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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANTINI LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 373/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240023535426000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.18 D.Lgs. 31.12.1992 n°546, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 083 2024 00235354 26//000, notificata il
04.04.2025, avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2022 in riferimento al veicolo targato Targa_1 La ricorrente ha impugnato la predetta cartella affermando che dal 2014 era stata dichiarata invalida civile al 100% in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 co. 3 I. n. 104 del 1992). Nel 2016, a seguito del decesso del coniuge Nominativo_1, la Ricorrente_1 aveva ereditato l'autovettura Fiat Panda tg. Targa_1, unico mezzo di trasporto del nucleo familiare. Sostiene di avere diritto di esenzione dal tributo in quanto titolare di indennità accompagnamento e persona affetta da handicap in situazione di gravità con gravi limitazioni della capacità di deambulare. Afferma di aver presentato richiesta di esenzione allo sportello P.R.A. di Pescara in sede di trascrizione del passaggio di proprietà nel novembre 2016, ma che tale richiesta era rimasta inevasa e che in sede di riesame l'Inps aveva specificato con provvedimento del 29.01.2024 che la ricorrente era invalida "con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, delle legge n.388/2000)", tanto è vero che la Regione, con riferimento ad una nuova autovettura acquistata il 19.10.2024, aveva riconosciuto il diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica. Ha evidenziato che sia la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di L'Aquila che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado d'Abruzzo avevano riconosciuto il suo diritto all'esenzione in riferimento a precedenti annualità e che avverso tale decisione era pendente ricorso per Cassazione. Ha infine eccepito l'illegittimità della cartella impugnata, in quanto non preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento prodromico. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto illegittimo sia nella forma, che nella sostanza, con il favore delle spese di lite, anche per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
La Regione Abruzzo si è costituita ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Ha ripercorso l'iter procedurale da compiere per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica previa la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, rilevando che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è subordinata, oltreché al possesso dei requisiti di legge, alla presentazione di un'apposita istanza, in relazione allo specifico autoveicolo e che il beneficio decorre dalla data di presentazione dell'istanza, senza applicazione retroattiva (art. 1, comma 21, legge Reg. Abruzzo n.6/1999). Ricorda il contenuto della circolare n. 46 del 2001 del Ministero delle Finanze e sottolinea che il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica spetta in caso di: 1) disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
2) disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione;
3) disabilità mentale o psichica;
4) disabilità per ciechi e sordomuti. Ha rilevato infine che la ricorrente non ha mai presentato istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alla Regione Abruzzo e che dall'esame della documentazione prodotta, il diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica per disabilità non può essere riconosciuto alla ricorrente in quanto la patologia da cui risulta affetta non rientra in alcuna delle ipotesi sopra indicate.
Si costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva.
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle
Entrate-Riscossione, atteso che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, e pertanto riconducibili all'attività svolta dall'Ente Impositore in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Nel merito, pur nella consapevolezza di precedenti decisioni di diverso tenore, ritiene la
Corte che il ricorso non sia fondato.
1.- Va premesso che l'atto impugnato è una cartella di pagamento che, secondo quanto in essa indicato, è relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2022 in riferimento al veicolo targato Targa 1 Trattasi di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.9, secondo comma, della Legge Regionale n.2/2022, la quale, come è noto, ha consentito, modificando in tal senso la L.R. n.6/99 (mediante introduzione del comma 10 bis all'art.2), che la riscossione delle tasse automobilistiche non pagate possa avvenire tramite diretta iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione (v. Delibera Giunta Regionale Abruzzo n. 430 del 02/08/2022). Tale disciplina è sicuramente applicabile ratione temporis al caso in esame, atteso che la cartella di pagamento opposta è stata notificata il 04.04.2025.
