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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1174/2017, promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Messina, via Maddalena n. 128 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Salvatore Doddis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Attori
Contro
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Torino n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Vincenza Livoti, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera L'Ambrosa giusta procura in atti.
E
Controparte_2
Convenuta contumace
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale proprietario del motociclo Parte_1
Honda SH tg. DN58606 e , quale conducente del mezzo, convenivano in giudizio la Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Milazzo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali riportati dal mezzo e dal conducente, asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 19.07.2010.
pagina 1 di 9 N. R.G. 1174/2017
In particolare, gli attori rappresentavano che nel percorrere la via Birago di Parte_2
Milazzo, giunto all'incrocio con la via Rizzo, arrestava la macia allo Stop e successivamente, dopo essersi immesso nell'incrocio ed avere superato l'intersezione, veniva investito dalla conducente della vettura Fiat Panda tg. ME552742, la quale “nel transitare a velocità elevata dalla via Rizzo, perdeva il controllo del mezzo investendo il motociclo dell'attore nella fiancata posteriore destra”.
Rappresentavano che a seguito dell'occorso il conducente veniva condotto presso il pronto soccorso del presidio Ospedaliero Fogliani di Milazzo, ove gli veniva diagnosticato “Trauma escoriato polso ed avambraccio sx con distacco parcellare verosimilmente corticalizzato a carico dello stiloide ulnare omolaterale. Contusione escoriativa ginocchio dx”, con prognosi di 30 gg. Successivamente, a seguito del permanere della sintomatologia dolorosa, sottoposto a cure mediche specialistiche, veniva giudicato guarito con postumi nella misura del 6-7%, dei quali chiedeva ristoro nella misura di € 8.000,00 o nel diverso ammontare accertato, oltre al risarcimento del danno da invalidità temporanea (totale e parziale) ed al danno morale.
Gli attori deducevano, inoltre, che in occasione del sinistro anche il mezzo riportava danni per €
1.712,00 come da fattura in atti, dei quali il chiedeva la refusione unitamente ai Parte_1 danni da fermo tecnico ed ai costi per il compenso del perito che li aveva assistiti in fase stragiudiziale, pari ad € 200,00.
Gli attori adducevano essere il sinistro ascrivibile alla esclusiva condotta del conducente del mezzo antagonista, ma evidenziavano comunque che dalla dinamica descritta emergeva quantomeno una corresponsabilità solidale dei conducenti dei veicoli coinvolti. Chiedevano pertanto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, come già rappresentati, “anche su basi concorsuali del 50%”, con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi giudizio innanzi al Giudice di Pace l'assicurazione convenuta, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree formulava domanda riconvenzionale di condanna di alla Parte_1 refusione della somma di € 23.000,00 così superando la competenza per valore del Giudice adito, il quale, con Ordinanza del 06.04.2017, rimetteva le parti innanzi all'autorità competente. Il giudizio veniva così riassunto innanzi all'intestato Tribunale con atto di citazione notificato in data 26.6.2017, reiterando le medesime domande già spiegate.
Costituendosi nel presente giudizio con comparsa del 30.10.2017, la contestava la Controparte_1 ricostruzione del sinistro operata dagli attori e ne adduceva la causazione ad esclusiva responsabilità del il quale, con condotta negligente ed imprudente, non rispettava il segnale di Stop Parte_2 posto nella propria direttrice di marcia e si immetteva nell'incrocio senza dare la dovuta precedenza. pagina 2 di 9 N. R.G. 1174/2017
Evidenziava che tale dinamica era, tra l'altro, confermata dalla denuncia di sinistro presentata da conducente della Fiat Panda tg ME552742, coinvolta nel sinistro, nonché Controparte_2 dalla tipologia di danni riscontrati sul motociclo di proprietà del dal proprio Parte_1 fiduciario.
