avrebbe potuto essere nominato per chiamata diretta, in mancanza di candidati, tra i quali per la par condicio poteva essere espletata la prova al fine di assicurare il posto al migliore. Sottolineava, invece, che nei suoi confronti erano state avviate le procedure di valutazione nonostante fosse in possesso della specifica qualifica richiesta dall' nel prospetto presentato ai sensi dell'art. 9 della legge n.68 del 1999. CP_1
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la selezione per l'avviamento al lavoro successiva al primo avviamento al lavoro per la copertura di 1 posto di liv. IV CCNL Gas/Acqua, con profilo professionale di operatore addetto alla telemetria, riservata ai soggetti facenti parte dell'elenco trasmesso dalla c.p.i. di ai CP_1
2 sensi della convenzione stipulata tra e la stessa c.p.i. di ritenere e dichiarare CP_1 CP_1
che egli, essendo in possesso dell'attestazione specifica relativa al profilo professionale da ricoprire nel ruolo organico dell' , doveva essere avviato al lavoro;
condannare CP_1 conseguentemente l' al risarcimento del danno subito per il mancato assicurato CP_1
impiego lavorativo commisurato alla mancata percezione della corrispondente retribuzione del profilo di IV livello sino all'effettivo impiego o per effetto dell'aliunde perceptum e comunque in una somma non inferiore a € 80.000,00 per la sicura perdita da chance. Spese vinte.
2. L'azienda convenuta regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_1
3. Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, l'udienza del 05.03.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , che non si è costituita in CP_1
giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso.
5. Nel merito, al fine di valutare la legittimità della procedura seguita dell' è CP_1 opportuno richiamare le norme che regolano l'assunzione per le categorie protette.
L'assunzione obbligatoria delle categorie protette avviene per chiamata numerica degli iscritti alle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dai competenti uffici del lavoro, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, ovvero sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 (commi 2 e 4) della legge n.68/99 con i competenti uffici pubblici preposti al collocamento obbligatorio.
Nel caso di specie la procedura di selezione è stata avviata a seguito di convenzione stipulata ex art. 11 tra l' ed il di in data 19.05.2017 che CP_1 Organizzazione_2 CP_1 prevedeva l'inserimento di una persona disabile nell'organico aziendale.
L'azienda ha quindi proceduto a convocare i nominativi dell'elenco trasmesso dal
Cper l'Impiego competente per la copertura di 1 posto di IV livello CCNL Gas/Acqua con profilo professionale di Operatore addetto alla telemetria, per il quale ha espressamente previsto, ai sensi del quinto punto dell'art. 3 dei requisiti generali di ammissione, il possesso del diploma di scuola media superiore.
L'assunzione di personale dipendente per l' , società per azioni a capitale CP_1
interamente pubblico, deve comunque avvenire tramite procedure selettive, conformi ai principi di pubblicità e trasparenza richiamati dall'art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001, volte all'accertamento delle professionalità richieste.
3 L'art. 35 citato dispone che “
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. “
L'assunzione dei soggetti disabili, e delle altre categorie protette, è, dunque, disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 2, L. n. 68 del 1999 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 333 del 2000, che, in particolare, impone alla P.A. nonché alle aziende ed agli enti pubblici la chiamata numerica dei soggetti appartenenti a determinate categorie, e in alcuni casi tassativamente indicati anche la chiamata nominativa, ma non specifica il requisito dell'assunzione per posti per il quali sia richiesto come titolo di studio la scuola dell'obbligo.
L'Azienda, quindi, poteva prevedere come requisito di ammissione alla selezione il possesso del titolo di studio previsto, considerato che per il profilo professionale ricercato, il
CCNL di riferimento dispone che appartiene al IV livello il personale che: -svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
-opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità. -è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
-si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
-possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
La selezione per la figura di quarto livello, pur se riservata all'avviamento al lavoro di disabile ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99, era disciplinata dal Regolamento che prevedeva i requisiti generali di ammissione. L' , con la scelta di avvalersi della CP_1
procedura come sopra descritta, si era vincolata al rispetto dell'avviso che costituisce lex
4 specialis della procedura medesima e le cui prescrizioni, configurando comunque un'offerta al pubblico a termini dell'art. 1336 c.c., con l'intervenuta accettazione, erano, dunque, intangibili.
Il ricorrente, pertanto, era a conoscenza di dover possedere il titolo di studio di diploma di scuola media superiore, tant'è che nella domanda di partecipazione non aveva inserito il titolo di studio ed in fase di selezione non aveva potuto autocertificare il possesso del titolo.
La circostanza che lo fosse l'unico soggetto a partecipare alla selezione non Parte_1 poteva essere elemento tale da superare la prescrizione prevista per l'ammissione alla selezione, per cui la commissione esaminatrice, rilevando la mancanza del titolo legittimante alla partecipazione, ha correttamente agito dichiarando chiusa la procedura.
Le superiori considerazioni comportano il rigetto della domanda di assunzione obbligatoria del ricorrente.
6. Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento danno per la perdita di chance, dal rigetto della domanda principale consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento, data l'assenza di fatto illecito e considerato che “Il danno da perdita di chance può essere risarcito solo con specifico riguardo al grado di probabilità con cui, in concreto, il richiedente avrebbe potuto conseguire il bene della vita, e cioè in ragione della maggiore o minore probabilità, con conseguente necessità di distinguere fa probabilità di riuscita e dunque chance risarcibile e mera possibilità di conseguire l'utilità sperata, da considerarsi chance non risarcibile. Il ricorrente ha l'onere di provare elementi atti a dimostrare, pur in modo presuntivo, la possibilità concreta che gli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02.05.2023, n.7427).
La dipendente disabile assunta successivamente dall'Azienda, a seguito della convocazione dei restanti nominativi trasmessi dal presenti in elenco, Organizzazione_2
era, come documentato dagli atti della procedura allegati, in possesso del diploma di scuola media superiore, per cui non vi è stato alcun comportamento illegittimo dell'Azienda che abbia pregiudicato la possibilità del ricorrente di ottenere l'impiego.
7. Attesa la contumacia della convenuta non vi sono spese da liquidare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
con ricorso depositato in data 23.01.2018 nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, osì provvede:
5 - dichiara la contumacia dell' CP_1
- rigetta integralmente il ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 6 marzo 2024 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato Simone Di Cesare, funzionario dell'Ufficio per il processo. Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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