CASS
Ordinanza 2 maggio 2022
Ordinanza 2 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/05/2022, n. 13755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13755 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 19557-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente- Contro OTTICA GRILLI SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 6488/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/11/2019; Civile Ord. Sez. 6 Num. 13755 Anno 2022 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di oneri deducibili dal reddito;
che la parte contribuente è rimasta intimata;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo;
che, con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio -2- Ric. 2020 n. 19557 sez. MT - ud. 08-03-2022 decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI — 5, n. 22022/2017). La CTR non ha indicato perché siano meritevoli di conferma gli assunti dei primi giudici, né perché debba essere respinto l'appello incidentale;
che, comunque si è formato il giudicato interno sul rigetto dell'appello incidentale della contribuente avverso la sentenza di primo grado, essendo rimasta la contribuente intimata nel giudizio di legittimità. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08 marzo 2022 Il Presidente
- ricorrente- Contro OTTICA GRILLI SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 6488/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 21/11/2019; Civile Ord. Sez. 6 Num. 13755 Anno 2022 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di oneri deducibili dal reddito;
che la parte contribuente è rimasta intimata;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo;
che, con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio -2- Ric. 2020 n. 19557 sez. MT - ud. 08-03-2022 decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI — 5, n. 22022/2017). La CTR non ha indicato perché siano meritevoli di conferma gli assunti dei primi giudici, né perché debba essere respinto l'appello incidentale;
che, comunque si è formato il giudicato interno sul rigetto dell'appello incidentale della contribuente avverso la sentenza di primo grado, essendo rimasta la contribuente intimata nel giudizio di legittimità. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08 marzo 2022 Il Presidente