Articolo 85 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 84Articolo 86
Versione
27 marzo 1963
Art. 85.
Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo puo' essere collocato in aspettativa, per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita'.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa, che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al militare puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni sessanta oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.
L'aspettativa per infermita' e' disposta a domanda o di autorita', previ gli opportuni accertamenti sanitari, con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata del decreto stesso.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963