TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 570 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 piazza San Giovanni n. 35, presso lo studio dell'avv. Romualdo Libassi Gualtieri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, via Controparte_2
Acri n. 30;
APPELLATA CONTUMACE NONCHE' CONTRO
, residente in [...]; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1016/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 5.10.2018 e depositata in data 11.10.2018, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Lamezia Terme, la , la e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, da quantificarsi nella misura di euro 20.000,00 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla domanda, oltre a quelli maturandi fino al soddisfo. Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: che, il giorno 26.2.2016, alle ore 18,45 circa, in Lamezia Terme (CZ), all'incrocio tra le vie ER RA e AR Da NC, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, come consentito dalla relativa indicazione semaforica verde, veniva investito dall'autovettura Ford Kuga, tg. ED493ZN, di proprietà della assicurata per la R.C.A. presso la Controparte_2
e condotta in quell'occasione da che il sinistro avveniva Controparte_1 Controparte_3 per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura investitrice il quale, a causa di una distratta condotta di guida, non si avvedeva della presenza del pedone, urtandolo e facendolo cadere rovinosamente a
1 terra;
che, per effetto del sinistro, l'attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme, dove i medici intervenuti gli diagnosticavano
“distorsione e distrazione di sito non specificato del ginocchio sx, distorsione e distrazione di sito non specificato della caviglia sx, ferita della gamba sx senza menzione di complicazioni”; che, a causa di un diffuso edema localizzato al piede sinistro, quindi di infezione della cute e dei tessuti molli della gamba sinistra, in data 4.3.2016, si rendeva necessario il ricovero dell'attore presso il nosocomio lametino fino alla successiva data del 21.3.2016; che, al lungo periodo di malattia, residuavano postumi invalidanti di natura permanente, con lamentate ripercussioni sulla vita di relazione;
che la responsabilità di quanto accaduto, e quindi di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati, era da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di che era risultata senza esito la richiesta di Controparte_3 risarcimento dei danni inoltrata alla compagnia di assicurazione obbligata per la manleva, essendosi così reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti. Si costituiva con apposita comparsa di risposta, la la quale contestava la Controparte_1 domanda attorea domandandone il rigetto perché infondata sia in punto di an sia di quantum debeatur, il tutto con il favore delle spese di processo. Pur ritualmente convenuti in giudizio non si costituivano la e Controparte_2 Controparte_3 che rimanevano contumaci nel processo di primo grado. La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento di apposita CTU medico-legale sulla persona dell'attore, stilata dal dott. Persona_1
Con sentenza n. 1016/2018, emessa il 5.10.2018 e depositata il giorno 11.10.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme respingeva la domanda risarcitoria avanzata dal sul presupposto del mancato Pt_1 assolvimento dell'onere probatorio rispetto al verificarsi dell'evento dannoso indicato dall'attore come generatore del pregiudizio patito, con condanna dello stesso, al pagamento delle spese di lite e di CTU. Avverso tale sentenza di primo grado proponeva appello , lamentando l'erronea valutazione Parte_1 da parte del giudice onorario delle risultanze istruttorie;
in particolare, il Giudice di Pace, secondo le tesi dell'appellante, non aveva tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale svolta durante il processo, la quale aveva concluso nel senso della compatibilità delle lesioni lamentate dal con la dinamica del Pt_1 sinistro per come descritta nell'atto di citazione, né di quanto attestato dalle certificazioni mediche e del
“118” depositate in atti da parte attrice dimostrative del fatto storico dell'incidente. L'appellante concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure, rimodulata nella più inferiore somma pari ad euro 5.200,00, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Resisteva all'appello la che rilevava preliminarmente la genericità delle Controparte_1 censure mosse a sostegno del gravame proposto: chiedeva quindi che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Domandava, in ogni caso, la reiezione dell'impugnazione della controparte, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme, perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. Pur ritualmente convenuti in giudizio non si costituivano la e Controparte_2 Controparte_3 rimanendo contumaci anche nella fase di gravame. Con ordinanza del 17.3.2021 il Tribunale respingeva le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate da parte appellata nonché tutte le richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo livello, sulle conclusioni
2 richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di nonché quella di Controparte_2 CP_3
ritualmente convenuti in giudizio e non costituitisi.
[...]
