TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1817/2021 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Preziosi Parte_1
e Federica Sandulli., che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
-
- Attrice - opponente contro
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro CP_1
Singetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Plebiscito n. 7, giusta procura in atti;
Convenuta- opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2021, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2021 (RGN 1172/2021) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 3.05.2021 e notificato il 3.05.2021, con il quale le veniva ingiunto di consegnare, alla società opposta, copia dei documenti indicati specificatamente nelle conclusioni del ricorso per ingiunzione e di pagare le spese di procedura, oltre interessi legali come da domanda.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di conto corrente n.
9332432 del 21.06.2006 stipulato dalla e la società opposta, Controparte_2
estinto in data 28.06.2017. A tale contratto erano collegati i conti anticipi n. 9339171 e n.
998284 accesi rispettivamente il 13.04.2007 e 24.07.2013 ed estinti il 6.03.2013 e il
22.07.2016. Nega la banca attrice di aver stipulato il contratto di mutuo chirografario n.
79138177 anche oggetto dell'ingiunzione.
1 In ordine al contratto di c/c n. 9332432, conto anticipi n. 9339171 e conto anticipi n. 998284 la opponente evidenzia che la società opposta, come da opportuna attestazione, Pt_1 tratteneva un esemplare dei detti contratti e pertanto non sussiste l'obbligo alla consegna di ulteriore copia. Eccepisce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione ex artt. 2220 cc e 119 c. IV
TUB e nello specifico asserisce che non sussiste l'obbligo per la banca di conservazione sine die la documentazione essendo tale obbligo contenuto nei limiti di dieci anni, che nella fattispecie sono abbondantemente decorsi.
In ordine alla consegna di ulteriore documentazione, la banca opposta lamenta l'assoluta genericità della richiesta di consegna che non permette di identificare i documenti pretesi.
In ordine al contratto di mutuo ribadisce l'inesistenza negli archivi della banca del detto contratto. Asserisce di aver dimostrato per tabulas la consegna di ogni documentazione alla società opposta e quest'ultima non può sottrarsi all'onere di conservazione che su di essa incombe. Conclude per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, per la revoca dello stesso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, per l'impossibilità della prestazione ingiunta di consegnare gli analitici e scalari del conto anticipi n. 9339171, per l'impossibilità di consegnare il contratto di mutuo n. 79135177, mai posto in essere. Produceva agli atti (all.
n.7) copia estratto conto anticipi n. 93339171 al 30.06.2012 ed estratti conto dal 31.12.2012 al 28.02.2014, ovvero ultimo estratto conto prima dell'estinzione del 6.03.2014, ritenuto il solo obbligo ad essa spettante. Con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.2021 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che la società opposta ha intrattenuto per molti anni rapporti commerciali con la banca opponente e con nota del 27.11.2020 richiedeva copia dei contratti di conto corrente, conti anticipi e del mutuo. Considerata l'assoluta inerzia della banca depositava ed otteneva l'ingiunzione. Lamentava la violazione dei doveri di lealtà, di buona fede e correttezza della banca e la palese insussistenza integrale dei motivi di opposizione, destituiti di ogni fondamento. In riferimento al contratto di mutuo evidenziava che il n. 79135177 del contratto, indicato sia nella richiesta di ingiunzione che nella racc. è errato e che il numero esatto è 421
12635782 ma, ciò nonostante, la banca ben poteva risalire all'errore e consegnarne copia.
Impugnava e contestava ogni assunto posto a base dell'opposizione e in particolare l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte ad eccezione fatta per gli estratti del conto anticipi n. 9339171 al 30.06.2012 e dal 31.12.2012
2 al 28.02.2014 già depositati con l'atto di opposizione;
di ordinare alla banca opponente l'esibizione e la consegna del contratto di mutuo n. 421 12635782, indicato erroneamente.
Con vittoria di spese del giudizio.
