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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.890/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2116/2024 emessa in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. e (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
,) ed il sig. (cod. fisc. C.F._3 Parte_4
), tutti n.q. di eredi della signora e C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Adolfo Leone, PEC
; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._5 procura in atti, dall'Avv. Daniele Leppe PEC: ; Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 10 aprile 2024 , Parte_1
, e , agendo Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi di propongono impugnazione avverso la Persona_1 sentenza n.2516/2024 emessa in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale GL di
Roma, chiedendo la declaratoria di nullità e la rimessone degli atti al primo giudice.
Con la sentenza gravata il primo giudice dichiarata la contumacia degli eredi di impersonalmente e collettivamente evocati in giudizio, Persona_1 accertava l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico ed emetteva condanna per differenze retributive
Avverso detta determinazione giudiziale gli appellanti illustrano i motivi di impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 da celebrarsi nelle forme della trattazione ex art.127 ter cpc è definita dal Collegio preso atto del deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proposta con ricorso depositato il 12 ottobre 2022,
conveniva in giudizio gli eredi di , deceduta il 5 Controparte_1 Persona_1 settembre 2022 che erano chiamati impersonalmente e collettivamente, nell'ultimo domicilio del de cuius.
La notifica avveniva negli stessi termini ed il Tribunale ritenendola corretta dichiarava la contumacia dei convenuti.
La domanda concerneva l'accertamento di un rapporto di lavoro domestico, con mansioni riconducibili al livello CS del CCNL Colf Badanti, intervenuto con il dante causa dal 25 agosto 2017 sino al 05 settembre 2022 (data del decesso della datrice di lavoro), e la condanna delle controparti in qualità di eredi alla corresponsione delle differenze retributive. Assunte le prove testimoniali, Il Tribunale decideva accogliendo la domanda e, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato part-time al 60%, dal 25 agosto 2017 al 5.8.2022, condannava gli eredi della defunta , impersonalmente e Persona_1 collettivamente, al pagamento in favore delle della complessiva somma di CP_1 euro 19.441, 60, di cui a titolo di TFR euro 4.619,62, oltre interessi e rivalutazione
Pag. 2 di 6 dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.695,00 oltre oneri come per legge, da distrarre.
Avverso tale determinazione hanno proposto impugnazione , Parte_1
, e n.q. di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 di che hanno articolato tre motivi di impugnazione, il primo dei quali Persona_1 attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, mentre con gli altri due hanno devoluto la questione della legittimazione passiva dei convenuti alla stregua del contratto collettivo – art.40 comma 8 del Ccnl di categoria- non essendo gli appellanti conviventi con la dante causa, nonché per avere il Tribunale condannato gli eredi non individuati ma collettivamente ed impersonalmente.
Nel dettaglio, con il primo motivo si evidenzia che, poiché era Persona_1 deceduta il 05 settembre 2022, prima dell'instaurazione della lite, la notifica dell'atto introduttivo avrebbe dovuto avvenire ex art. 137 c.p.c. agli eredi personalmente ( la cui individuazione avrebbe dovuto essere curata dall'originaria ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria) e non ex art. 303, comma 2, c.p.c. nell'ultimo domicilio del de cuius, poiché quest'ultima sarebbe stata una norma eccezionale che consente, solo qualora una parte costituita venga a mancare nel corso di un giudizio, di poter riassumere il medesimo procedimento nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente considerati.
Gli appellanti, richiamando pronunce della Suprema Corte ed evidenziato di essere venuti a conoscenza del processo solo a seguito della notifica dell'atto di precetto del titolo giudiziario notificato, contrariamente all'atto introduttivo nominatim, hanno chiesto che, accertata la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 303, comma 2,
c.p.c. impersonalmente e collettivamente agli eredi della signora in Persona_1 riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato nullo il giudizio di primo grado con conseguente rimessione degli atti, ex art. 354 c.p.c., al Tribunale di Roma – Sez.
Lavoro.
L'esame del primo motivo in quanto fondato, assorbe ogni altra questione a causa della necessità di rimettere al primo giudice per difetto del contraddittorio.
Pag. 3 di 6 La causa è stata incardinata il 22 ottobre 2022 nei confronti degli eredi della Per_1
deceduta in precedenza nel settembre 2022, “collettivamente ed
[...] impersonalmente “ e la notifica è avvenuta nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto (vedi documento prodotto in primo grado il 20 marzo 2023).
È corretto il rilievo che tale tipo di notifica, prevista in specifiche ipotesi fra cui quella normata nell'art.303 cpc, ha natura eccezionale per cui può essere utilizzata esclusivamente nelle ipotesi previste dal legislatore. In particolare, nel caso previsto dalll'art.303 cpc è necessario che la morte sopravvenga al processo già incardinato determinandone l'interruzione e la necessità della riassunzione nei confronti degli eredi. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità vedasi il precedente n.20867/2019 citato dall'appellante ma anche Cass. 4444/2024 .