Nel merito, l'impugnazione è infondata e, pertanto, ad avviso del Tribunale, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata. Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 1016/2018 del Giudice di Pace di Lamezia Terme per la mancata valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento alle conclusioni rassegnate dal CTU al termine della sua consulenza e alle certificazioni mediche depositate in atti (tra cui l'atto di intervento degli operatori del “118”), materiale probatorio dimostrante -a dire dell'appellante- il verificarsi dell'evento indicato come determinativo dei pregiudizi fisici e non da lui asseritamente sopportati. La censura è destituita di pregio e, dunque, va disattesa. Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Orbene, in termini di inquadramento giuridico della fattispecie fattuale, la vicenda in esame configura una ipotesi di investimento di pedone: pertanto occorre osservare, in primo luogo, come essa ricada nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054 c.c., a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale norma, se impone al danneggiato di provare che il danno è derivato dalla circolazione dei veicoli e, dunque, il nesso di causalità tra la circolazione stessa ed il danno (che costituisce il presupposto logico e cronologico dell'indagine, successiva, concernente la responsabilità, cfr., Cassazione civile, 16 aprile 1968, n. 1122), consente al danneggiato medesimo di avvalersi della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale, dunque, sarà gravato dell'onere di provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1980, n. 5321). Siffatti principi si armonizzano perfettamente con quanto statuito, in termini generali, dalla Suprema Corte in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, avendo chiarito più volte, la Corte della nomofilachia, che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996). Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto
3 costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001). Pertanto, alla stregua dei suesposti principi processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era obbligo del provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato richiesto il risarcimento, e cioè Pt_1
l'investimento subito a causa della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita del conducente dell'autovettura Ford Kuga, tg ED493ZN, causatrice dei pregiudizi fisici (e anche patrimoniali) dallo stesso sopportati, oltre che il nesso di causalità tra la predetta condotta di guida e i danni lamentati. Il fatto storico del sinistro e la riconducibilità tra il fatto in questione e i danni lamentati dall'attore sono stati contestati dalla società assicuratrice convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, e quindi non potevano dirsi provati ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione. Ebbene, come poc'anzi accennato, questo Tribunale ritiene che, al termine del giudizio di primo grado, sia stato correttamente escluso l'adempimento probatorio relativo al verificarsi dell'evento lesivo e del nesso di causalità materiale tra i danni lamentati e il sinistro, così come descritto nel libello introduttivo della lite, e ciò sulla base della mancanza di sufficiente ed adeguata dimostrazione, da parte dell'odierno appellante, del fatto storico del sinistro e del suo stretto collegamento eziologico con i danni dallo stesso lamentati. La dinamica del sinistro (investimento), per come descritta nel ricorso introduttivo, infatti, non ha ricevuto l'avallo di idonea e sufficiente prova nell'ambito del giudizio di prime cure, come giustamente rilevato dal giudice a quo. Occorre anzitutto evidenziare che nel corso dell'istruttoria di primo grado, parte attrice non ha indicato l'esistenza di testimoni oculari del sinistro stradale, la cui escussione avrebbe potuto costituire utile elemento di prova circa il verificarsi del fatto storico dell'evento dannoso. Piuttosto, ha avanzato in primo grado e nel presente grado di giudizio richiesta istruttoria di escussione del personale sanitario del servizio del 118, intervenuto sui luoghi di causa al fine di prestare soccorso alla sua persona, escussione – a dire del Pt_1 finalizzata ad ottenere la conferma del referto medico redatto in quell'occasione. Ebbene, deve essere sottolineato che il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, dal punto di vista probatorio non necessita di ricevere conferma dal medico che l'ha redatto (medico considerato a tutti gli effetti avente il ruolo di pubblico ufficiale), trattandosi di certificato che fa fede fino a querela di falso della provenienza dal medico che lo ha formato e fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso.
