Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1246/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 5/03/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Pensione di vecchiaia.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' per ivi Parte_1 CP_1
sentir accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti per
31.12.1992, hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 01.01.1993 e la fine del mese del compimento dell'età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 503 del 1992 - cd. “quarta deroga con decorrenza Pt_2 dalla data della domanda amministrativa, o, quantomeno, dalla data della “prima finestra” utile con conseguente annullamento del provvedimento del 20.10.2022 di reiezione CP_1
della domanda di pensione di vecchiaia n. 2130939600029 del 22.09.2022, nonché di tutti i successivi atti connessi.
Lamentava la ricorrente la illegittimità del diniego opposto dall previdenziale alla CP_2
propria domanda di pensione inoltrata in data 22.09.2022, diniego basato sulla insussistenza del requisito contributivo pari a 1040 contributi settimanali risultando, invece, dall'estratto contributivo complessivamente nel periodo corrente dal 20.05.1995 al 30.06.2013 n. 762 contributi settimanali di cui n. 729 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 33 nella figurativa DS. Rappresentava, infatti, che alla maturazione dell'età pensionabile (1.07.2012) la stessa non aveva raggiunto i 20 anni di contributi sì che, avendo prestato attività lavorativa anche in epoca antecedente al 31.12.1992 (anno 1988), poteva trovare senz'altro applicazione nella specie la quarta deroga Pt_2
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale instava per il rigetto del ricorso in CP_1
quanto pretestuoso ed infondato. Rappresentava, infatti, parte resistente che, nel caso di specie, non sussistevano le condizioni per l'applicazione della quarta deroga in virtù Pt_2
della quale - sussistendo determinate e particolari condizioni dalla stessa legge previste - era possibile andare in pensione con quindici anni di contributi.
La causa, di natura prettamente documentale e vertente in via esclusiva su questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 5/03/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Il D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 (c.d. riforma Amato) ha dato l'avvio ad un processo di armonizzazione e stabilizzazione del sistema previdenziale prevedendo l'allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello del regime generale e disponendo il graduale innalzamento dell'età pensionabile. Pertanto, l'accesso alla pensione di vecchiaia è garantito solamente a coloro che maturano un'età anagrafica di 67 anni, unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane). Tuttavia, come previsto dall'art 2, comma 3, della summenzionata disposizione normativa «In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa». La normativa prevede, quindi, tre diverse deroghe in virtù delle quali è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
Dunque, il D. Lgs. n. 503/1992 (cd. Legge Amato), a decorrere dal 1°.1.1993, ha elevato da
15 anni a 20 anni il requisito contributivo minimo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
tuttavia, l'art. 2, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 503/1992, ha stabilito che i lavoratori dipendenti e autonomi, ricorrendo determinati presupposti, possono accedere ugualmente alla pensione di vecchiaia anche con l'anzianità contributiva di 15 anni prevista dalla previgente normativa, in deroga, quindi, al criterio che ha elevato a 20 anni il requisito minimo contributivo. Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del sopra citato D. Lgs.
n. 503/1992, hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori in possesso di almeno quindici anni di contributi (pari a 780 contributi settimanali) a condizione che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni (abbiano, cioè, almeno un contributo obbligatorio 25 anni prima della decorrenza della pensione) e che siano stati occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Tra le ipotesi derogatorie rientrano, poi, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nell'anno di compimento dell'età pensionabile (“in pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio
1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile”). Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 503/1992 operano anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 214/2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate, fermi restando i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto (di cui dall'art. 24, comma 6, L. 214/2011) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. 201/2011.
L'art. 3 della L. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nel demandare al legislatore delegato «il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici», ha, poi, introdotto, sub comma 1, lett. g), il criterio direttivo della “graduale elevazione da quindici a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi”.
In tale contesto, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “pur di fronte ad un tutt'altro che chiaro testo normativo in materia” (Cass. civ., Sez. lav., 24/09/2010, n. 20229),
l'applicabilità della disposizione di favore in esame è subordinata esclusivamente al fatto che l'anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1992, pur se incrementata (non importa se in forza della prestazione di effettivo lavoro oppure in forza di una contribuzione "figurativa", ossia astratta) per tutto il periodo fino al compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia, non consenta di raggiungere il nuovo e più rigoroso requisito contributivo fissato dall'art. 2 D.Lgs. 503/1992. In particolare, nell'interpretazione dell'ipotesi di cui al comma 3, lett. c) - che rileva in questa sede - occorre attenersi ad un'interpretazione letterale e restrittiva, non potendo spingersi l'interprete ad estendere ulteriormente la portata applicativa di una previsione che, oltre a costituire una deroga al regime generale, costituisce già il frutto di un correttivo operato dal legislatore delegato in considerazione della particolare situazione in cui si sarebbero venuti a trovare i lavoratori dipendenti che, assoggettati al contestuale innalzamento del requisito anagrafico e di quello contributivo - assicurativo, pur continuando ad incrementare la propria anzianità assicurativa e contributiva dal 31 dicembre 1992, non avrebbero comunque potuto raggiungere, alla (nuova) soglia di età prevista per la pensione di vecchiaia, il più rigoroso requisito prescritto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 08/11/2013, n. 25205; Cass. civ., Sez. lav., 18/07/2017, n.