***
2.- Quanto ai precedenti di questa Corte favorevoli alla ricorrente in riferimento ad annualità pregresse, è sufficiente rilevare che, in disparte la dirimente considerazione che nessuna delle precedenti sentenze della Corte risulta essere passata in giudicato, nella materia tributaria, qualora si verifichino accertamenti su più annualità, l'applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata tenendo presente l'autonomia dei relativi periodi d'imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un'annualità possa estendere i suoi effetti estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “perché una lite possa ritenersi coperta dal giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa lo stesso rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo. In mancanza di tale essenziale presupposto, pertanto, non rileva che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima” (Cass. 14 gennaio 2011, n. 802; Cass. n. 14087/2007).
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque ritenersi che "il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta", di norma, "non è idoneo a far stato in periodi successivi od antecedenti in via generalizzata ed aspecifica" (Cass., trib., 28 maggio 2008 n. 13897) e che, pertanto, la "preclusione" nascente dal giudicato postula (Cass., trib., 30 luglio 2009 n.
17718) - oltre all'identità delle parti che "l'obbligazione tributaria presenti i medesimi elementi costitutivi e derivi dall'identico titolo mentre è insufficiente la circostanza che il giudicato riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause (vedi Cass. n. 5235/01)" (cfr. Cass. Civ., sez. trib., 13/01/2011, n.688).
Nella fattispecie, la Corte osserva che le precedenti decisioni non sono ancora passate in giudicato e che, ad ogni buon conto, le stesse hanno ad oggetto fatti che sono suscettibili di possibile variazione nei singoli anni d'imposta e che, come tali, richiedono autonome valutazioni. Pertanto, in linea di principio, non può ritenersi vincolante il giudizio di cui alle precedenti decisioni di questa Corte.
*** 3. Nel merito, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2022, con contestuale irrogazione della sanzione, per il veicolo Fiat Panda tg. Targa_1 (di cilindrata di 1.242 cc). La ricorrente afferma di essere invalida civile al 100% "in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 I. 104/92". Dalle produzioni documentali allegate dalla ricorrente si riscontra che la stessa è stata dichiarata affetta da disabilità grave (art. 3 co. 3, legge n.
104/1992) con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e che con provvedimento
Inps del 29.01.2024 è stata dichiarata inabile "con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art.30, comma 7, delle legge n.388/2000)". La documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente ha dato la prova della sussistenza della disabilità grave dell'esponente e del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con inabilità totale comportante grave limitazione alla capacità di deambulazione. Si deve pertanto riconoscere che la ricorrente, allo stato attuale, è persona affetta da handicap in situazione di gravità con gravi limitazioni della capacità di deambulare. L'art. 30 della legge n.
388 del 2000 dispone che “le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione". A conferma di ciò, è sufficiente rilevare che, a seguito dell'acquisito di un nuovo veicolo nell'anno 2024, la Regione ha riconosciuto in favore della ricorrente il rivendicato diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
Ciò premesso, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge Regionale
11.02.1999 n.6, "I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge
21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione”. Da tale disposizione si traggono tre principi cardine della disciplina in esame: 1) la imprescindibilità di un'istanza dell'interessato; 2) la decorrenza dell'esenzione dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza; 3) l'irretroattività dell'esenzione (v. anche, Art. 10 Circolare
Ministero Finanze n.30/E del 27.01.1998).
Orbene, la ricorrente afferma di aver presentato una istanza per beneficiare dell'esenzione fiscale al PRA nell'anno 2016, al momento del passaggio di proprietà del veicolo oggetto di tassazione, ma non documenta in alcun modo tale circostanza, che è quindi da ritenersi del tutto indimostrata. E' invece incontestato che una istanza per beneficiare dell'esenzione è stata presentata, con esito positivo, al momento dell'acquisito di un nuovo veicolo nell'anno
2024. Non risulta allegata la presentazione di altre istanze nel periodo intermedio. Ne segue che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge Regionale 11.02.1999 n.6, per il periodo anteriore al periodo tributario 2024, e quindi con riguardo alla tassa automobilistica relativa all'anno 2021 (oggetto della cartella impugnata), stante l'irretroattività dell'istanza del 2024,
l'esenzione non può essere riconosciuta.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dunque respinto.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle esistenza di precedenti di diverso tenore e della complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 20 Gennaio 2026.