Contestava le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice, in merito al risarcimento per danno biologico permanente, in quanto, alla luce della normativa vigente (v. art. 139 co Codice Ass. come innovato dalla L.27/2012), non risultavano più risarcibili a titolo di danno biologico permanente, le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico o strumentale obiettivo, come nel caso di specie, mentre in merito al danno da inabilità temporanea totale, in quanto non compatibile con le lesioni riportate dall'attore, ed infine in merito al danno morale in quanto non costituente una autonoma categoria di pregiudizio.
Spiegava poi domanda riconvenzionale nei confronti del proprietario del mezzo , Parte_1 per la refusione della somma di € 23.000,00 corrisposti a titolo di risarcimento danni a Persona_1
, terzo trasportato sul motociclo condotto dall'attore . Dava atto di avere
[...] Parte_2 risarcito al terzo trasportato la predetta somma, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., a risarcimento delle lesioni da questi subite nel sinistro, ma di voler esercitare diritto di rivalsa nei confronti degli attori, in quanto il aveva condotto con se un passeggero in violazione del disposto dell'art. Parte_2
170 Cod. Strada, non essendo ancora maggiorenne all'epoca dell'occorso, ipotesi sussumibile nell'alveo dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto per la r.c.a. del motociclo di proprietà del
, disciplinante l'esclusione della copertura assicurativa nelle ipotesi di trasporto eseguito in Parte_1 violazione di disposizioni di legge.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, ed in ogni caso, in via riconvenzionale,
l'accertamento del diritto di rivalsa nei confronti di e la condanna di quest'ultimo Parte_1 alla refusione della somma di € 23.000,00 con vittoria di spese e compensi di lite.
Alla prima udienza, valutata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro, Fiat
[...]
Panda t.g. ME552742. Integrato il contraddittorio, venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., con ordinanza del 12.03.2024 venivano ammesse le prove costituende.
Con ordinanza depositata in data 11.12.2024 veniva, altresì, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore , e nominato per l'espletamento del mandato il dr. , il Parte_2 Persona_2 quale depositava l'elaborato peritale in data 10.04.2025.
pagina 3 di 9 N. R.G. 1174/2017
Indi all'udienza del 09.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da
[...]
e risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di Parte_1 Parte_2 cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituita Controparte_3 nell'odierno giudizio seppur regolarmente citata (cfr. ricorso notificato allegato alle note del
09.03.2023 di parte attrice).
In punto di diritto, giova ricordare che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (v. Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n. 12884; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 26004 del 05/12/2011).
Ebbene, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti il verificarsi del sinistro tra il motociclo Honda SH tg. DN58606 di proprietà del e condotto nell'occasione dal Parte_1
e la vettura Fiat Panda tg. ME552742 di proprietà e condotta dalla convenuta Parte_2 contumace, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, tuttavia dall'istruttoria espletata non sono emersi con chiarezza né l'effettiva dinamica del sinistro, né sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità di nessuno dei due conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa.
Nello specifico, se da un lato il teste - sentito all'udienza del 27.09.2024 - ha Testimone_1 confermato il fatto storico descritto nell'atto di citazione, ivi compreso dunque l'arresto del motociclo condotto dal in corrispondenza del segnale di Stop, posto sulla via di percorrenza, le Parte_1 dichiarazioni rese dal teste risultano in parte contraddette dalla perizia redatta dal fiduciario dell'assicurazione convenuta (allegato n. 3 della costituzione di , documento non Controparte_1 contestato da parte attrice.
