Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/06/2025, n. 11515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11515 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mariano Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II° Reparto – 4° Divisione n. M_D GMIL REG2019 0159505 del 04.03.2019, notificato il 04.02.2019 (sic!), recante avvio del procedimento di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore per l'anno 2006;
b) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - II° Reparto – 4° Divisione n. M_D GMIL REG2019 0234514 del 28.03.2019, notificato il 04.04.2019, recante comunicazione di detrazione di anzianità in ruolo di n. 17 posti e mantenimento di anzianità assoluta nel grado dal 27.07.2001, con collocazione in ruolo dopo l'allora pari grado […];
c) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - II° Reparto – 4° Divisione n. M_D GMIL REG2019 0343408 del 27.05.2019, notificato il 12.05.2019, recante comunicazione di valutazione ai fini della ricostruzione della carriera per l'anno 2009 (e non più per l'anno 2006);
d) del verbale n. 15 del 17.06.2019 del Ministero della Difesa - Commissione Ordinaria di Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri, recante parere sfavorevole all'avanzamento di carriera e giudizio di non idoneità' all'avanzamento al grado superiore per l'anno 2009 (ivi incluso l'Allegato n. 1), comprese le ivi citate determinazioni ministeriali n. M_D GMIL REG 2019 0340087 del 23 maggio 2019, n. M_D GMIL REG 2019 0343408 del 27 maggio 2019 e n .M_D GMIL REG 2019 0374086 del 12 giugno 2019 “, mai notificate, il cui contenuto, allo stato degli atti, è ignoto al ricorrente;
e) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - II° Reparto – 4° Divisione prot. n. -OMISSIS- del 10.07.2019, notificato il 25.07.2019, recante comunicazione dell'esito del giudizio di non idoneità all'avanzamento di anzianità al grado superiore per l'anno 2009;
f) ove ritenuto immediatamente lesivo, del messaggio n. 6321/14-5-13 del 17.09.2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, recante preavviso di trasferimento del ricorrente;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche di data ed estremi sconosciuti, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto ricorso riassunto innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 15 c.p.a. – a fronte dell’ordinanza 20 dicembre 2021, n. -OMISSIS- resa dal TAR Basilicata, originariamente adito – il soggetto in epigrafe appartenente all’Arma dei Carabinieri nel grado di tenente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento per anzianità al grado superiore relativamente all’anno 2009, unitamente ai connessi atti della relativa procedura e alle precedenti comunicazioni riguardanti, rispettivamente, la disposta detrazione di anzianità in ruolo di n. 17 posti (con mantenimento di anzianità assoluta nel grado dal 27 luglio 2001) e la valutazione funzionale alla ricostruzione della carriera per l'individuato anno 2009, nonché il successivo preavviso di trasferimento del medesimo interessato, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati alla luce dei prospettati vizi di violazione legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In vista dell’udienza di merito, la resistente Amministrazione ha depositato memoria difensiva, recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto delle formulate eccezioni in rito e della sostenuta infondatezza nel merito delle censure proposte.
3.1. Parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. e successive repliche; ha poi versato in atti istanza di passaggio in decisione della causa.
4. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il proposto ricorso è in parte inammissibile, in parte irricevibile e per il resto infondato, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
6. Ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum , giova ricostruire in via preliminare il contenuto essenziale delle contestazioni mosse.