Oggetto della presenta controversia è la richiesta di copia della documentazione e dei contratti bancari ex art. 119 n. TUB. Tale articolo dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono: fornire ai clienti, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto;
per i rapporti regolati in conto corrente, devono inviare al cliente l'estratto conto, con periodicità annuale oppure a scelta del cliente con periodicità semestrale, trimestrale o mensile;
fornire ai clienti, se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione.
Tale articolo dispone sulle comunicazioni periodiche e sulle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ma nulla dice in ordine alla copia dei contratti. E' indubitabile che il cliente abbia diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza. L'art. 1175 cc dispone che il debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole di correttezza. L'art. 1375 cc dispone che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Da tanto, ne discende anche l'obbligo di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento (Cass. N. 12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti gravante sulla banca risiede nel principio di buona fede contrattuale. Anche l'art. 117 TUB ne impone la consegna di un esemplare ai clienti i quali hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o dichiarino di non averlo mai ricevuto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta sul presupposto di non aver mai ricevuto dalla Banca opponente la documentazione specificatamente indicata in ricorso, ne chiedeva la consegna ed otteneva l'ingiunzione. La richiesta veniva preceduta con nota del 20.04.2020 rimasta inevasa. Tale missiva non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Per configurare un atto interruttivo della prescrizione è pur sempre necessaria una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere un determinato diritto nei confronti di un determinato soggetto. Affinchè si verifichi l'interruzione di prescrizione occorre un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile
3 volontà del titolare del diritto di farlo valere nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora. Nel presente caso la società opposta si è limitata a chiedere ex art. 119
TUB esclusivamente l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari.
Parte opponente ha dimostrato per tabulas la consegna del contratto di conto corrente n.
9332432, conto anticipi n. 9339171, conto anticipi n. 998284 come risulta dalla dichiarazione di consegna, con timbro della società, sottoscrizione dell'amministratore unico della società opposta. In ordine alla consegna degli estratti conto a scalare e conti analitici la Pt_1 opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 119 TUB, per l'ulteriore documentazione richiesta ne rileva l'assoluta genericità da non consentire l'identificazione dei documenti chiesti. In ordine al contratto di mutuo ribadisce l'inesistenza dello stesso.
Ai sensi dell'art. 119 TUB il cliente ha diritto ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non può avere ad oggetto i contratti per i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, come pure non è ammissibile una generica richiesta di tutta la documentazione attinente alla durata del rapporto ma deve essere richiesta copia di atti specifici e ben determinati.
Nel caso di specie con ricorso ingiuntivo, la società opposta richiedeva:
1) copia contratto conto corrente n. 9332432 e dei conti anticipi n. 9982284 e n. 9339171, dei contratti di apertura di credito e di anticipazione afferenti i suddetti rapporti e degli eventuali contratti e convezioni successive intervenuti in corso di rapporto;
2) tutte le eventuali sottoscrizioni delle condizioni successive alle aperture dei conti e alle aperture di credito ed anticipazioni relative;
3) gli estratti conto corrente n. 9332432 sia analitici che scalari, per il periodo compreso tra l'accensione del medesimo conto e il 30.09.2006 nonché del primo trimestre 2007, quarto trimestre 2008, tutto l'anno 2009;
4) gli estratti conto anticipi n. 998284 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione del medesimo conto e il 30.06.2013;
5) gli estratti conto anticipi n. 9339171 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione del medesimo conto e il 31.12.2011 nonché di giugno 2012 e dal 31.12.2012 fino alla estinzione;
6) il contratto di mutuo chirografario n. 79135177 di euro 100.000,00 unitamente al piano di ammortamento.
In ossequio a quanto chiesto la depositava il documento sintetico contratto conto Pt_1
anticipi n. 9339171 (all. n. 6); conto anticipi n. 9339171 al 30.06.2012 e dal 31.12 2012 al
4 28.02.2014 (all. n. 7); documento sintetico contratto di conto anticipi n. 998284 (all. n. 8) e tanto risulta per tabulas.