Occorre evidenziare al riguardo che il teste ha confermato l'impatto tra la parte posteriore destra del motociclo e la parte anteriore sinistra dell'auto, circostanza che farebbe presumere che il motociclo pagina 4 di 9 N. R.G. 1174/2017
all'atto dell'impatto avesse già superato la linea di intersezione dell'incrocio; per converso dalla perizia redatta dal fiduciario dell'assicurazione convenuta si evince che molti pezzi danneggiati si riferiscono alla parte anteriore e non posteriore del motociclo (“Cupoline parte ant.”, “Carenatura ant.”, “Parafango ant.” Cfr. allegato n. 3 cit.), senza che risulti dimostrato se ciò sia riconducibile all'impatto o alla caduta del mezzo successivamente all'impatto. Né, come invece dedotto la può Controparte_1 attribuirsi valore probatorio dirimente alla denuncia di sinistro redatta dalla contumace (cfr. CP_2 allegato n. 2 della costituzione), in quanto trattasi di atto proveniente da soggetto che, in quanto conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro, aveva un evidente interesse nella controversia.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie in assenza di elementi idonei a provare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, ed in ossequio al disposto dell'art. 2054 c.c. si ritiene che ambo i conducenti coinvolti abbiano concorso a produrre il danno causato nella misura del 50%, con conseguente diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti in misura dimidiata, sulla base di quanto di seguito accertato.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra i danni riportati dal ed il sinistro Parte_2 occorso, lo stesso può ritenersi provato sia sulla scorta della certificazione medica versata in atti – ed in particolare dal verbale di accesso al P.O. Fogliani di Milazzo, U.O. di Pronto Soccorso redatto il medesimo giorno dell'evento (cfr. pag. 24-26 del fascicolo di parte, caricato nel fascicolo digitale il
05.05.225) – nonché in forza delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. Dr. , il quale ha Persona_2 confermato la riconducibilità eziologica delle lesioni al sinistro del 19.07.2010 (v. pag. 8 della
Relazione di C.T.U: “La documentazione sanitaria presente agli atti, la dinamica riferita del sinistro, la sintomatologia oggi lamentata dal Sig. (presenza, seppur discontinua, di algie, Parte_1 specialmente sotto carico, riferito deficit di forza omolaterale e sporadica comparsa di parestesie) e
l'obiettività clinica rilevata in sede di ctu (alla digito-pressione del comparto ulnare riferita la comparsa di algie e parestesie, esacerbate ai gradi estremi del movimento. Limitato, ai gradi estremi, il movimento di deviazione ulnare) consentono di stabilire un chiaro rapporto di causalità fra i disturbi attualmente presenti e il danno subito a seguito del trauma stradale.”).
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio relativo alle lesioni riportate da Parte_2
, deve rilevarsi che in base alle risultanze della relazione di C.T.U., redatta secondo un iter
[...] argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, l'ausiliario del
Giudice, e non oggetto di osservazione dalle parti, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 2%, oltre una inabilità temporanea parziale per complessivi giorni 47 di cui: 24 al
75%, 8 al 50% e 15 al 25% (cfr. pag. 10 della relazione). pagina 5 di 9 N. R.G. 1174/2017
Conseguentemente, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio ed applicando la tabella di danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2019 n.33770), considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (17 anni), il risarcimento del danno subito da può determinarsi Parte_2 in complessivi € 3.433,55 di cui € 2.011,12 a titolo di danno biologico permanente, ed € 1.422,43 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito: € 994,32 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni ventiquattro, € 220,96 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni otto, ed € 207,15 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni quindici.
Segnatamente, tenuto conto dell'apporto causale dell'attore al determinarsi del sinistro nella misura del
50% il risarcimento da riconoscersi in favore di va definitivamente rideterminato Parte_2 nell'importo di € 1.716,77.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, Parte_1 che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
In via ulteriore, con specifico riferimento al risarcimento del danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).
Venendo al caso di specie ed in coerenza con quanto rilevato, in difetto di specifica attività assertiva e probatoria svolta dal in ordine alla sussistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari Parte_1 riconducibili al sinistro oggetto di causa, e dunque di pregiudizi morali ed esistenziali ulteriori, rispetto ai valori tabellari, deve ritenersi l'infondatezza in parte qua della domanda.