6.1. In proposito va rilevato come le censure proposte, apparentemente comuni a tutti gli atti oggetto di impugnativa, presentino ambiti differenziati rispetto ai plurimi atti gravati: i primi tre motivi di doglianza, infatti, investono specificamente gli atti recanti la ricostruzione di carriera dell’odierno ricorrente operata dall’intimata Amministrazione nell’anno 2019 – a fronte dell’irrogata sanzione disciplinare (di sospensione dal servizio per due mesi) risalente all’anno 2009 – contestando, in particolare, la disposta decorrenza dall’anno 2009 (in luogo dell’anno 2006 viceversa invocato da parte ricorrente) e l’applicata decurtazione di anzianità (cfr. motivi nn. 1 e 2 secondo la numerazione indicata in ricorso) quali aspetti conducenti all’avversato giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità (cfr. motivo n. 3); le successive doglianze risultano per converso incentrate da un lato (cfr. motivo n. 4) sulla prospettazione di ulteriori profili di illegittimità asseritamente inficianti in via autonoma l’anzidetto giudizio di inidoneità all’avanzamento (in aggiunta a quelli di illegittimità in via derivata denunciati con il superiore motivo n. 3), dall’altro sulla contestazione del preavviso di trasferimento comunicato al medesimo ricorrente alla stregua dei dedotti vizi correlati ai denunciati profili di illegittimità dell’avversato giudizio di inidoneità all’avanzamento (cfr. motivo n. 5).
7. Ciò premesso, seguendo nella disamina l’ordine di prospettazione dei motivi individuato nell’atto di ricorso, il Collegio ravvisa l’irricevibilità dei primi due motivi di gravame per tardività della relativa proposizione, come eccepito dalla resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva.
7.1. Sul punto va rilevato innanzitutto come le anzidette censure siano rivolte avverso due atti distinti, oggetto di specifica impugnativa nell’ambito del proposto ricorso: da un lato, la comunicazione del 27 maggio 2019, notificata all’odierno ricorrente il successivo 28 maggio 2019, recante l’espressa indicazione che “… la valutazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 1085, comma 3 e 1090 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovrà essere effettuata per l’anno 2009 e non per l’anno 2006 come indicato nel foglio a seguito in a) … ” (cfr. allegato n. 3 incluso nella produzione documentale di parte ricorrente dinanzi al TAR originariamente adito unita all’atto di ricorso, secondo la numerazione riportata nella suddetta produzione); dall’altro, la precedente comunicazione del 28 marzo 2019, notificata all’interessato il 4 aprile 2019, recante la disposta “… detrazione di anzianità pari a 17 (diciassette) posti, mantenendo anzianità di grado assoluta 27 luglio 2011 e andandosi a collocare in ruolo dopo l’allora pari grado … ”, ai sensi del richiamato art. 858, co. 1, lett. c), in combinato disposto con il successivo art. 859 del medesimo d.lgs. n. 66/2010 (cfr. allegato n. 2 dell’anzidetta produzione documentale).
7.2. Al riguardo si ritiene di non poter condividere le deduzioni articolate negli atti di parte ricorrente a sostegno dell’addotta tempestività del proposto ricorso sull’assunto che la decorrenza del prescritto termine di decadenza debba intendersi riferita esclusivamente all’avversato esito della procedura di avanzamento per anzianità, consistente nel contestato giudizio di inidoneità, in quanto lo stesso costituirebbe l’atto finale – suscettibile di autonoma impugnativa – della relativa sequenza procedimentale (cfr. memoria di replica di parte ricorrente, depositata il 19 marzo 2025, in specie pagine 2-3).
Dal raffronto tra gli atti in rilievo, per quanto concerne il relativo contenuto e i riferimenti normativi ivi riportati, emerge infatti l’assenza di un rapporto di connessione procedimentale tra le anzidette comunicazioni – contestate con i primi due motivi di gravame in ricorso – e l’avversato giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità, nella specie motivato sulla base di elementi estranei sia al profilo della disposta decurtazione di anzianità sia a quello inerente all’individuazione dell’anno di riferimento ai fini della valutazione di avanzamento.
Secondo quanto risulta dal tenore delle valutazioni ivi espresse, le ragioni poste a fondamento dell’avversato giudizio di inidoneità risultano correlate, in particolare, alla circostanza rappresentata dall’irrogazione di una sanzione disciplinare dall’impiego nei riguardi dell’odierno ricorrente nel grado di tenente attualmente rivestito, sulla cui base è stato ritenuto come “… posto che il valutando ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare che rileva gravi carenze nei requisiti generali necessari per ben adempiere le funzioni del grado superiore, è dichiarato non idoneo all’avanzamento ” (cfr. allegati nn. 4 e 5 inclusi nella sopra citata produzione documentale di parte ricorrente).