17726). Orbene, poichè l'odierna ricorrente avrebbe certamente potuto conseguire il requisito di più elevata contribuzione (si badi bene, contribuzione complessiva, come tenuto debitamente conto dall' al compimento dell'età pensionabile, deve escludersi CP_ l'applicabilità, nella specie, dell'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2, comma 3) lett. c), che riduce il requisito contributivo necessario al conseguimento del trattamento di vecchiaia al precedente limite di quindici anni.
A tal riguardo, condivisile giurisprudenza di merito ha affermato che “ove si legge che la formulazione della disposizione, nel fare riferimento per il computo dell'anzianità ai «periodi intercorrenti», induce a ritenere che l'individuazione del requisito richiesto ai fini della deroga dalla lettera c) e consistente nell'assoluta impossibilità per il dipendente di raggiungere l'anzianità contributiva richiesta dalla sopravvenuta normativa, non può che essere operata alla luce di un giudizio prognostico ex ante: computando l'anzianità maturata alla data del
31.12.1992 con quella astrattamente conseguibile nel successivo periodo precedente l'età
CP_ pensionabile. In tal senso, in effetti, si è espressa anche la circolare n. 16 del 1°.2.2013, secondo cui, ai fini dell'applicazione della lett. c), il numero di contributi richiesti per tali lavoratori esprime un dato contabile puro: essendo pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31.12.1992 e delle “settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 93 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile” (vedi Corte Appello di
Bari n. 2429/2022).
D'altra parte, qualora il legislatore avesse voluto estendere l'ipotesi derogatoria de qua anche alle situazioni analoghe alla presente, di mancato raggiungimento del requisito per situazioni contingenti (ossia la mancata occupazione dell'odierno istante), lo avrebbe espressamente previsto, formulando la fattispecie in termini più ampi e richiedendo più che il computo dei contributi astrattamente corrispondenti ai periodi intercorrenti dal 31.12.1992 all'età pensionabile, una valutazione in concreto da operarsi alla luce delle vicende sopravvenute.
Applicando tali principi al caso che occupa, non è chi non veda che la non possa fruire Pt_1
del regime agevolato previsto dal Dlgs. n. 503/1992 per difetto del requisito contributivo.
Dall'estratto contributivo in atti emerge, infatti, che la stessa non abbia versato alcun contributo in epoca antecedente al 31.12.1992 ed abbia maturato poi con decorrenza dal
28/05/1995 al 13/10/2012 un monte contributivo inferiore alle 780 settimane (15 anni) dalla normativa richieste. È, inoltre, chiaro che, tenuto conto del progressivo incremento dell'età pensionabile, alla data di presentazione della domanda di pensione, l'odierna ricorrente ben avrebbe potuto raggiungere i venti anni di contributi.
Si precisa, infatti, che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall'art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
La possibilità di avvalersi della deroga prevista dal comma 3 dell'art. 2 della Legge Pt_2
concerne, infatti, soltanto coloro che abbiano versato dei contributi in epoca antecedente al
31.12.1992 e che, altresì, nel periodo corrente tra il 1° gennaio 1993 e la maturazione dell'età pensionabile, non avrebbero potuto comunque raggiungere i venti anni di contributi. E di certo tale ipotesi non ricorre nel caso che occupa.
Il dettato normativo è, infatti, chiaro nel prevedere l'applicabilità della deroga in favore di quei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 possono far valere un periodo di assicurazione e contribuzione, inferiore a 15 anni, tale che, anche se incrementato dal numero di settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di compimento dell'età pensionabile, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti nell'anno di compimento dell'età pensionabile. Dunque, non vantando la alcuna Pt_1
anzianità contributiva alla data del 31.12.1992 – essendo chiaro che l'onere probatorio gravasse sulla stessa a fronte di un estratto contributivo che dimostra l'insussistenza di tale requisito – essa non può rientrare tra i soggetti che possono giovarsi della deroga. E ciò ancor più in ragione del fatto che la stessa ben avrebbe potuto incrementare il proprio monte contributivo fino alla maturazione dell'età pensionabile. Sul punto, come correttamente sottolineato dall' , l'ultimo anno utile per andare in pensione con la quarta deroga CP_1 Pt_2
era il 2007; nel 2008 se ne poteva godere per andare in pensione con 16 anni di contributi, nell'anno 2009 con 17 anni e così via. L'ultimo anno utile per godere dei vantaggi della quarta deroga andando in pensione con 19 anni di contributi anziché 20, è stato Pt_2 il 2013, quando l'età per la pensione di vecchiaia era pari a 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 62 anni e 3 mesi per le donne.
Ne consegue che l'odierna ricorrente non può godere del regime pensionistico agevolato sia perché non vi è prova alcuna del versamento di contributi in epoca antecedente al 31.12.1992 sia perché al raggiungimento dell'età pensionabile non poteva vantare almeno quindici anni di contributi pari a 780 settimane. Il diniego opposto dall' deve, pertanto, ritenersi CP_1
assolutamente legittimo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla disponendosi sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. resa dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1246/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Pescara in data 5.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista