Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. PP - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1982/2018 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenza Genchi;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Maria Luisa Controparte_1
Maggiolino;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 17/02/2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate nella convenzione versata in atti, con rinuncia ad ulteriori termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 22.02.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 02/02/2018 premesso che il 03.09.1988 in Cisternino Parte_1 aveva contratto matrimonio con dalla cui unione erano nati – rispettivamente il Controparte_1
10.09.1989, il 12.12.1994 ed il 20.02.2001 - i figli , PP ed chiedeva che fosse Per_1 Per_2 pronunciata la separazione personale, che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con assegnazione della casa coniugale a sé e che fosse posto a carico del marito un assegno Per_2 mensile di € 2.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento di ed € 1.000,00 Per_2
a titolo di assegno di mantenimento muliebre, oltre al 50% delle spese straordinarie relative a tutta la prole. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva rigettarsi sia l'istanza di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie sia la richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre, prevedendosi tuttavia l'obbligo a suo carico di versare la somma di € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie relative a quest'ultima, pur dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento del figlio PP nella misura del 50%. Con ordinanza dell'11.05.2018, resa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente, sentite le parti, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la figlia ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la Per_2
nominava poi il G.I. ed assegnava alle parti i termini per il deposito di memoria integrativa e per costituirsi in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. Depositate le memorie integrative e quelle istruttorie, veniva emessa in data 28.05.2019 la sentenza non definitiva n. 2409/2019 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 12.11.2024. All'udienza figurata del 17/02/2025, la causa veniva assegnata a sentenza con rinuncia ai termini;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 22/02/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 02/02/2018 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 12.11.2024;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 1 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. PP Disabato