In riferimento alla documentazione di cui al n. 4 ovvero quella relativa agli estratti conto sia analitici che scalari conto anticipi n. 998284 dall'accensione 24.07.2013 al 30.06.2013, risulta evidente la sussistenza di errore materiale, non rettificato, e che il primo estratto conto disponibile sia analitico che scalare è quello del 30.09.2013. Tale richiesta, pertanto va rigettata.
In ordine alla produzione del contratto di mutuo, la società opposta dava atto di aver indicato un numero di contratto errato, e, l'assenza di ulteriori estremi specifici quale: data di stipula, scadenza, e quant'altro, ha reso impossibile l'identificazione. Con la comparsa di costituzione la stessa società provvedeva alla rettifica precisando il numero esatto del contratto di mutuo n. 42112635782 di euro 100.000,00 stipulato nel 2012 con scadenza 2015, ne consegue che la banca è tenuta alla produzione di detto contratto e del relativo piano di ammortamento.
Va, inoltre dichiarata la prescrizione ai sensi dell'art. 119 TUB in ordine alla documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni,e nello specifico quella di cui ai n. 3 e n. 4 di cui sopra, tanto perché la richiesta avveniva oltre il decorso del termine di prescrizione, (dieci anni).
La richiesta in ordina al punto 2 è da considerarsi del tutto generica e non specifica, e, poiché non dettagliata e non relativa ad operazioni specifiche l'istanza, così come formulata, va disattesa.
Per quanto concerne la richiesta di copia dei contratti è acclarato che il diritto alla copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede. Tale diritto si estende anche a quei contratti la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria vigendo il dovere generale di buona fede e dovendosi ritenere maggiormente giustificabile il mancato possesso della copia del contratto da parte del cliente proprio con riferimento alle stipule anteriori all'introduzione dell'obbligo normativo di consegna della copia da parte dell'istituto bancario. Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (Cass.
N. 11004/2006). L'art. 119 TUB si riferisce alla sola documentazione periodica bancaria e non sicuramente ai contratti che costituiscono la base portante del rapporto, per i quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più ampio e non soggetto ad alcun limite temporale. Ne consegue che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 TUB non riguarda i contratti. L'esclusione è resa evidente dallo stesso art. 119 TUB che si riferisce
5 alla copia della documentazione inerente a sole singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non fa riferimento ai contratti bancari. Anche secondo la Corte d'Appello di
Milano (sentenza n. 1796/2012) “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e come tale, non può essere distrutto, decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti”. Il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane peraltro anche dopo lo scioglimento del rapporto (Tribunale di Monza sez.
III n. 95/2016). Concluso definitivamente il rapporto contrattuale l'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni a far data dalla chiusura non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a meno che tale termine sia stato interrotto.
Per quanto esposto e documentato, l'opposizione va accolta in parte e limitatamente a quanto segue, per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato, e va ordinato alla Banca la consegna della copia del contratto di conto corrente n. 9332432; copia contratto conto anticipi n. 9339171; copia contratto conto anticipi n. 998284; copia estratti conto anticipi n. 998284 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione e il 31.12.2011; copia contratto mutuo n.42112635782.
La peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 310/2021 emesso il 3.05.2021 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 3.05.2021 (RGN 1172/2021);
- Ordina alla Banca opponente la consegna della copia del contratto di conto corrente n.
9332432; copia contratto conto anticipi n. 9339171; copia contratto conto anticipi n. 998284; copia estratti conto anticipo n. 998284 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione del conto e il 31.12.2011; copia contratto mutuo n. 42112635782, in favore della società opposta;
-Dichiara l'intervenuta prescrizione in ordine alla consegna degli estratti conto corrente n.
9332432 sia scalari che analitici per il periodo compreso tra l'accensione del conto e il
30.09.2006, nonché del primo trimestre 2007, quarto trimestre 2008, tutto l'anno 2009.
6 -Compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, 28.05.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1817/2021 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Preziosi Parte_1
e Federica Sandulli., che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
-
- Attrice - opponente contro
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro CP_1
Singetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Plebiscito n. 7, giusta procura in atti;
Convenuta- opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 20.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2021, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2021 (RGN 1172/2021) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 3.05.2021 e notificato il 3.05.2021, con il quale le veniva ingiunto di consegnare, alla società opposta, copia dei documenti indicati specificatamente nelle conclusioni del ricorso per ingiunzione e di pagare le spese di procedura, oltre interessi legali come da domanda.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di conto corrente n.
9332432 del 21.06.2006 stipulato dalla e la società opposta, Controparte_2
estinto in data 28.06.2017. A tale contratto erano collegati i conti anticipi n. 9339171 e n.
998284 accesi rispettivamente il 13.04.2007 e 24.07.2013 ed estinti il 6.03.2013 e il
22.07.2016. Nega la banca attrice di aver stipulato il contratto di mutuo chirografario n.
79138177 anche oggetto dell'ingiunzione.
1 In ordine al contratto di c/c n. 9332432, conto anticipi n. 9339171 e conto anticipi n. 998284 la opponente evidenzia che la società opposta, come da opportuna attestazione, Pt_1 tratteneva un esemplare dei detti contratti e pertanto non sussiste l'obbligo alla consegna di ulteriore copia. Eccepisce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione ex artt. 2220 cc e 119 c. IV
TUB e nello specifico asserisce che non sussiste l'obbligo per la banca di conservazione sine die la documentazione essendo tale obbligo contenuto nei limiti di dieci anni, che nella fattispecie sono abbondantemente decorsi.
In ordine alla consegna di ulteriore documentazione, la banca opposta lamenta l'assoluta genericità della richiesta di consegna che non permette di identificare i documenti pretesi.
In ordine al contratto di mutuo ribadisce l'inesistenza negli archivi della banca del detto contratto. Asserisce di aver dimostrato per tabulas la consegna di ogni documentazione alla società opposta e quest'ultima non può sottrarsi all'onere di conservazione che su di essa incombe. Conclude per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, per la revoca dello stesso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, per l'impossibilità della prestazione ingiunta di consegnare gli analitici e scalari del conto anticipi n. 9339171, per l'impossibilità di consegnare il contratto di mutuo n. 79135177, mai posto in essere. Produceva agli atti (all.
n.7) copia estratto conto anticipi n. 93339171 al 30.06.2012 ed estratti conto dal 31.12.2012 al 28.02.2014, ovvero ultimo estratto conto prima dell'estinzione del 6.03.2014, ritenuto il solo obbligo ad essa spettante. Con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.2021 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che la società opposta ha intrattenuto per molti anni rapporti commerciali con la banca opponente e con nota del 27.11.2020 richiedeva copia dei contratti di conto corrente, conti anticipi e del mutuo. Considerata l'assoluta inerzia della banca depositava ed otteneva l'ingiunzione. Lamentava la violazione dei doveri di lealtà, di buona fede e correttezza della banca e la palese insussistenza integrale dei motivi di opposizione, destituiti di ogni fondamento. In riferimento al contratto di mutuo evidenziava che il n. 79135177 del contratto, indicato sia nella richiesta di ingiunzione che nella racc. è errato e che il numero esatto è 421
12635782 ma, ciò nonostante, la banca ben poteva risalire all'errore e consegnarne copia.
Impugnava e contestava ogni assunto posto a base dell'opposizione e in particolare l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte ad eccezione fatta per gli estratti del conto anticipi n. 9339171 al 30.06.2012 e dal 31.12.2012
2 al 28.02.2014 già depositati con l'atto di opposizione;
di ordinare alla banca opponente l'esibizione e la consegna del contratto di mutuo n. 421 12635782, indicato erroneamente.
Con vittoria di spese del giudizio.
Oggetto della presenta controversia è la richiesta di copia della documentazione e dei contratti bancari ex art. 119 n. TUB. Tale articolo dispone che le banche e gli intermediari finanziari devono: fornire ai clienti, nei contratti di durata, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto;
per i rapporti regolati in conto corrente, devono inviare al cliente l'estratto conto, con periodicità annuale oppure a scelta del cliente con periodicità semestrale, trimestrale o mensile;
fornire ai clienti, se lo richieda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e questo entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione.
Tale articolo dispone sulle comunicazioni periodiche e sulle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ma nulla dice in ordine alla copia dei contratti. E' indubitabile che il cliente abbia diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza. L'art. 1175 cc dispone che il debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole di correttezza. L'art. 1375 cc dispone che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Da tanto, ne discende anche l'obbligo di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento (Cass. N. 12093/2001).
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione e dei contratti gravante sulla banca risiede nel principio di buona fede contrattuale. Anche l'art. 117 TUB ne impone la consegna di un esemplare ai clienti i quali hanno diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o dichiarino di non averlo mai ricevuto.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta sul presupposto di non aver mai ricevuto dalla Banca opponente la documentazione specificatamente indicata in ricorso, ne chiedeva la consegna ed otteneva l'ingiunzione. La richiesta veniva preceduta con nota del 20.04.2020 rimasta inevasa. Tale missiva non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Per configurare un atto interruttivo della prescrizione è pur sempre necessaria una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere un determinato diritto nei confronti di un determinato soggetto. Affinchè si verifichi l'interruzione di prescrizione occorre un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile
3 volontà del titolare del diritto di farlo valere nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora. Nel presente caso la società opposta si è limitata a chiedere ex art. 119
TUB esclusivamente l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari.
Parte opponente ha dimostrato per tabulas la consegna del contratto di conto corrente n.
9332432, conto anticipi n. 9339171, conto anticipi n. 998284 come risulta dalla dichiarazione di consegna, con timbro della società, sottoscrizione dell'amministratore unico della società opposta. In ordine alla consegna degli estratti conto a scalare e conti analitici la Pt_1 opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 119 TUB, per l'ulteriore documentazione richiesta ne rileva l'assoluta genericità da non consentire l'identificazione dei documenti chiesti. In ordine al contratto di mutuo ribadisce l'inesistenza dello stesso.
Ai sensi dell'art. 119 TUB il cliente ha diritto ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non può avere ad oggetto i contratti per i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, come pure non è ammissibile una generica richiesta di tutta la documentazione attinente alla durata del rapporto ma deve essere richiesta copia di atti specifici e ben determinati.
Nel caso di specie con ricorso ingiuntivo, la società opposta richiedeva:
1) copia contratto conto corrente n. 9332432 e dei conti anticipi n. 9982284 e n. 9339171, dei contratti di apertura di credito e di anticipazione afferenti i suddetti rapporti e degli eventuali contratti e convezioni successive intervenuti in corso di rapporto;
2) tutte le eventuali sottoscrizioni delle condizioni successive alle aperture dei conti e alle aperture di credito ed anticipazioni relative;
3) gli estratti conto corrente n. 9332432 sia analitici che scalari, per il periodo compreso tra l'accensione del medesimo conto e il 30.09.2006 nonché del primo trimestre 2007, quarto trimestre 2008, tutto l'anno 2009;
4) gli estratti conto anticipi n. 998284 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione del medesimo conto e il 30.06.2013;
5) gli estratti conto anticipi n. 9339171 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione del medesimo conto e il 31.12.2011 nonché di giugno 2012 e dal 31.12.2012 fino alla estinzione;
6) il contratto di mutuo chirografario n. 79135177 di euro 100.000,00 unitamente al piano di ammortamento.
In ossequio a quanto chiesto la depositava il documento sintetico contratto conto Pt_1
anticipi n. 9339171 (all. n. 6); conto anticipi n. 9339171 al 30.06.2012 e dal 31.12 2012 al
4 28.02.2014 (all. n. 7); documento sintetico contratto di conto anticipi n. 998284 (all. n. 8) e tanto risulta per tabulas.
