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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3392/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3392/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERA Parte_1 C.F._1
EL ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio del predetto difensore, via dei Della Robbia n. 66, Firenze nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUSDRAGHI JESSICA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 predetto difensore, piazza dei Caduti per la Libertà n. 21, Cascina (PI) con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 25 giugno 2021 Parte_1 matrimonio concordatario in Pisa con dall'unione con la quale non sono nati figli. CP_1 A fondamento della domanda proposta, il ricorrente ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre il presente giudizio di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su tali presupposti, ha chiesto pronunciarsi dapprima la separazione e, poi, la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione accessoria, attesa l'indipendenza economica di ciascun coniuge.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio associandosi alla domanda CP_1 di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, che la separazione fosse addebitata al ricorrente e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno da illecito endofamiliare, quantificato in € 10.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
In data 7 febbraio 2024, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale e, all'esito, rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e dell'istruttoria. Le parti, trascorsi i termini di legge, hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa, a questo punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in Pisa, il 25 giugno 2021 e trascritto nei registri dello Stato civile del CP_1 predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2021. ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 16/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3392/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASCHIERA Parte_1 C.F._1
EL ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio del predetto difensore, via dei Della Robbia n. 66, Firenze nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUSDRAGHI JESSICA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 predetto difensore, piazza dei Caduti per la Libertà n. 21, Cascina (PI) con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 25 giugno 2021 Parte_1 matrimonio concordatario in Pisa con dall'unione con la quale non sono nati figli. CP_1 A fondamento della domanda proposta, il ricorrente ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre il presente giudizio di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su tali presupposti, ha chiesto pronunciarsi dapprima la separazione e, poi, la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione accessoria, attesa l'indipendenza economica di ciascun coniuge.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio associandosi alla domanda CP_1 di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, che la separazione fosse addebitata al ricorrente e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno da illecito endofamiliare, quantificato in € 10.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
In data 7 febbraio 2024, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale e, all'esito, rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e dell'istruttoria. Le parti, trascorsi i termini di legge, hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa, a questo punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in Pisa, il 25 giugno 2021 e trascritto nei registri dello Stato civile del CP_1 predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2021. ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 16/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina