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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.09.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Vezzani;
Parte_1
e
, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , conveniva Parte_1
dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano il resistente indicato in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “accertati e dichiarati la natura subordinata del rapporto di lavoro, nonchè i diritti della signora far tempo dal Parte_1
28.08.2023 e fino al 02.05.2024, condannare il signor a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la somma di € 14.698,41, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, e con maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 e spese generali”. La ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver iniziato a lavorare per il resistente a far tempo dal 28.08.2023 prestando la propria opera in qualità di assistente notturna di cura alla persona e collaboratrice domestica;
che effettuava prestazioni di cura ed assistenza notturna a favore del non completamente autosufficiente a causa di grave infermità; CP_1
gli preparava la cena e la colazione, lo aiutava a farsi il bagno ed a vestirsi, faceva le pulizie nell'abitazione, lavava i vetri ed i pavimenti, caricava la lavatrice, stendeva i panni lavati;
che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato soltanto in data 01.11.2023 per un numero di ore di lavoro settimanale (n° 25) inferiore a quelle effettivamente prestate dalla lavoratrice e con l'inquadramento come colf generica polifunzionale di livello B (anziché di livello CS), con una retribuzione oraria di € 7,13; che in realtà, a far tempo dall'01.11.2023 in poi, la ricorrente ha lavorato presso l'abitazione del signor sita in Milano, Via P. Borsieri 4, CP_1
dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del mattino successivo.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In via preliminare va ricordato che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” … assume comunque valore determinante …… l'accertamento dell'avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell'obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro”
(conf. Cass. 06 luglio 2001 n. 9167). “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.” (Cass. Civ., Sezione Lavoro,
Sentenza 9 marzo 2009, n° 5645).
La testimone escussa ha sostanzialmente confermato le allegazioni attoree.
Inoltre va osservato che il resistente, nonostante la notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale, non è comparso in udienza e non ha addotto alcuna giustificazione di tale assenza. Tale comportamento del resistente va valutato come una forma di ammissione della veridicità dei fatti allegati con il ricorso.
La ricorrente a far data dal 28.08.2023 è stata inserita stabilmente nell'organizzazione familiare del Ricorrono, peraltro, tutti i requisiti costitutivi e complementari per la CP_1 configurabilità della subordinazione: l'osservanza di un orario predeterminato e l'assenza in capo alla lavoratrice di qualsiasi struttura d'impresa e di qualsiasi rischio economico. Si tratta, dunque, di un rapporto di lavoro di natura subordinata da inquadrarsi, in conseguenza dell'attività espletata e delle mansioni svolte dalla lavoratrice, nel livello CS Colf non conviventi del CCNL lavoro domestico a far tempo dal 28.08.2023 sino al 02.05.2024.
Alla ricorrente competono gli emolumenti richiesti a titolo di lavoro ordinario, pagamento delle quote di 13^, le differenze sulle ferie non pagate, sulle festività lavorate e sul TFR per un importo complessivo di Euro 14.698,41.
I conteggi allegati sono corretti: pertanto il resistente va condannata al pagamento nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo lordo di Euro 14.698,41 per le causali indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, , con ricorso depositato il 12.12.2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) dichiara che la ricorrente ha lavorato dal 28.08.2023 e fino al 02.05.2024, alle dipendenze del resistente espletando mansioni riconducibili al livello CS del CCNL Lavoro domestico e condanna parte resistente al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo lordo di Euro 14.698,41, per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. M. Vezzani dichiaratosi anticipatario.
Milano, 16.09.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.09.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Vezzani;
Parte_1
e
, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , conveniva Parte_1
dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano il resistente indicato in epigrafe formulando le seguenti conclusioni: “accertati e dichiarati la natura subordinata del rapporto di lavoro, nonchè i diritti della signora far tempo dal Parte_1
28.08.2023 e fino al 02.05.2024, condannare il signor a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la somma di € 14.698,41, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dovuto al saldo.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, e con maggiorazione del 30% per la redazione dell'atto con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 e spese generali”. La ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver iniziato a lavorare per il resistente a far tempo dal 28.08.2023 prestando la propria opera in qualità di assistente notturna di cura alla persona e collaboratrice domestica;
che effettuava prestazioni di cura ed assistenza notturna a favore del non completamente autosufficiente a causa di grave infermità; CP_1
gli preparava la cena e la colazione, lo aiutava a farsi il bagno ed a vestirsi, faceva le pulizie nell'abitazione, lavava i vetri ed i pavimenti, caricava la lavatrice, stendeva i panni lavati;
che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato soltanto in data 01.11.2023 per un numero di ore di lavoro settimanale (n° 25) inferiore a quelle effettivamente prestate dalla lavoratrice e con l'inquadramento come colf generica polifunzionale di livello B (anziché di livello CS), con una retribuzione oraria di € 7,13; che in realtà, a far tempo dall'01.11.2023 in poi, la ricorrente ha lavorato presso l'abitazione del signor sita in Milano, Via P. Borsieri 4, CP_1
dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del mattino successivo.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In via preliminare va ricordato che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” … assume comunque valore determinante …… l'accertamento dell'avvenuta assunzione, da parte del lavoratore, dell'obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro”
(conf. Cass. 06 luglio 2001 n. 9167). “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.” (Cass. Civ., Sezione Lavoro,
Sentenza 9 marzo 2009, n° 5645).
La testimone escussa ha sostanzialmente confermato le allegazioni attoree.
Inoltre va osservato che il resistente, nonostante la notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale, non è comparso in udienza e non ha addotto alcuna giustificazione di tale assenza. Tale comportamento del resistente va valutato come una forma di ammissione della veridicità dei fatti allegati con il ricorso.
La ricorrente a far data dal 28.08.2023 è stata inserita stabilmente nell'organizzazione familiare del Ricorrono, peraltro, tutti i requisiti costitutivi e complementari per la CP_1 configurabilità della subordinazione: l'osservanza di un orario predeterminato e l'assenza in capo alla lavoratrice di qualsiasi struttura d'impresa e di qualsiasi rischio economico. Si tratta, dunque, di un rapporto di lavoro di natura subordinata da inquadrarsi, in conseguenza dell'attività espletata e delle mansioni svolte dalla lavoratrice, nel livello CS Colf non conviventi del CCNL lavoro domestico a far tempo dal 28.08.2023 sino al 02.05.2024.
Alla ricorrente competono gli emolumenti richiesti a titolo di lavoro ordinario, pagamento delle quote di 13^, le differenze sulle ferie non pagate, sulle festività lavorate e sul TFR per un importo complessivo di Euro 14.698,41.
I conteggi allegati sono corretti: pertanto il resistente va condannata al pagamento nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo lordo di Euro 14.698,41 per le causali indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, , con ricorso depositato il 12.12.2024, nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) dichiara che la ricorrente ha lavorato dal 28.08.2023 e fino al 02.05.2024, alle dipendenze del resistente espletando mansioni riconducibili al livello CS del CCNL Lavoro domestico e condanna parte resistente al pagamento in favore dell'istante dell'importo complessivo lordo di Euro 14.698,41, per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. M. Vezzani dichiaratosi anticipatario.
Milano, 16.09.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)