Va, infine, parzialmente accolta la richiesta risarcitoria afferente ai danni riportati dal motociclo Honda modello HS in occasione del sinistro. L'attore, a fondamento della propria richiesta pari ad € 1.712,72, pagina 6 di 9 N. R.G. 1174/2017
ha prodotto fattura n. 48 del 09.10.2010 (all. 8 del fascicolo di parte attrice), non specificamente contestata dall'Assicurazione convenuta, attestante la riparazione degli stessi pezzi, riscontrati come danneggiati nella perizia del fiduciario dell'assicurazione (all. 3 della costituzione della convenuta) e lo stesso corrispondente valore.
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza dei danni subiti dal veicolo di parte attrice, nella misura di € 1.712,72, come da fattura allegata. Tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%, il risarcimento del danno andrà dunque ridotto in pari percentuale, ed in definitiva liquidato nel minor importo di € 856,36.
Diversamente, in assenza di prova dell'effettivo esborso, nulla può essere riconosciuto a titolo di danni da fermo tecnico e di costi di assistenza stragiudiziale da parte del proprio perito di fiducia.
In ordine al risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Infine, merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla volta ad Controparte_1 ottenere la refusione della somma di € 23.000,00 pari al risarcimento corrisposto al terzo trasportato dal
, sul ciclomotore dallo stesso condotto all'atto del sinistro. Parte_2
L'art. 144 cod. ass. prevede il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Secondo
l'interpretazione prevalente, è onere dell'assicuratore che agisce in rivalsa dimostrare la sussistenza della specifica clausola di esclusione della copertura assicurativa, posto che, sebbene il diritto di rivalsa sia previsto dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale, che trova il suo fondamento in uno specifico patto contrattuale.
Sul punto, la ha correttamente dimostrato che l'art. 2 delle condizioni generali di Controparte_1 contratto per la r.c.a. stipulato tra le parti per l'assicurazione del motociclo Honda SH, prevede l'espressa esclusione dalla copertura assicurativa ed il diritto di rivalsa dell'assicurazione per i danni subiti dai trasportati, per “trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti, o alle indicazioni contenute nel certificato di circolazione” (cfr. allegato n. 5 della costituzione), e che, nel caso di specie, il conducente del ciclomotore, non avendo ancora raggiunto la maggiore età al tempo del verificarsi del sinistro, nel condurre con se altro passeggero ha violato il disposto dell'art. 170
C.d.S. (“il conducente del ciclomotore, al tempo del verificarsi del sinistro, non aveva ancora pagina 7 di 9 N. R.G. 1174/2017
raggiunto la maggiore età e, contravvenendo al disposto dell'art. 170 cod. strada, viaggiava trasportando il minore che nell'occorso riportava lesioni” - cfr. pag. 4 della Persona_1 costituzione).
Ed invero, l'art. 170 comma 2 del D.Lgs 285/1992 (C.d.S.), nella formulazione vigente ratione temporis, statuisce che: “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni”
Orbene il all'atto del sinistro (19.07.2010) era in effetti minorenne, sicché, Parte_2 risultando la fattispecie esclusa dalla copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto.
La ha altresì dato prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo di € 23.000,00 Controparte_1 nei confronti del terzo trasportato, sicché la domanda di rivalsa azionata dall'assicurazione convenuta risulta fondata, cui consegue la condanna di , contraente assicurato, alla refusione Parte_1 delle somme versate al danneggiato in applicazione del diritto di rivalsa ex art. 144 cod. Persona_1 ass..
In ragione della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle domande principali e riconvenzionale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c..
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno definitivamente a carico di parte convenuta, stante la necessità di esperire il predetto adempimento istruttorio al fine di delibare la domanda principale degli attori, in ordine alla quale gli stessi sono risultati vittoriosi.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1174/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna e la in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 degli attori, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in € 1.716,77 a titolo di danno non patrimoniale in favore di ed € 856,36 a titolo di danno Parte_2 patrimoniale in favore di , oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri Parte_1 indicati in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 N. R.G. 1174/2017
dell'importo di € 23.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, già liquidato con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 09.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1174/2017, promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Messina, via Maddalena n. 128 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Salvatore Doddis, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Attori
Contro
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Torino n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Vincenza Livoti, rappresentata e difesa dall'Avv. Piera L'Ambrosa giusta procura in atti.
