Ordinanza cautelare 27 novembre 2019
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2019, proposto da
IA GR, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Rossi, Marco Bazzani Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Martinat in Bologna, via Murri n.1;
contro
Comune di San Clemente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001 e art. 13 L.R. 23/04, Protocollo n. 5552 del 20.06.2019, notificato in data 04.07.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Clemente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione ex artt. 31 DPR n. 380/2001 e 13 L.R. n. 23/04, prot. n. 5552 del 20.06.2019, con la quale le è stato ordinato, in qualità di proprietaria dell’area distinta nel NCT al Foglio n.14 mappale n.13, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento che in caso di inottemperanza il bene e l’area di sedime nonché quella ulteriore necessaria, sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.
Ad avviso della ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto non conterrebbe la descrizione delle presunte opere abusive oggetto del provvedimento di demolizione, indicando genericamente la presenza di manufatti abusivi, con richiamo per l’individuazione alla “ relazione tecnica prot. n. 3277 del 17.04.2019 redatta a seguito di sopralluogo eseguito in data 09.04.2019, congiuntamente al Comando Regionale Carabinieri Forestale Emilia Romagna – Stazione di Morciano di Romagna, nelle persone del Mar. Todeschini LE e Car. Sc. Bufacchi Federico ”.
In fatto la ricorrente lamenta di non essere stata presente al sopralluogo del 09.04.2019 e afferma che l’area in discussione le è pervenuta per successione dal padre GR NI ed è stata coltivata dal marito CI OS, con conseguente assenza di responsabilità da parte sua sulle presunte opere abusive.
In diritto la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
Innanzitutto, il Comune di San Clemente avrebbe a suo dire illegittimamente omesso di descrivere nel provvedimento impugnato le opere asseritamente abusive, così violando l’obbligo di motivazione e impedendole di valutare come difendersi dagli addebiti nel termine ivi indicato.
In secondo luogo il Comune di San Clemente non avrebbe indicato nel provvedimento impugnato l’esatta area acquisibile al patrimonio dell’Ente in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, in particolare con riferimento alla superficie ulteriore rispetto a quella di sedime.
La ricorrente ha quindi concluso insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
Il Comune di San Clemente si è costituito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, l’impugnazione va respinta.
Certamente priva di pregio è la prima censura articolata dalla ricorrente, avendo il Comune adeguatamente descritto le opere ritenute abusive mediante rinvio alla relazione tecnica prot. n. 3277 del 17/04/2019 redatta a seguito del sopralluogo del 9.4.2019, nella quale risultano individuati con esattezza i presupposti del provvedimento e descritte con precisione le opere ritenute abusive.
Invero, l’ammissibilità della motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi rispetto agli atti in essi richiamati risulta pacifica in giurisprudenza (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 9477 del 2024, n. 5520 del 2024), senza che sia necessaria la materiale allegazione di tali atti al provvedimento, ovvero la loro riproduzione nel testo dell’atto conclusivo, potendo la parte interessata farne acquisizione con gli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento, salvo l’eventuale slittamento della decorrenza del termine per adempiere all’ordine demolitorio e della connessa acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente, nei limiti dell’ordinaria diligenza del privato nell’esercizio del diritto di accesso.
Parimenti destituita di fondamento è la seconda doglianza contenuta in ricorso in ordine alla mancata specificazione nell’ordinanza di demolizione dell’area di sedime acquisibile gratuitamente dall’Amministrazione, avendo da tempo la giurisprudenza chiarito che l’esatta individuazione, anche dell’area eventualmente eccedente quella di sedime, può essere contenuta nei successivi atti di acquisizione, dopo l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 2709 del 2023, n. 5471 del 2017).
Conclusivamente, pertanto, stante l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San Clemente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO