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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/11/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20/11/2025 alle ore 10,40 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di previdenza iscritta al n. 932/2025 promossa da c.f. Parte_1 P.IVA_1
(avv. Patrizia Sanguineti) contro c.f. (avv. Luigi Maggiani) Controparte_1 C.F._1
Sono presenti: l'avv. Maggiani e l'avv. Sanguineti.
Le parti discutono la causa.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso monitorio depositato l'11.7.2025 , premesso di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze dell'attuale dal Parte_2
1989 al 31.8.2022, ha esposto che gli spettava un TFS di € 71.119,97 di cui €
50.000,00 da corrispondere entro il 30.9.2024 e il residuo entro il 30.9.2025 e ha chiesto che fosse ingiunto all' di pagargli la somma lorda di € 50.000,00. Pt_1
Con decreto ingiuntivo depositato il 30.7.2025 il Tribunale della Spezia ingiungeva all' di pagare ad la somma di € 50.000,00 oltre Pt_1 CP_1 accessori e spese.
1.1. Con ricorso depositato l'8.9.2025 l ha proposto opposizione, Pt_1 esponendo che il TFS spettante ammontava in realtà a € 51.038,00 lordi e che la somma netta di € 44.710,61, corrispondente a quella lorda di € 50.000,00 maggiorata degli interessi legali per il ritardo, era stata pagata il 18.8.2025. Ha eccepito che al momento del decreto ingiuntivo il credito non era liquido, non
1 essendo ancora intervenuta la determina di liquidazione della prestazione, e che la prova scritta fornita dalla parte era un semplice prospetto di simulazione in cui la parte aveva inserito parametri erronei.
L'opposto resiste.
2. Secondo un principio consolidato, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere
d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (si cita da Cass.,
8.3.2012 n. 3649 che sembrerebbe la più recente delle pronunce massimate sul punto specifico).
2.1. Il giudice dell'opposizione, quindi, non esaurisce il suo compito nel vagliare la validità del decreto, ma questa affermazione non esclude che debba vagliare quella validità, quanto meno ai fini delle spese della fase monitoria.
2.1.1. Ciò significa evidentemente che, laddove venga ritenuta la nullità del decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria restano a carico dell'opposto.
3. Con tale premessa, il decreto ingiuntivo risulta nullo per due concorrenti motivi.
3.1. In primo luogo, il credito non si poteva ritenere liquido, visto che, come espone l senza contestazione sul punto, al momento del decreto ingiuntivo Pt_1 non era stata ancora emessa la relativa determina, che reca infatti la data successiva dell'11.8.2025.
Nello stesso doc. 4 prodotto da in monitorio (risposta dell' al suo CP_1 Pt_1 sollecito) si legge infatti “Buongiorno, la pratica è in lavorazione e ne abbiamo sollecitato la definizione”.
Ma ai sensi dell'art. 633 c.p.c. possono essere azionati in monitorio soltanto i crediti (già) liquidi.
3.1.1. Sembra il caso di precisare che questo non elide la possibilità della parte di difendersi in giudizio di fronte all'inerzia dell' : semplicemente, la parte Pt_1 dovrà agire nelle vie ordinarie, e non potrà avvalersi del procedimento monitorio, né più né meno come non può avvalersi del procedimento monitorio chi vanti un
2 credito di natura risarcitoria, come tale non ancora liquido, senza che ciò costituisca lesione del diritto di azione.
3.2. In secondo luogo, la prova scritta sulla cui base è stato determinato l'ammontare della prestazione non era idonea.
3.2.1. non ha neppure contestato l'affermazione dell' secondo cui CP_1 Pt_1 il “prospetto simulazione TFS” da lui prodotto è stato generato sulla base di dati inseriti dalla parte privata e in realtà erronei.
A quanto si comprende, si tratta di uno strumento di calcolo che si rinviene sul sito internet dell'Istituto, in cui l'interessato può determinare, inserendo in un apposito form i dati rilevanti, il possibile ammontare del TFS a lui spettante.
Non si tratta, quindi, neppure di un'attestazione proveniente dall' , in senso Pt_1 proprio.