E
Controparte_2
Convenuta contumace
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale proprietario del motociclo Parte_1
Honda SH tg. DN58606 e , quale conducente del mezzo, convenivano in giudizio la Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Milazzo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali riportati dal mezzo e dal conducente, asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 19.07.2010.
pagina 1 di 9 N. R.G. 1174/2017
In particolare, gli attori rappresentavano che nel percorrere la via Birago di Parte_2
Milazzo, giunto all'incrocio con la via Rizzo, arrestava la macia allo Stop e successivamente, dopo essersi immesso nell'incrocio ed avere superato l'intersezione, veniva investito dalla conducente della vettura Fiat Panda tg. ME552742, la quale “nel transitare a velocità elevata dalla via Rizzo, perdeva il controllo del mezzo investendo il motociclo dell'attore nella fiancata posteriore destra”.
Rappresentavano che a seguito dell'occorso il conducente veniva condotto presso il pronto soccorso del presidio Ospedaliero Fogliani di Milazzo, ove gli veniva diagnosticato “Trauma escoriato polso ed avambraccio sx con distacco parcellare verosimilmente corticalizzato a carico dello stiloide ulnare omolaterale. Contusione escoriativa ginocchio dx”, con prognosi di 30 gg. Successivamente, a seguito del permanere della sintomatologia dolorosa, sottoposto a cure mediche specialistiche, veniva giudicato guarito con postumi nella misura del 6-7%, dei quali chiedeva ristoro nella misura di € 8.000,00 o nel diverso ammontare accertato, oltre al risarcimento del danno da invalidità temporanea (totale e parziale) ed al danno morale.
Gli attori deducevano, inoltre, che in occasione del sinistro anche il mezzo riportava danni per €
1.712,00 come da fattura in atti, dei quali il chiedeva la refusione unitamente ai Parte_1 danni da fermo tecnico ed ai costi per il compenso del perito che li aveva assistiti in fase stragiudiziale, pari ad € 200,00.
Gli attori adducevano essere il sinistro ascrivibile alla esclusiva condotta del conducente del mezzo antagonista, ma evidenziavano comunque che dalla dinamica descritta emergeva quantomeno una corresponsabilità solidale dei conducenti dei veicoli coinvolti. Chiedevano pertanto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, come già rappresentati, “anche su basi concorsuali del 50%”, con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi giudizio innanzi al Giudice di Pace l'assicurazione convenuta, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree formulava domanda riconvenzionale di condanna di alla Parte_1 refusione della somma di € 23.000,00 così superando la competenza per valore del Giudice adito, il quale, con Ordinanza del 06.04.2017, rimetteva le parti innanzi all'autorità competente. Il giudizio veniva così riassunto innanzi all'intestato Tribunale con atto di citazione notificato in data 26.6.2017, reiterando le medesime domande già spiegate.
Costituendosi nel presente giudizio con comparsa del 30.10.2017, la contestava la Controparte_1 ricostruzione del sinistro operata dagli attori e ne adduceva la causazione ad esclusiva responsabilità del il quale, con condotta negligente ed imprudente, non rispettava il segnale di Stop Parte_2 posto nella propria direttrice di marcia e si immetteva nell'incrocio senza dare la dovuta precedenza. pagina 2 di 9 N. R.G. 1174/2017
Evidenziava che tale dinamica era, tra l'altro, confermata dalla denuncia di sinistro presentata da conducente della Fiat Panda tg ME552742, coinvolta nel sinistro, nonché Controparte_2 dalla tipologia di danni riscontrati sul motociclo di proprietà del dal proprio Parte_1 fiduciario.