Le circostanze evidenziate inducono ad escludere che le anzidette comunicazioni possano qualificarsi come atti meramente endoprocedimentali rispetto al giudizio finale di inidoneità all’avanzamento, configurandosi viceversa – in ragione del loro contenuto dispositivo e della sottesa base giuridica – come idonei a dispiegare in via immediata e diretta effetti sfavorevoli nella sfera giuridica della medesima parte ricorrente.
8. La ravvisata irricevibilità dei primi due motivi di gravame per tardività della relativa proposizione alla luce delle considerazioni sopra esposte è destinata ad estendersi al terzo motivo di ricorso, rivolto avverso il giudizio di inidoneità all’avanzamento, stante l’integrale coincidenza delle censure ivi articolate, poste alla base del denunciato vizio asseritamente inficiante l’atto medesimo in termini di illegittimità derivata.
9. Il quarto motivo di gravame, volto a contestare il giudizio di inidoneità all’avanzamento laddove recante la valorizzazione esclusiva di una risalente circostanza di rilievo disciplinare senza tenere in debita considerazione tutti i precedenti di carriera dell’interessato, risulta altresì infondato, alla luce del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui – nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale su un atto, come quello in rilievo nella fattispecie in esame, espressivo di amplissima discrezionalità tecnica (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 21 aprile 2023, n. 4042, in specie punto 6.1) – la valutazione del fatto posto alla base della sanzione disciplinare irrogata ben può rilevare come elemento ostativo al giudizio favorevole all’avanzamento, venendo a configurarsi quale “… componente idonea a contribuire alla formazione di un giudizio complessivo della persona … ” rispetto ai singoli elementi suscettibili di apprezzamento – individuati in via normativa – ai fini del giudizio di avanzamento ovvero come “… circostanza dalla quale emergono, in capo al militare, determinanti connotazioni negative relative a gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 21 febbraio 2025, n. 3914, unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati).
10. Infine risulta inammissibile il quinto motivo di ricorso proposto, come altresì eccepito dalla resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva, per un duplice ordine di ragioni: i) da un lato, la natura meramente endoprocedimentale dell’atto contestato – consistente nel preavviso di trasferimento comunicato all’odierno ricorrente (cfr. allegato n. 6 incluso nella sopra citata produzione documentale di parte ricorrente secondo la numerazione ivi indicata) – con la correlata inidoneità dell’atto medesimo a produrre, per ciò solo, un effetto lesivo in via immediata e diretta nella sfera giuridica di parte ricorrente; ii) dall’altro, l’assenza nella specie delle condizioni individuate dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso cumulativo (in senso oggettivo), non potendo l’invocato elemento di comunanza – rappresentato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dall’incidenza sulla progressione di carriera dell’odierno ricorrente (cfr. memoria di replica, pag. 3) – configurarsi come idoneo né tantomeno sufficiente ad integrare un rapporto di connessione funzionale ovvero di presupposizione sul piano logico-giuridico tra gli atti medesimi anche ove inteso nella sua accezione più ampia (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sentenze 8 marzo 2023, n. 2470 e 20 ottobre 2021, n. 7045), stante l’evidente autonomia connotante gli atti stessi, quali da un lato il giudizio di avanzamento al grado superiore e dall’altro il trasferimento dell’interessato.
11. Per le esposte ragioni, il proposto ricorso va dichiarato in parte inammissibile (per quanto concerne il motivo n. 5), in parte irricevibile (cfr. motivi 1-3) e per il resto (cfr. motivo n. 4) va respinto in quanto infondato.
12. Le spese di giudizio, seguendo il principio di soccombenza, vengono liquidate in favore della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile, per il resto lo respinge in quanto infondato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare la parte ricorrente
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.