In riferimento alla documentazione di cui al n. 4 ovvero quella relativa agli estratti conto sia analitici che scalari conto anticipi n. 998284 dall'accensione 24.07.2013 al 30.06.2013, risulta evidente la sussistenza di errore materiale, non rettificato, e che il primo estratto conto disponibile sia analitico che scalare è quello del 30.09.2013. Tale richiesta, pertanto va rigettata.
In ordine alla produzione del contratto di mutuo, la società opposta dava atto di aver indicato un numero di contratto errato, e, l'assenza di ulteriori estremi specifici quale: data di stipula, scadenza, e quant'altro, ha reso impossibile l'identificazione. Con la comparsa di costituzione la stessa società provvedeva alla rettifica precisando il numero esatto del contratto di mutuo n. 42112635782 di euro 100.000,00 stipulato nel 2012 con scadenza 2015, ne consegue che la banca è tenuta alla produzione di detto contratto e del relativo piano di ammortamento.
Va, inoltre dichiarata la prescrizione ai sensi dell'art. 119 TUB in ordine alla documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni,e nello specifico quella di cui ai n. 3 e n. 4 di cui sopra, tanto perché la richiesta avveniva oltre il decorso del termine di prescrizione, (dieci anni).
La richiesta in ordina al punto 2 è da considerarsi del tutto generica e non specifica, e, poiché non dettagliata e non relativa ad operazioni specifiche l'istanza, così come formulata, va disattesa.
Per quanto concerne la richiesta di copia dei contratti è acclarato che il diritto alla copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede. Tale diritto si estende anche a quei contratti la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria vigendo il dovere generale di buona fede e dovendosi ritenere maggiormente giustificabile il mancato possesso della copia del contratto da parte del cliente proprio con riferimento alle stipule anteriori all'introduzione dell'obbligo normativo di consegna della copia da parte dell'istituto bancario. Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (Cass.
N. 11004/2006). L'art. 119 TUB si riferisce alla sola documentazione periodica bancaria e non sicuramente ai contratti che costituiscono la base portante del rapporto, per i quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più ampio e non soggetto ad alcun limite temporale. Ne consegue che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 TUB non riguarda i contratti. L'esclusione è resa evidente dallo stesso art. 119 TUB che si riferisce
5 alla copia della documentazione inerente a sole singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non fa riferimento ai contratti bancari. Anche secondo la Corte d'Appello di
Milano (sentenza n. 1796/2012) “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e come tale, non può essere distrutto, decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti”. Il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane peraltro anche dopo lo scioglimento del rapporto (Tribunale di Monza sez.
III n. 95/2016). Concluso definitivamente il rapporto contrattuale l'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni a far data dalla chiusura non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a meno che tale termine sia stato interrotto.
Per quanto esposto e documentato, l'opposizione va accolta in parte e limitatamente a quanto segue, per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato, e va ordinato alla Banca la consegna della copia del contratto di conto corrente n. 9332432; copia contratto conto anticipi n. 9339171; copia contratto conto anticipi n. 998284; copia estratti conto anticipi n. 998284 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione e il 31.12.2011; copia contratto mutuo n.42112635782.
La peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 310/2021 emesso il 3.05.2021 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 3.05.2021 (RGN 1172/2021);
- Ordina alla Banca opponente la consegna della copia del contratto di conto corrente n.
9332432; copia contratto conto anticipi n. 9339171; copia contratto conto anticipi n. 998284; copia estratti conto anticipo n. 998284 sia analitici che scalari per il periodo compreso tra l'accensione del conto e il 31.12.2011; copia contratto mutuo n. 42112635782, in favore della società opposta;
-Dichiara l'intervenuta prescrizione in ordine alla consegna degli estratti conto corrente n.
9332432 sia scalari che analitici per il periodo compreso tra l'accensione del conto e il
30.09.2006, nonché del primo trimestre 2007, quarto trimestre 2008, tutto l'anno 2009.
6 -Compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, 28.05.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
7