Contestava le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice, in merito al risarcimento per danno biologico permanente, in quanto, alla luce della normativa vigente (v. art. 139 co Codice Ass. come innovato dalla L.27/2012), non risultavano più risarcibili a titolo di danno biologico permanente, le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico o strumentale obiettivo, come nel caso di specie, mentre in merito al danno da inabilità temporanea totale, in quanto non compatibile con le lesioni riportate dall'attore, ed infine in merito al danno morale in quanto non costituente una autonoma categoria di pregiudizio.
Spiegava poi domanda riconvenzionale nei confronti del proprietario del mezzo , Parte_1 per la refusione della somma di € 23.000,00 corrisposti a titolo di risarcimento danni a Persona_1
, terzo trasportato sul motociclo condotto dall'attore . Dava atto di avere
[...] Parte_2 risarcito al terzo trasportato la predetta somma, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., a risarcimento delle lesioni da questi subite nel sinistro, ma di voler esercitare diritto di rivalsa nei confronti degli attori, in quanto il aveva condotto con se un passeggero in violazione del disposto dell'art. Parte_2
170 Cod. Strada, non essendo ancora maggiorenne all'epoca dell'occorso, ipotesi sussumibile nell'alveo dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto per la r.c.a. del motociclo di proprietà del
, disciplinante l'esclusione della copertura assicurativa nelle ipotesi di trasporto eseguito in Parte_1 violazione di disposizioni di legge.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, ed in ogni caso, in via riconvenzionale,
l'accertamento del diritto di rivalsa nei confronti di e la condanna di quest'ultimo Parte_1 alla refusione della somma di € 23.000,00 con vittoria di spese e compensi di lite.
Alla prima udienza, valutata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
litisconsorte necessaria, in quanto proprietaria dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro, Fiat
[...]
Panda t.g. ME552742. Integrato il contraddittorio, venivano poi concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., con ordinanza del 12.03.2024 venivano ammesse le prove costituende.
Con ordinanza depositata in data 11.12.2024 veniva, altresì, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore , e nominato per l'espletamento del mandato il dr. , il Parte_2 Persona_2 quale depositava l'elaborato peritale in data 10.04.2025.
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Indi all'udienza del 09.07.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da
[...]
e risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di Parte_1 Parte_2 cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituita Controparte_3 nell'odierno giudizio seppur regolarmente citata (cfr. ricorso notificato allegato alle note del
09.03.2023 di parte attrice).
In punto di diritto, giova ricordare che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (v. Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n. 12884; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 26004 del 05/12/2011).
Ebbene, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti il verificarsi del sinistro tra il motociclo Honda SH tg. DN58606 di proprietà del e condotto nell'occasione dal Parte_1
e la vettura Fiat Panda tg. ME552742 di proprietà e condotta dalla convenuta Parte_2 contumace, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore, tuttavia dall'istruttoria espletata non sono emersi con chiarezza né l'effettiva dinamica del sinistro, né sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità di nessuno dei due conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa.
Nello specifico, se da un lato il teste - sentito all'udienza del 27.09.2024 - ha Testimone_1 confermato il fatto storico descritto nell'atto di citazione, ivi compreso dunque l'arresto del motociclo condotto dal in corrispondenza del segnale di Stop, posto sulla via di percorrenza, le Parte_1 dichiarazioni rese dal teste risultano in parte contraddette dalla perizia redatta dal fiduciario dell'assicurazione convenuta (allegato n. 3 della costituzione di , documento non Controparte_1 contestato da parte attrice.
Occorre evidenziare al riguardo che il teste ha confermato l'impatto tra la parte posteriore destra del motociclo e la parte anteriore sinistra dell'auto, circostanza che farebbe presumere che il motociclo pagina 4 di 9 N. R.G. 1174/2017
all'atto dell'impatto avesse già superato la linea di intersezione dell'incrocio; per converso dalla perizia redatta dal fiduciario dell'assicurazione convenuta si evince che molti pezzi danneggiati si riferiscono alla parte anteriore e non posteriore del motociclo (“Cupoline parte ant.”, “Carenatura ant.”, “Parafango ant.” Cfr. allegato n. 3 cit.), senza che risulti dimostrato se ciò sia riconducibile all'impatto o alla caduta del mezzo successivamente all'impatto. Né, come invece dedotto la può Controparte_1 attribuirsi valore probatorio dirimente alla denuncia di sinistro redatta dalla contumace (cfr. CP_2 allegato n. 2 della costituzione), in quanto trattasi di atto proveniente da soggetto che, in quanto conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro, aveva un evidente interesse nella controversia.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie in assenza di elementi idonei a provare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, ed in ossequio al disposto dell'art. 2054 c.c. si ritiene che ambo i conducenti coinvolti abbiano concorso a produrre il danno causato nella misura del 50%, con conseguente diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti in misura dimidiata, sulla base di quanto di seguito accertato.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra i danni riportati dal ed il sinistro Parte_2 occorso, lo stesso può ritenersi provato sia sulla scorta della certificazione medica versata in atti – ed in particolare dal verbale di accesso al P.O. Fogliani di Milazzo, U.O. di Pronto Soccorso redatto il medesimo giorno dell'evento (cfr. pag. 24-26 del fascicolo di parte, caricato nel fascicolo digitale il
05.05.225) – nonché in forza delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. Dr. , il quale ha Persona_2 confermato la riconducibilità eziologica delle lesioni al sinistro del 19.07.2010 (v. pag. 8 della
Relazione di C.T.U: “La documentazione sanitaria presente agli atti, la dinamica riferita del sinistro, la sintomatologia oggi lamentata dal Sig. (presenza, seppur discontinua, di algie, Parte_1 specialmente sotto carico, riferito deficit di forza omolaterale e sporadica comparsa di parestesie) e
l'obiettività clinica rilevata in sede di ctu (alla digito-pressione del comparto ulnare riferita la comparsa di algie e parestesie, esacerbate ai gradi estremi del movimento. Limitato, ai gradi estremi, il movimento di deviazione ulnare) consentono di stabilire un chiaro rapporto di causalità fra i disturbi attualmente presenti e il danno subito a seguito del trauma stradale.”).
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio relativo alle lesioni riportate da Parte_2
, deve rilevarsi che in base alle risultanze della relazione di C.T.U., redatta secondo un iter
[...] argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, l'ausiliario del
Giudice, e non oggetto di osservazione dalle parti, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 2%, oltre una inabilità temporanea parziale per complessivi giorni 47 di cui: 24 al
75%, 8 al 50% e 15 al 25% (cfr. pag. 10 della relazione). pagina 5 di 9 N. R.G. 1174/2017
Conseguentemente, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio ed applicando la tabella di danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2019 n.33770), considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (17 anni), il risarcimento del danno subito da può determinarsi Parte_2 in complessivi € 3.433,55 di cui € 2.011,12 a titolo di danno biologico permanente, ed € 1.422,43 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito: € 994,32 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni ventiquattro, € 220,96 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni otto, ed € 207,15 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% per giorni quindici.
Segnatamente, tenuto conto dell'apporto causale dell'attore al determinarsi del sinistro nella misura del
50% il risarcimento da riconoscersi in favore di va definitivamente rideterminato Parte_2 nell'importo di € 1.716,77.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, Parte_1 che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
In via ulteriore, con specifico riferimento al risarcimento del danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).
Venendo al caso di specie ed in coerenza con quanto rilevato, in difetto di specifica attività assertiva e probatoria svolta dal in ordine alla sussistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari Parte_1 riconducibili al sinistro oggetto di causa, e dunque di pregiudizi morali ed esistenziali ulteriori, rispetto ai valori tabellari, deve ritenersi l'infondatezza in parte qua della domanda.