3.2.2. Appare comunque decisivo constatare che nel medesimo prospetto risulta contenuta l'espressa indicazione: “Il calcolo fornito è puramente indicativo, NON ha pertanto alcun valore di certificazione e non costituisce per l alcun Pt_1 impegno ai fini dell'erogazione di una eventuale prestazione dello stesso valore, in quanto i dati certificati ed utilizzati per la liquidazione della prestazione potrebbero essere differenti rispetto a quelli inseriti nella simulazione, anche per effetto di modifiche normative che potrebbero intervenire in data successiva alla simulazione stessa”.
4. ha argomentato la validità del decreto ingiuntivo perché la somma di CP_1
€ 50.000,00, chiesta in monitorio, è risultata effettivamente dovuta.
L'argomento è meramente suggestivo.
Che il TFS spettante ad fosse realmente (e fra l'altro di molto poco) CP_1 superiore a € 50.000,00 è una semplice eventualità.
4.1. In ogni caso, di tale eventualità non è stata fornita prova idonea nel procedimento monitorio: nell'inidoneità probatoria del prospetto di simulazione, infatti, nessun elemento in atti consentiva di verificare che il TFS complessivamente spettante non fosse invece inferiore a € 50.000,00.
5. Nel merito, la materia del contendere è evidentemente cessata: la prima rata, oggetto del ricorso monitorio, è stata pagata;
non ha contestato che gli CP_1 siano stati riconosciuti anche gli interessi per il ritardo.
6. Le spese del monitorio restano a carico di come conseguenza della CP_1 nullità del decreto ingiuntivo.
3 6.1. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, si deve osservare che, come conseguenza della nullità del decreto ingiuntivo, la domanda di si CP_1 dovrebbe al più considerare (ri-)proposta al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione (arg. dalla motivazione di Cass., 3649/12, cit., in cui si legge che tale nullità “…non impedisce al creditore di chiedere nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. l'accertamento del proprio credito…”; v. anche più di recente Cass., 4.11.2022 n. 32540, in motiv.: “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto”).
6.2. Con tale premessa, tenuto conto della diversa condizione delle parti, della peculiarità della vicenda e del fatto che al momento della costituzione di CP_1 il pagamento era già stato disposto ma l era pacificamente in ritardo, si Pt_1 ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese dell'opposizione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di , Controparte_1 compensa le spese del giudizio di opposizione, lascia le spese della fase monitoria a carico di . Controparte_1
Il giudice
Marco IA
4
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 20/11/2025 alle ore 10,40 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di previdenza iscritta al n. 932/2025 promossa da c.f. Parte_1 P.IVA_1
(avv. Patrizia Sanguineti) contro c.f. (avv. Luigi Maggiani) Controparte_1 C.F._1
Sono presenti: l'avv. Maggiani e l'avv. Sanguineti.
Le parti discutono la causa.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso monitorio depositato l'11.7.2025 , premesso di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze dell'attuale dal Parte_2
1989 al 31.8.2022, ha esposto che gli spettava un TFS di € 71.119,97 di cui €
50.000,00 da corrispondere entro il 30.9.2024 e il residuo entro il 30.9.2025 e ha chiesto che fosse ingiunto all' di pagargli la somma lorda di € 50.000,00. Pt_1
Con decreto ingiuntivo depositato il 30.7.2025 il Tribunale della Spezia ingiungeva all' di pagare ad la somma di € 50.000,00 oltre Pt_1 CP_1 accessori e spese.
1.1. Con ricorso depositato l'8.9.2025 l ha proposto opposizione, Pt_1 esponendo che il TFS spettante ammontava in realtà a € 51.038,00 lordi e che la somma netta di € 44.710,61, corrispondente a quella lorda di € 50.000,00 maggiorata degli interessi legali per il ritardo, era stata pagata il 18.8.2025. Ha eccepito che al momento del decreto ingiuntivo il credito non era liquido, non
1 essendo ancora intervenuta la determina di liquidazione della prestazione, e che la prova scritta fornita dalla parte era un semplice prospetto di simulazione in cui la parte aveva inserito parametri erronei.
L'opposto resiste.
2. Secondo un principio consolidato, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere
d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (si cita da Cass.,
8.3.2012 n. 3649 che sembrerebbe la più recente delle pronunce massimate sul punto specifico).
2.1. Il giudice dell'opposizione, quindi, non esaurisce il suo compito nel vagliare la validità del decreto, ma questa affermazione non esclude che debba vagliare quella validità, quanto meno ai fini delle spese della fase monitoria.
2.1.1. Ciò significa evidentemente che, laddove venga ritenuta la nullità del decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria restano a carico dell'opposto.