IL GIUDICE
UI NT
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANTINI LUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 373/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240023535426000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.18 D.Lgs. 31.12.1992 n°546, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 083 2024 00235354 26//000, notificata il
04.04.2025, avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2022 in riferimento al veicolo targato Targa_1 La ricorrente ha impugnato la predetta cartella affermando che dal 2014 era stata dichiarata invalida civile al 100% in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 co. 3 I. n. 104 del 1992). Nel 2016, a seguito del decesso del coniuge Nominativo_1, la Ricorrente_1 aveva ereditato l'autovettura Fiat Panda tg. Targa_1, unico mezzo di trasporto del nucleo familiare. Sostiene di avere diritto di esenzione dal tributo in quanto titolare di indennità accompagnamento e persona affetta da handicap in situazione di gravità con gravi limitazioni della capacità di deambulare. Afferma di aver presentato richiesta di esenzione allo sportello P.R.A. di Pescara in sede di trascrizione del passaggio di proprietà nel novembre 2016, ma che tale richiesta era rimasta inevasa e che in sede di riesame l'Inps aveva specificato con provvedimento del 29.01.2024 che la ricorrente era invalida "con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, delle legge n.388/2000)", tanto è vero che la Regione, con riferimento ad una nuova autovettura acquistata il 19.10.2024, aveva riconosciuto il diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica. Ha evidenziato che sia la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di L'Aquila che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado d'Abruzzo avevano riconosciuto il suo diritto all'esenzione in riferimento a precedenti annualità e che avverso tale decisione era pendente ricorso per Cassazione. Ha infine eccepito l'illegittimità della cartella impugnata, in quanto non preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento prodromico. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto illegittimo sia nella forma, che nella sostanza, con il favore delle spese di lite, anche per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
La Regione Abruzzo si è costituita ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Ha ripercorso l'iter procedurale da compiere per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica previa la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, rilevando che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è subordinata, oltreché al possesso dei requisiti di legge, alla presentazione di un'apposita istanza, in relazione allo specifico autoveicolo e che il beneficio decorre dalla data di presentazione dell'istanza, senza applicazione retroattiva (art. 1, comma 21, legge Reg. Abruzzo n.6/1999). Ricorda il contenuto della circolare n. 46 del 2001 del Ministero delle Finanze e sottolinea che il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica spetta in caso di: 1) disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
2) disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione;
3) disabilità mentale o psichica;
4) disabilità per ciechi e sordomuti. Ha rilevato infine che la ricorrente non ha mai presentato istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alla Regione Abruzzo e che dall'esame della documentazione prodotta, il diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica per disabilità non può essere riconosciuto alla ricorrente in quanto la patologia da cui risulta affetta non rientra in alcuna delle ipotesi sopra indicate.
Si costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva.
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle
Entrate-Riscossione, atteso che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, e pertanto riconducibili all'attività svolta dall'Ente Impositore in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Nel merito, pur nella consapevolezza di precedenti decisioni di diverso tenore, ritiene la
Corte che il ricorso non sia fondato.
1.- Va premesso che l'atto impugnato è una cartella di pagamento che, secondo quanto in essa indicato, è relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2022 in riferimento al veicolo targato Targa 1 Trattasi di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.9, secondo comma, della Legge Regionale n.2/2022, la quale, come è noto, ha consentito, modificando in tal senso la L.R. n.6/99 (mediante introduzione del comma 10 bis all'art.2), che la riscossione delle tasse automobilistiche non pagate possa avvenire tramite diretta iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione (v. Delibera Giunta Regionale Abruzzo n. 430 del 02/08/2022). Tale disciplina è sicuramente applicabile ratione temporis al caso in esame, atteso che la cartella di pagamento opposta è stata notificata il 04.04.2025.