Va, infine, parzialmente accolta la richiesta risarcitoria afferente ai danni riportati dal motociclo Honda modello HS in occasione del sinistro. L'attore, a fondamento della propria richiesta pari ad € 1.712,72, pagina 6 di 9 N. R.G. 1174/2017
ha prodotto fattura n. 48 del 09.10.2010 (all. 8 del fascicolo di parte attrice), non specificamente contestata dall'Assicurazione convenuta, attestante la riparazione degli stessi pezzi, riscontrati come danneggiati nella perizia del fiduciario dell'assicurazione (all. 3 della costituzione della convenuta) e lo stesso corrispondente valore.
Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova circa la sussistenza dei danni subiti dal veicolo di parte attrice, nella misura di € 1.712,72, come da fattura allegata. Tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%, il risarcimento del danno andrà dunque ridotto in pari percentuale, ed in definitiva liquidato nel minor importo di € 856,36.
Diversamente, in assenza di prova dell'effettivo esborso, nulla può essere riconosciuto a titolo di danni da fermo tecnico e di costi di assistenza stragiudiziale da parte del proprio perito di fiducia.
In ordine al risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Infine, merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla volta ad Controparte_1 ottenere la refusione della somma di € 23.000,00 pari al risarcimento corrisposto al terzo trasportato dal
, sul ciclomotore dallo stesso condotto all'atto del sinistro. Parte_2
L'art. 144 cod. ass. prevede il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Secondo
l'interpretazione prevalente, è onere dell'assicuratore che agisce in rivalsa dimostrare la sussistenza della specifica clausola di esclusione della copertura assicurativa, posto che, sebbene il diritto di rivalsa sia previsto dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale, che trova il suo fondamento in uno specifico patto contrattuale.
Sul punto, la ha correttamente dimostrato che l'art. 2 delle condizioni generali di Controparte_1 contratto per la r.c.a. stipulato tra le parti per l'assicurazione del motociclo Honda SH, prevede l'espressa esclusione dalla copertura assicurativa ed il diritto di rivalsa dell'assicurazione per i danni subiti dai trasportati, per “trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti, o alle indicazioni contenute nel certificato di circolazione” (cfr. allegato n. 5 della costituzione), e che, nel caso di specie, il conducente del ciclomotore, non avendo ancora raggiunto la maggiore età al tempo del verificarsi del sinistro, nel condurre con se altro passeggero ha violato il disposto dell'art. 170
C.d.S. (“il conducente del ciclomotore, al tempo del verificarsi del sinistro, non aveva ancora pagina 7 di 9 N. R.G. 1174/2017
raggiunto la maggiore età e, contravvenendo al disposto dell'art. 170 cod. strada, viaggiava trasportando il minore che nell'occorso riportava lesioni” - cfr. pag. 4 della Persona_1 costituzione).
Ed invero, l'art. 170 comma 2 del D.Lgs 285/1992 (C.d.S.), nella formulazione vigente ratione temporis, statuisce che: “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni”
Orbene il all'atto del sinistro (19.07.2010) era in effetti minorenne, sicché, Parte_2 risultando la fattispecie esclusa dalla copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto.
La ha altresì dato prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo di € 23.000,00 Controparte_1 nei confronti del terzo trasportato, sicché la domanda di rivalsa azionata dall'assicurazione convenuta risulta fondata, cui consegue la condanna di , contraente assicurato, alla refusione Parte_1 delle somme versate al danneggiato in applicazione del diritto di rivalsa ex art. 144 cod. Persona_1 ass..
In ragione della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle domande principali e riconvenzionale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c..
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno definitivamente a carico di parte convenuta, stante la necessità di esperire il predetto adempimento istruttorio al fine di delibare la domanda principale degli attori, in ordine alla quale gli stessi sono risultati vittoriosi.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1174/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna e la in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 degli attori, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in € 1.716,77 a titolo di danno non patrimoniale in favore di ed € 856,36 a titolo di danno Parte_2 patrimoniale in favore di , oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri Parte_1 indicati in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 9 N. R.G. 1174/2017
dell'importo di € 23.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, già liquidato con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 09.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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