, per ciò che interessa in questa sede, va parimenti rilevato che tale referto non prova anche la CP_4 veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dal paziente. In altri termini, il fatto che il abbia Pt_1 dichiarato al personale medico del 118 intervenuto sui luoghi di causa e ai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme che le lesioni fisiche riportate fossero state causate dall'urto cagionato da un'autovettura in circolazione (che lo aveva investito) e che tale circostanza sia stata riportata nel referto redatto, non costituisce alcun valido elemento di prova circa l'effettivo verificarsi del fatto storico del sinistro. Pertanto, la dichiarazione del contenuta nel referto di pronto soccorso, relativa alla causa delle lesioni Pt_1 riportate, non gode, quanto alla veridicità del suo contenuto, del valore probatorio proprio del predetto certificato: tale dichiarazione non ha valore di piena prova. Né tantomeno sarebbe stato utile escutere il personale sanitario al fine di indagare circa l'origine delle lesioni riportate dal , essendo gli operatori Pt_1 del 118 intervenuti sui luoghi di causa ad avvenimenti conclusi, ignari quindi della dinamica degli eventi per come verificatasi. In definitiva, la circostanza che l'attore sia stato prelevato dal servizio di autoambulanza del 118 nulla dice sull'evento che ha causato le lesioni lamentate. Per le medesime ragioni finora esposte, a nulla vale l'aver depositato in atti altro verbale di pronto soccorso e
4 cartella clinica relativi al periodo di ricovero subito dal per l'infezione occorsagli alla gamba sinistra, Pt_1 documenti in cui si fa riferimento alla circostanza che l'infezione è insorta come evento successivo ad un generico trauma pregresso. Del resto la richiesta della difesa del pure rinnovata in appello di escussione testimoniale, oltre a Pt_1 essere superflua per la decisione per come poc'anzi illustrato, è stata formulata in termini assolutamente inammissibili dal momento che si è genericamente richiesto di escutere gli operatori del “118” affinchè confermassero quanto dagli stessi verbalizzato nella loro relazione di intervento (peraltro neanche presente agli atti del giudizio non essendo stata rinvenuta né nel fascicolo processuale d'ufficio né in quello delle parti) senza alcuna capitolazione della prova. Né parimenti potevano essere ammessi altri testi sull'an (o anche l'interrogatorio formale del contumace considerato che i relativi capitoli di prova non erano stati formulati in modo specifico Controparte_3 ma con riguardo alla narrativa dell'atto di citazione contenente, tra l'altro, inequivoche espressioni valutative;
è noto infatti che “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova” (v. Cass. n. 12292/2011). Occorre prendere atto, ancora, dell'ulteriore circostanza che parte appellante non ha depositato in atti documentazione fotografica in grado di fornire elementi utili a ricostruire il verificarsi del sinistro stradale, e quindi riguardanti il luogo del sinistro, la posizione dell'autovettura coinvolta a seguito dell'investimento, oltre che di eventuali danni riportati dalla stessa a causa dell'impatto col pedone. Trattasi di circostanza che, come giurisprudenza non ha mancato di osservare, ai tempi degli smartphone desta perplessità (Cass civ., sez. III, 5 ottobre 2022, n. 28924). Vi è poi che nei suoi scritti difensivi parte appellante fa riferimento, quale importante elemento di prova relativo all'an della domanda, alle dichiarazioni rese dal conducente odierno appellato contumace, CP_3 all'agente accertatore della convenuta compagnia assicuratrice odierna appellata: trattasi di documento che non può essere oggetto di valutazione da parte di questo Giudice, non essendone presente copia in atti. Ciò nonostante, se anche la predetta documentazione fosse stata presente agli atti di causa, di certo non avrebbe cambiato le sorti del giudizio in corso, non potendo l'odierno Decidente accogliere la presente domanda risarcitoria sulla base di un unico isolato elemento di prova, avente scarso rilievo in quanto non supportato da ulteriori riscontri oggettivi e peraltro formatosi anche al di fuori del processo. Quanto alla circostanza riferita dal nell'atto introduttivo del giudizio di appello, secondo la quale nel Pt_1 corso dell'istruttoria di primo grado il conducente si sarebbe sottratto senza giustificato motivo al CP_3 deferito interrogatorio formale, circostanza cui riconoscere -sempre a dire del il valore di elemento Pt_1 indiziario di prova a favore dell'appellante, deve darsi atto, a prescindere dalle già illustrate censure di inammissibilità della richiesta di interpello avanzata dall'attore che ne avrebbero dovuto comportare il rigetto, che nonostante il abbia avanzato effettivamente la sua richiesta istruttoria dinanzi al Giudice Pt_1 di Pace (cfr. verbale d'udienza del 12.12.2017), non si riviene alcun accoglimento della relativa istanza da parte del giudice a quo. Pertanto, anche tale elemento svanisce dall'impianto probatorio costruito dall'odierno appellante in suo favore. Ancora, nonostante le gravi lesioni lamentate dall'odierno appellante, che in primo grado ha avanzato una
