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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 63/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
AB GE (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
CAMMARATA MARGHERITA
RICORRENTE contro
AR IC (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
CASTELLI CARLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, AC NG deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con AR MI in data 18.05.1990, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 115, parte II, serie A, anno
1990.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: RA e EX LE, ormai maggiorenni.
1 Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 898/2017, emessa in data 30.10.2017, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con previsione dell'obbligo a carico della AC di contribuire al mantenimento dei figli, rimasti a convivere col padre, nella misura di € 300,00, oltre che di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva la revoca dell'imposizione a suo carico di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne, rilevando, quanto ad EX, che lo stesso si era laureato ed adoperato fattivamente per la ricerca di un'occupazione e, quanto a RA, che costei, invece, nonostante certamente abile al lavoro, aveva manifestato “una certa reticenza nell'intraprendere seriamente un percorso di crescita che la conduca all'indipendenza economica”.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'AR, stante l'indipendenza economica raggiunta dalla prole.
*****
Si costituiva il resistente AR MI, aderendo alla domanda di divorzio ed opponendosi alla richiesta di revoca dell'obbligo, gravante sulla ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli.
Evidenziava che la separazione era stata addebitata alla moglie, che aveva poi troncato i rapporti con i figli.
Lamentava che la ricorrente non aveva mai versato il quantum stabilito in favore dei figli (e per tale ragione era stata condannata in sede penale e le era stato pignorato un quinto dello stipendio).
Affermava di aver svolto negli anni lavori saltuari e di aver cionondimeno sostenuto per intero le spese ordinarie e straordinarie resesi necessarie per la prole, senza mai contare sull'appoggio della AC.
Deduceva che, avendo potuto contare solo sulle sue scarse risorse, non era riuscito a garantire ai figli anche il perfezionamento degli studi, circostanza che aveva reso difficoltoso il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2 Pertanto, alla luce del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della prole maggiorenne, riteneva “più che giustificato il riconoscimento a carico della Sig.ra
AC NG in favore di ciascuno dei figli AR EX LE e AR RA di un assegno di mantenimento di € 100,00”; chiedeva, inoltre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale per coabitarvi con i figli.
Chiedeva, inoltre, che venisse imposto alla ricorrente l'obbligo di corrispondergli mensilmente l'importo di € 100,00, giacché allo stato disoccupato.
Infine, chiedeva la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, attesa l'imputabilità alla stessa della crisi matrimoniale.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, le parti venivano vanamente invitate alla conciliazione ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini:
“trasferimento a titolo gratuito ai figli dell'immobile sito in Casa santa ad elisione completa di ogni eventuale pretesa a titolo di mantenimento;
vendita dell'immobile di Salinagrande con ripartizione al 50% di attività e passività; rinuncia ad ogni eccezione e difesa e pretesa;
spese compensate”.
A questo punto, essendo stata accettata la proposta dalla sola parte resistente, ammessa documentazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 898/2017 del 30.10.2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, nonché dalle contrapposte difese.
*****
3 Quanto al regime patrimoniale, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti, nonché l'età e le condizioni economiche), si osserva quanto segue.
Ebbene, innanzitutto va respinta la domanda tesa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore del resistente, essendo stata anche ammessa da costui la sua capacità reddituale astratta, infatti declinata in “lavori saltuari” che gli hanno consentito di sostenere la prole nell'allegato disinteresse della madre.
Quanto al mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che solo il maggiore debba considerarsi economicamente indipendente: al riguardo vanno infatti valorizzati: l'età
(essendo costui ultratrentenne), la sussistenza di un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro, ed infatti la prova di confacenti impieghi, per quanto non a tempo indeterminato.
Quanto a RA, non ancora trentenne, in base a quanto consta non dotata di titoli immediatamente spendibili sul mercato, anche lei ancora convivente con il padre, sono rimaste tardive e labiali le affermazioni di una sua indipendenza economica, essendo piuttosto i tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro una prova per escludere la negligenza inizialmente allegata. Le esigenze dei maggiorenni, del resto, aumentano anche in vista della costruzione di opportunità per un proficuo e stabile inserimento nel mondo del lavoro. Può ritenersi sussistente una parziale capacità, di talchè va ritenuta congrua la misura richiesta dal padre, €
100,00 rivalutabili, oltre al concorso nelle spese straordinarie.
Alle superiori statuizioni consegue il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale ad AR MI, affinché continui a coabitarvi con la prole non economicamente indipendente.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
AB GE e AR IC, contratto in data in data 18.05.1990, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune Trapani, al n. 115, parte II, serie A, anno 1990;
4 - pone a carico di AC NG l'obbligo di corrispondere al resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia RA, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 rivalutabili;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale ad AR MI;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.3.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
MI Ruvolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 63/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
AB GE (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
CAMMARATA MARGHERITA
RICORRENTE contro
AR IC (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
CASTELLI CARLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, AC NG deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con AR MI in data 18.05.1990, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 115, parte II, serie A, anno
1990.