3. Con tale premessa, il decreto ingiuntivo risulta nullo per due concorrenti motivi.
3.1. In primo luogo, il credito non si poteva ritenere liquido, visto che, come espone l senza contestazione sul punto, al momento del decreto ingiuntivo Pt_1 non era stata ancora emessa la relativa determina, che reca infatti la data successiva dell'11.8.2025.
Nello stesso doc. 4 prodotto da in monitorio (risposta dell' al suo CP_1 Pt_1 sollecito) si legge infatti “Buongiorno, la pratica è in lavorazione e ne abbiamo sollecitato la definizione”.
Ma ai sensi dell'art. 633 c.p.c. possono essere azionati in monitorio soltanto i crediti (già) liquidi.
3.1.1. Sembra il caso di precisare che questo non elide la possibilità della parte di difendersi in giudizio di fronte all'inerzia dell' : semplicemente, la parte Pt_1 dovrà agire nelle vie ordinarie, e non potrà avvalersi del procedimento monitorio, né più né meno come non può avvalersi del procedimento monitorio chi vanti un
2 credito di natura risarcitoria, come tale non ancora liquido, senza che ciò costituisca lesione del diritto di azione.
3.2. In secondo luogo, la prova scritta sulla cui base è stato determinato l'ammontare della prestazione non era idonea.
3.2.1. non ha neppure contestato l'affermazione dell' secondo cui CP_1 Pt_1 il “prospetto simulazione TFS” da lui prodotto è stato generato sulla base di dati inseriti dalla parte privata e in realtà erronei.
A quanto si comprende, si tratta di uno strumento di calcolo che si rinviene sul sito internet dell'Istituto, in cui l'interessato può determinare, inserendo in un apposito form i dati rilevanti, il possibile ammontare del TFS a lui spettante.
Non si tratta, quindi, neppure di un'attestazione proveniente dall' , in senso Pt_1 proprio.
3.2.2. Appare comunque decisivo constatare che nel medesimo prospetto risulta contenuta l'espressa indicazione: “Il calcolo fornito è puramente indicativo, NON ha pertanto alcun valore di certificazione e non costituisce per l alcun Pt_1 impegno ai fini dell'erogazione di una eventuale prestazione dello stesso valore, in quanto i dati certificati ed utilizzati per la liquidazione della prestazione potrebbero essere differenti rispetto a quelli inseriti nella simulazione, anche per effetto di modifiche normative che potrebbero intervenire in data successiva alla simulazione stessa”.
4. ha argomentato la validità del decreto ingiuntivo perché la somma di CP_1
€ 50.000,00, chiesta in monitorio, è risultata effettivamente dovuta.
L'argomento è meramente suggestivo.
Che il TFS spettante ad fosse realmente (e fra l'altro di molto poco) CP_1 superiore a € 50.000,00 è una semplice eventualità.
4.1. In ogni caso, di tale eventualità non è stata fornita prova idonea nel procedimento monitorio: nell'inidoneità probatoria del prospetto di simulazione, infatti, nessun elemento in atti consentiva di verificare che il TFS complessivamente spettante non fosse invece inferiore a € 50.000,00.
5. Nel merito, la materia del contendere è evidentemente cessata: la prima rata, oggetto del ricorso monitorio, è stata pagata;
non ha contestato che gli CP_1 siano stati riconosciuti anche gli interessi per il ritardo.
6. Le spese del monitorio restano a carico di come conseguenza della CP_1 nullità del decreto ingiuntivo.
3 6.1. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, si deve osservare che, come conseguenza della nullità del decreto ingiuntivo, la domanda di si CP_1 dovrebbe al più considerare (ri-)proposta al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione (arg. dalla motivazione di Cass., 3649/12, cit., in cui si legge che tale nullità “…non impedisce al creditore di chiedere nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. l'accertamento del proprio credito…”; v. anche più di recente Cass., 4.11.2022 n. 32540, in motiv.: “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto”).
6.2. Con tale premessa, tenuto conto della diversa condizione delle parti, della peculiarità della vicenda e del fatto che al momento della costituzione di CP_1 il pagamento era già stato disposto ma l era pacificamente in ritardo, si Pt_1 ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese dell'opposizione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di , Controparte_1 compensa le spese del giudizio di opposizione, lascia le spese della fase monitoria a carico di . Controparte_1
Il giudice
Marco IA
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