5 richiesta risarcitoria quantificata in euro 20.000,00, rimodulata nel presente grado giudizio in euro 5.200,00, non vi è stata alcuna segnalazione alle forze dell'ordine relativa all'incidente, né quindi sul luogo del sinistro è intervenuta alcuna autorità a redigere verbale di quanto accaduto. In realtà, in occasione di un sinistro stradale, non è obbligatorio chiamare le autorità, a meno che non si verifichino particolari circostanze. Per la precisione, è obbligatorio chiamare le forze dell'ordine in caso di sinistro con feriti, esattamente come nel caso di specie. Infine, essendo rimasto indimostrato il fatto generatore del danno secondo i costrutti attorei, non può attribuirsi particolare valore probatorio alla CTU medico-legale eseguita in prime cure sulla persona del
, la quale consulenza -redatta dal dott. ha asseverato la compatibilità delle lesioni con Pt_1 Persona_1 la dinamica del sinistro così come ricostruita nell'atto di citazione in primo grado. Il perito, peraltro, ha formulato il suo giudizio di sussistenza della compatibilità tra il sinistro descritto nella domanda attorea e i danni lamentati in termini generici, senza specificare le ragioni scientifiche che lo hanno indotto a concludere in questo senso. In particolare non sembra che la valutazione del nesso causale sia stata fatta tenendo conto dei noti criteri medico-legali di giudizio: criterio cronologico (che verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti); criterio topografico (che verifica la corrispondenza di sede della lesione); criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa (che valuta se l'agente lesivo è qualitativamente e quantitativamente sufficiente a causare il danno in analisi); criterio eziologico (o dell'idoneità lesiva) (che valuta il nesso eziologico tenendo in considerazione l'adeguatezza del fattore causale ipotizzato come responsabile dell'evento, non solo sotto il profilo dell'efficienza qualitativa e quantitativa, ma anche in rapporto alla cosiddetta idoneità modale). I suddetti criteri infatti non sono stati passati in rassegna, uno per uno, dal perito nella sua CTU medico- legale essendo, pertanto, l'elaborato peritale, sotto l'aspetto in questione, incompleto e privo di rilevante valenza persuasiva e probatoria. Peraltro occorre rilevare che il Decidente non è in alcun modo “vincolato” alle risultanze della perizia ammessa nel corso del giudizio: infatti, nel nostro ordinamento giuridico, vige il principio “iudex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086). Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che il , nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice Pt_1 onorario, non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento e, dunque, del nesso di causalità esistente tra il presunto sinistro occorsogli e i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali lamentati. Concludendo, non avendo fornito prova dell'an della domanda risarcitoria, al non è consentito Pt_1 avvalersi della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo investitore, come previsto dall'art. 2054, comma 1, c.c.. Quindi, per tutti i motivi anzidetti, la pronuncia appellata appare assolutamente corretta ed esente da qualsiasi vizio logico, giuridico e motivazionale anche in punto di condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali del giudizio di prime cure essendo stato applicato esattamente il principio della soccombenza in assenza delle ragioni di legge giustificative di una pronuncia di compensazione delle spese di lite. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato da
6 avverso la sentenza n. 1016/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme che va Parte_1 pertanto integralmente confermata. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia euro 5.200,00 compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 213,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 213,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 426,00; fase decisionale, valore minimo: euro 426,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 1.278,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”). Si deve dare atto, comunque, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierno appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Salvatore Regasto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., della e di Controparte_1 Controparte_2 per ottenere la riforma integrale della sentenza n. 1016/2018 emessa dal Giudice di Pace Controparte_3 di Lamezia Terme in data 5.10.2018, depositata il 11.10.2018, così provvede: 1) in via preliminare dichiara la contumacia di e di Controparte_2 Controparte_3
2) nel merito respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1016/2018 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 11.10.2018;
3) condanna , alla rifusione, in favore della delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come dovute per previsione di legge;
4) dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
7 5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 9 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria addetta all'UPP dott.ssa Valeria Molinaro.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8