***
2.- Quanto ai precedenti di questa Corte favorevoli alla ricorrente in riferimento ad annualità pregresse, è sufficiente rilevare che, in disparte la dirimente considerazione che nessuna delle precedenti sentenze della Corte risulta essere passata in giudicato, nella materia tributaria, qualora si verifichino accertamenti su più annualità, l'applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata tenendo presente l'autonomia dei relativi periodi d'imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su un'annualità possa estendere i suoi effetti estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “perché una lite possa ritenersi coperta dal giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa lo stesso rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo. In mancanza di tale essenziale presupposto, pertanto, non rileva che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima” (Cass. 14 gennaio 2011, n. 802; Cass. n. 14087/2007).
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque ritenersi che "il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta", di norma, "non è idoneo a far stato in periodi successivi od antecedenti in via generalizzata ed aspecifica" (Cass., trib., 28 maggio 2008 n. 13897) e che, pertanto, la "preclusione" nascente dal giudicato postula (Cass., trib., 30 luglio 2009 n.
17718) - oltre all'identità delle parti che "l'obbligazione tributaria presenti i medesimi elementi costitutivi e derivi dall'identico titolo mentre è insufficiente la circostanza che il giudicato riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause (vedi Cass. n. 5235/01)" (cfr. Cass. Civ., sez. trib., 13/01/2011, n.688).
Nella fattispecie, la Corte osserva che le precedenti decisioni non sono ancora passate in giudicato e che, ad ogni buon conto, le stesse hanno ad oggetto fatti che sono suscettibili di possibile variazione nei singoli anni d'imposta e che, come tali, richiedono autonome valutazioni. Pertanto, in linea di principio, non può ritenersi vincolante il giudizio di cui alle precedenti decisioni di questa Corte.
*** 3. Nel merito, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2022, con contestuale irrogazione della sanzione, per il veicolo Fiat Panda tg. Targa_1 (di cilindrata di 1.242 cc). La ricorrente afferma di essere invalida civile al 100% "in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 I. 104/92". Dalle produzioni documentali allegate dalla ricorrente si riscontra che la stessa è stata dichiarata affetta da disabilità grave (art. 3 co. 3, legge n.
104/1992) con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e che con provvedimento
Inps del 29.01.2024 è stata dichiarata inabile "con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art.30, comma 7, delle legge n.388/2000)". La documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente ha dato la prova della sussistenza della disabilità grave dell'esponente e del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con inabilità totale comportante grave limitazione alla capacità di deambulazione. Si deve pertanto riconoscere che la ricorrente, allo stato attuale, è persona affetta da handicap in situazione di gravità con gravi limitazioni della capacità di deambulare. L'art. 30 della legge n.
388 del 2000 dispone che “le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione". A conferma di ciò, è sufficiente rilevare che, a seguito dell'acquisito di un nuovo veicolo nell'anno 2024, la Regione ha riconosciuto in favore della ricorrente il rivendicato diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
Ciò premesso, rileva la Corte che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge Regionale
11.02.1999 n.6, "I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge
21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione”. Da tale disposizione si traggono tre principi cardine della disciplina in esame: 1) la imprescindibilità di un'istanza dell'interessato; 2) la decorrenza dell'esenzione dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza; 3) l'irretroattività dell'esenzione (v. anche, Art. 10 Circolare
Ministero Finanze n.30/E del 27.01.1998).
Orbene, la ricorrente afferma di aver presentato una istanza per beneficiare dell'esenzione fiscale al PRA nell'anno 2016, al momento del passaggio di proprietà del veicolo oggetto di tassazione, ma non documenta in alcun modo tale circostanza, che è quindi da ritenersi del tutto indimostrata. E' invece incontestato che una istanza per beneficiare dell'esenzione è stata presentata, con esito positivo, al momento dell'acquisito di un nuovo veicolo nell'anno
2024. Non risulta allegata la presentazione di altre istanze nel periodo intermedio. Ne segue che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge Regionale 11.02.1999 n.6, per il periodo anteriore al periodo tributario 2024, e quindi con riguardo alla tassa automobilistica relativa all'anno 2021 (oggetto della cartella impugnata), stante l'irretroattività dell'istanza del 2024,
l'esenzione non può essere riconosciuta.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dunque respinto.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle esistenza di precedenti di diverso tenore e della complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 20 Gennaio 2026.
IL GIUDICE
UI NT