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: RA e EX LE, ormai maggiorenni.
1 Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 898/2017, emessa in data 30.10.2017, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con previsione dell'obbligo a carico della AC di contribuire al mantenimento dei figli, rimasti a convivere col padre, nella misura di € 300,00, oltre che di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva la revoca dell'imposizione a suo carico di contribuire al mantenimento della prole maggiorenne, rilevando, quanto ad EX, che lo stesso si era laureato ed adoperato fattivamente per la ricerca di un'occupazione e, quanto a RA, che costei, invece, nonostante certamente abile al lavoro, aveva manifestato “una certa reticenza nell'intraprendere seriamente un percorso di crescita che la conduca all'indipendenza economica”.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'AR, stante l'indipendenza economica raggiunta dalla prole.
*****
Si costituiva il resistente AR MI, aderendo alla domanda di divorzio ed opponendosi alla richiesta di revoca dell'obbligo, gravante sulla ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli.
Evidenziava che la separazione era stata addebitata alla moglie, che aveva poi troncato i rapporti con i figli.
Lamentava che la ricorrente non aveva mai versato il quantum stabilito in favore dei figli (e per tale ragione era stata condannata in sede penale e le era stato pignorato un quinto dello stipendio).
Affermava di aver svolto negli anni lavori saltuari e di aver cionondimeno sostenuto per intero le spese ordinarie e straordinarie resesi necessarie per la prole, senza mai contare sull'appoggio della AC.
Deduceva che, avendo potuto contare solo sulle sue scarse risorse, non era riuscito a garantire ai figli anche il perfezionamento degli studi, circostanza che aveva reso difficoltoso il loro inserimento nel mondo del lavoro.
2 Pertanto, alla luce del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della prole maggiorenne, riteneva “più che giustificato il riconoscimento a carico della Sig.ra
AC NG in favore di ciascuno dei figli AR EX LE e AR RA di un assegno di mantenimento di € 100,00”; chiedeva, inoltre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale per coabitarvi con i figli.
Chiedeva, inoltre, che venisse imposto alla ricorrente l'obbligo di corrispondergli mensilmente l'importo di € 100,00, giacché allo stato disoccupato.
Infine, chiedeva la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, attesa l'imputabilità alla stessa della crisi matrimoniale.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, le parti venivano vanamente invitate alla conciliazione ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini:
“trasferimento a titolo gratuito ai figli dell'immobile sito in Casa santa ad elisione completa di ogni eventuale pretesa a titolo di mantenimento;
vendita dell'immobile di Salinagrande con ripartizione al 50% di attività e passività; rinuncia ad ogni eccezione e difesa e pretesa;
spese compensate”.
A questo punto, essendo stata accettata la proposta dalla sola parte resistente, ammessa documentazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 898/2017 del 30.10.2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, nonché dalle contrapposte difese.
*****
3 Quanto al regime patrimoniale, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti, nonché l'età e le condizioni economiche), si osserva quanto segue.
Ebbene, innanzitutto va respinta la domanda tesa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore del resistente, essendo stata anche ammessa da costui la sua capacità reddituale astratta, infatti declinata in “lavori saltuari” che gli hanno consentito di sostenere la prole nell'allegato disinteresse della madre.
Quanto al mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che solo il maggiore debba considerarsi economicamente indipendente: al riguardo vanno infatti valorizzati: l'età
(essendo costui ultratrentenne), la sussistenza di un titolo di studio spendibile sul mercato del lavoro, ed infatti la prova di confacenti impieghi, per quanto non a tempo indeterminato.
Quanto a RA, non ancora trentenne, in base a quanto consta non dotata di titoli immediatamente spendibili sul mercato, anche lei ancora convivente con il padre, sono rimaste tardive e labiali le affermazioni di una sua indipendenza economica, essendo piuttosto i tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro una prova per escludere la negligenza inizialmente allegata. Le esigenze dei maggiorenni, del resto, aumentano anche in vista della costruzione di opportunità per un proficuo e stabile inserimento nel mondo del lavoro. Può ritenersi sussistente una parziale capacità, di talchè va ritenuta congrua la misura richiesta dal padre, €
100,00 rivalutabili, oltre al concorso nelle spese straordinarie.
Alle superiori statuizioni consegue il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale ad AR MI, affinché continui a coabitarvi con la prole non economicamente indipendente.
*****
Infine, le spese del giudizio, tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza, possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
AB GE e AR IC, contratto in data in data 18.05.1990, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune Trapani, al n. 115, parte II, serie A, anno 1990;
4 - pone a carico di AC NG l'obbligo di corrispondere al resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia RA, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 rivalutabili;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale ad AR MI;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25.3.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
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