In entrambe le decisioni citate si legge < La notifica, quando non è disposto altrimenti, deve essere fatta personalmente e individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall'art. 137 e ss. c.p.c., mentre la notificazione collettiva e impersonale agli eredi è del tutto eccezionale, cui può farsi ricorso soltanto nei casi esplicitamente previsti dalla legge e a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta (Cass. 427/1967). Se, invece, il rapporto processuale è invalido sin dall'origine (come nel caso in esame), un successivo atto di impulso, notificato con le descritte modalità, non vale né a ripristinare il contraddittorio né ad instaurare un nuovo processo e pertanto gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Corte di Cassazione è tenuto
a dichiarare la nullità del giudizio e a rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma primo c.p.c. (cfr. testualmente, Cass. 162/1966).>>.
Del pari non è invocabile nel presente caso l'art.65 del dpr n.600/1970 richiamato dall'appellato nelle note di trattazione scritta atteso che trattasi anche in tal caso di disciplina speciale che per altro attiene alla notifica di atti exraprocessuali.
Pertanto, nel caso in esame essendo la notifica ex art.303 cpc avvenuta al di fuori dei casi consentiti ne è derivata la mancata o invalida instaurazione del contraddittorio
Pag. 4 di 6 con l'effetto della nullità degli atti successivi inclusa la decisione che va dichiarata con rimessione deli atti al primo giudice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese sono definite con applicazione della maggiorazione prevista dal comma 1 bis dell'art.4 del dm 55/2014 e succ. mod . nel testo vigente ratione temporis <Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto>>. In specie poiché l'appello è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati si reputa equo nell'ambito del range (fino al 30%) attribuire un incremento del 10% alla misura dei compensi tale che l'importo totale dei compensi professionali per il primo grado
è pari ad euro 2200,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da tra , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
, con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 nei confronti Persona_1
con riferimento alla sentenza n. 2516/2024 emessa il giorno Controparte_1
29 febbraio 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del primo grado del giudizio e conseguentemente della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al
Tribunale Sezione Lavoro di Roma ex art.354, I comma, cpc.
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente grado che Controparte_1 liquida in euro 2200,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Federico Lucci. Non vi è luogo a disporre sulle spese del primo grado in difetto di costituzione degli attuali convenuti.
Roma, 21 ottobre 2025
Pag. 5 di 6 Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.890/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2116/2024 emessa in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cod. fisc. e (cod. fisc. C.F._2 Parte_3
,) ed il sig. (cod. fisc. C.F._3 Parte_4
), tutti n.q. di eredi della signora e C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Adolfo Leone, PEC
; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._5 procura in atti, dall'Avv. Daniele Leppe PEC: ; Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 10 aprile 2024 , Parte_1
, e , agendo Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di eredi di propongono impugnazione avverso la Persona_1 sentenza n.2516/2024 emessa in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale GL di
Roma, chiedendo la declaratoria di nullità e la rimessone degli atti al primo giudice.
Con la sentenza gravata il primo giudice dichiarata la contumacia degli eredi di impersonalmente e collettivamente evocati in giudizio, Persona_1 accertava l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico ed emetteva condanna per differenze retributive
Avverso detta determinazione giudiziale gli appellanti illustrano i motivi di impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 da celebrarsi nelle forme della trattazione ex art.127 ter cpc è definita dal Collegio preso atto del deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proposta con ricorso depositato il 12 ottobre 2022,
conveniva in giudizio gli eredi di , deceduta il 5 Controparte_1 Persona_1 settembre 2022 che erano chiamati impersonalmente e collettivamente, nell'ultimo domicilio del de cuius.
La notifica avveniva negli stessi termini ed il Tribunale ritenendola corretta dichiarava la contumacia dei convenuti.
La domanda concerneva l'accertamento di un rapporto di lavoro domestico, con mansioni riconducibili al livello CS del CCNL Colf Badanti, intervenuto con il dante causa dal 25 agosto 2017 sino al 05 settembre 2022 (data del decesso della datrice di lavoro), e la condanna delle controparti in qualità di eredi alla corresponsione delle differenze retributive. Assunte le prove testimoniali, Il Tribunale decideva accogliendo la domanda e, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato part-time al 60%, dal 25 agosto 2017 al 5.8.2022, condannava gli eredi della defunta , impersonalmente e Persona_1 collettivamente, al pagamento in favore delle della complessiva somma di CP_1 euro 19.441, 60, di cui a titolo di TFR euro 4.619,62, oltre interessi e rivalutazione
Pag. 2 di 6 dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.695,00 oltre oneri come per legge, da distrarre.
Avverso tale determinazione hanno proposto impugnazione , Parte_1
, e n.q. di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 di che hanno articolato tre motivi di impugnazione, il primo dei quali Persona_1 attiene alla corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, mentre con gli altri due hanno devoluto la questione della legittimazione passiva dei convenuti alla stregua del contratto collettivo – art.40 comma 8 del Ccnl di categoria- non essendo gli appellanti conviventi con la dante causa, nonché per avere il Tribunale condannato gli eredi non individuati ma collettivamente ed impersonalmente.
