Sentenza 12 aprile 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2005, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNITÀ SANITARIA LOCALE L'AQUILA, in persona del Dott. Mario Mazzocco, Commissario Liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato F. VENTA ERNESTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME AL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 85, presso lo studio dell'avvocato PAOLA IOSSA AIELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati TORRELLI ANGELO, MARCO CASTELLANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 372/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 22 maggio 2001, depositata il 25/09/01; rg. 81/99. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/05 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato VENTA ERNESTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN VA intimava al Commissario liquidatore della disciolta USL di L'Aquila di pagare quanto disposto dal giudicato intervenuto tra le parti e costituito dalle sentenze n. 1/1995 del tribunale di L'Aquila e sentenza n. 492/1996 della Corte di appello della stessa città. Avverso detto precetto proponeva opposizione davanti al Tribunale di L'Aquila la USL, in persona del Commissario liquidatore, assumendo che la pretesa creditoria era stata soddisfatta.
Il Tribunale, con sentenza n. 69 del 27.1.1998, dichiarava il precetto opposto efficace fino all'importo di L. 88.936.939 e compensava le spese.
Proponeva appello il commissario liquidatore della USL. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 27.9.2001, rigettava l'appello.
Riteneva la corte territoriale che il primo giudice aveva provveduto ad individuare il contenuto dispositivo delle due sentenze ed al calcolo delle somme dovute, detraendo correttamente gli acconti, con decorrenza dalla data di pagamento (30.9.1991); che la decorrenza per la rivalutazione e gli interessi era stata fissata dalla sentenza della Corte di appello n. 429/1996 al 24.11.1983 e che in tali termini aveva provveduto il giudice dell'opposizione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Usi in liquidazione.
Resiste con controricorso EN VA. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assume la ricorrente che, pur avendo lamentato che il primo giudice non avrebbe correttamente interpretato il titolo esecutivo costituito dalle due sentenze (quella del tribunale e quella della corte di appello) e correttamente effettuato i relativi calcoli, la sentenza impugnata aveva apoditticamente ritenuto che i conteggi erano stati effettuati esattamente dal tribunale.
Lamenta, in particolare, la ricorrente che erratamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'acconto di L. 25 milioni era stato defalcato dalla data di corresponsione (30.9.1991), mentre esso era stato defalcato solo dal calcolo finale e cioè dalla somma dovuta il 9.1.1995.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile e che lo stesso vada rigettato.
Infatti le censure mosse dal ricorrente si risolvono in un assunto travisamento del fatto da parte del giudice di appello che avrebbe ritenuto esatti dei conteggi che tali non erano o che avrebbe ritenuto che l'acconto sarebbe stato defalcato con riferimento all'anno 1991, mentre esso era stato defalcato con riferimento al 1995 sulla somma finale.
Osserva questa Corte che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395/n. 4, c.p.c. (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., l'omesso esame di un capo dell'impugnazione, la violazione ed errata applicazione delle norme interpretative dei titoli esecutivi. Assume la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del tribunale n. 1/95, non riformata in appello sul punto, faceva decorrere gli accessori del danno patrimoniale dall'1.5.1991 e non dalla data del fatto, come, invece, per il danno biologico;
che la sentenza di appello (n. 429/1996) si era limitata a statuire che gli interessi erano dovuti nella misura annua del 5% sulla somma annualmente rivalutata, ma aveva nel resto confermato la sentenza;
che su tale censura relativa alla diversità delle due decorrenze la sentenza di appello non si era pronunciata.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Osserva preliminarmente questa Corte che la regola, generale, secondo cui in caso di giudicato esterno il giudice di legittimità ne accerta l'esistenza e la portata con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta interpretazione e valutazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione datane al riguardo dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 9050/2001), non trova applicazione in caso di giudizio di esecuzione. In questo, infatti, la sentenza, anche se passata in giudicato, non è che uno dei titoli, in virtù dei quali può aver luogo l'esecuzione, insieme alle cambiali, agli altri titoli di credito e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia e agli atti ricevuti da notaio e da altro pubblico ufficiale relativamente alle obbligazioni di denaro. In questo caso la sentenza non opera come decisione della lite, pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di accertare e decidere, se non fosse stata già decisa, ma come titolo esecutivo, in un procedimento, quale è quello esecutivo, che non ha la funzione di accertare e decidere su una res litigiosa, ma solo di porre in esecuzione un titolo già costituito.
La sentenza passata in giudicato, quale titolo esecutivo, in altri termini, opera come un fatto, come operano il titolo di credito e l'atto notarile e in tale senso l'indagine sul contenuto e sulla efficacia di tale titolo da parte del giudice dell'opposizione costituisce interpretazione affidata al giudice del merito incensurabile in cassazione ove la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. Ne consegue che questa corte non può procedere all'esame diretto del titolo esecutivo in questione, nonostante che esso sia costituito da sentenza passata in giudicato.
4.2. Sennonché, avendo l'appellante lamentato che la decorrenza della rivalutazione ed interessi per il danno patrimoniale era stata fissata dal tribunale con sentenza n. 1/1995 dall'i.5.1991, mentre solo per il danno biologico era stata fissata dalla data del fatto (1983), ed avendo assunto altresì che la sentenza della corte di merito, pur rifissando i principi di calcolo degli interessi sulla somma annualmente rivalutata, non aveva modificato le due diverse decorrenze, ai fini del calcolo di questi accessori, tra il risarcimento del danno biologico e quello del danno patrimoniale, confermando le diverse decorrenze fissate dal Tribunale, su tale censura la sentenza impugnata avrebbe dovuto pronunziarsi. Invece la sentenza impugnata, pur assumendo che nel titolo esecutivo la decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulla somma annualmente rivalutata era fissata con decorrenza dalla data del fatto (1983), non risponde alla censura secondo cui detta decorrenza era operante solo per il risarcimento del danno biologico e non per il danno patrimoniale, poiché la sentenza di appello n. 429/1996, avrebbe "confermato nel resto" (e quindi anche in punto di decorrenza degli accessori per il danno patrimoniale) la sentenza del tribunale n. 1/1995. Non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sulla censura di diversità di decorrenza degli "accessori" tra danno biologico e danno patrimoniale, prospettata dall'appellante, essa ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che trova applicazione anche in sede di appello.
5. Pertanto va rigettato il primo motivo di ricorso e va accolto il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione alla corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005