Nel dettaglio, con il primo motivo si evidenzia che, poiché era Persona_1 deceduta il 05 settembre 2022, prima dell'instaurazione della lite, la notifica dell'atto introduttivo avrebbe dovuto avvenire ex art. 137 c.p.c. agli eredi personalmente ( la cui individuazione avrebbe dovuto essere curata dall'originaria ricorrente prima di avviare l'azione giudiziaria) e non ex art. 303, comma 2, c.p.c. nell'ultimo domicilio del de cuius, poiché quest'ultima sarebbe stata una norma eccezionale che consente, solo qualora una parte costituita venga a mancare nel corso di un giudizio, di poter riassumere il medesimo procedimento nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente considerati.
Gli appellanti, richiamando pronunce della Suprema Corte ed evidenziato di essere venuti a conoscenza del processo solo a seguito della notifica dell'atto di precetto del titolo giudiziario notificato, contrariamente all'atto introduttivo nominatim, hanno chiesto che, accertata la nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 303, comma 2,
c.p.c. impersonalmente e collettivamente agli eredi della signora in Persona_1 riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato nullo il giudizio di primo grado con conseguente rimessione degli atti, ex art. 354 c.p.c., al Tribunale di Roma – Sez.
Lavoro.
L'esame del primo motivo in quanto fondato, assorbe ogni altra questione a causa della necessità di rimettere al primo giudice per difetto del contraddittorio.
Pag. 3 di 6 La causa è stata incardinata il 22 ottobre 2022 nei confronti degli eredi della Per_1
deceduta in precedenza nel settembre 2022, “collettivamente ed
[...] impersonalmente “ e la notifica è avvenuta nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto (vedi documento prodotto in primo grado il 20 marzo 2023).
È corretto il rilievo che tale tipo di notifica, prevista in specifiche ipotesi fra cui quella normata nell'art.303 cpc, ha natura eccezionale per cui può essere utilizzata esclusivamente nelle ipotesi previste dal legislatore. In particolare, nel caso previsto dalll'art.303 cpc è necessario che la morte sopravvenga al processo già incardinato determinandone l'interruzione e la necessità della riassunzione nei confronti degli eredi. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità vedasi il precedente n.20867/2019 citato dall'appellante ma anche Cass. 4444/2024 .
In entrambe le decisioni citate si legge < La notifica, quando non è disposto altrimenti, deve essere fatta personalmente e individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall'art. 137 e ss. c.p.c., mentre la notificazione collettiva e impersonale agli eredi è del tutto eccezionale, cui può farsi ricorso soltanto nei casi esplicitamente previsti dalla legge e a condizione che il processo sia stato validamente instaurato nei confronti della parte originaria, successivamente deceduta (Cass. 427/1967). Se, invece, il rapporto processuale è invalido sin dall'origine (come nel caso in esame), un successivo atto di impulso, notificato con le descritte modalità, non vale né a ripristinare il contraddittorio né ad instaurare un nuovo processo e pertanto gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in sua vece, la Corte di Cassazione è tenuto
a dichiarare la nullità del giudizio e a rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma primo c.p.c. (cfr. testualmente, Cass. 162/1966).>>.
Del pari non è invocabile nel presente caso l'art.65 del dpr n.600/1970 richiamato dall'appellato nelle note di trattazione scritta atteso che trattasi anche in tal caso di disciplina speciale che per altro attiene alla notifica di atti exraprocessuali.
Pertanto, nel caso in esame essendo la notifica ex art.303 cpc avvenuta al di fuori dei casi consentiti ne è derivata la mancata o invalida instaurazione del contraddittorio
Pag. 4 di 6 con l'effetto della nullità degli atti successivi inclusa la decisione che va dichiarata con rimessione deli atti al primo giudice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese sono definite con applicazione della maggiorazione prevista dal comma 1 bis dell'art.4 del dm 55/2014 e succ. mod . nel testo vigente ratione temporis <Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto>>. In specie poiché l'appello è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati si reputa equo nell'ambito del range (fino al 30%) attribuire un incremento del 10% alla misura dei compensi tale che l'importo totale dei compensi professionali per il primo grado
è pari ad euro 2200,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da tra , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
, con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 nei confronti Persona_1
con riferimento alla sentenza n. 2516/2024 emessa il giorno Controparte_1
29 febbraio 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del primo grado del giudizio e conseguentemente della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al
Tribunale Sezione Lavoro di Roma ex art.354, I comma, cpc.
2) Condanna alla rifusione delle spese del presente grado che Controparte_1 liquida in euro 2200,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Federico Lucci. Non vi è luogo a disporre sulle spese del primo grado in difetto di costituzione degli attuali convenuti.
Roma, 21 ottobre 2025
Pag. 5 di 6 Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
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