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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di SS - Indirizzo_ SS CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249002877182000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249002877182000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXKTXKM000208 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 292202490028771 82/000 notificata il 14/03/2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di 2.087,90 a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni relativa all'avviso di accertamento TXKTXKM000208 .
Deduceva la nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrare che, sul rilievo della ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie nelle quali eccepiva che l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto copia di una relata di notifica dalla quale non si poteva far discendere la regolare spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. in quanto, da tale copia, non si aveva modo di evincere alcun collegamento diretto con l'atto impugnato;
né sarebbe presente prova dell'effettivo invio e ricezione della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'avviso di accertamento è stato notificato dall'Ufficio a mezzo messo comunale del Comune di Località_1 in data 13/08/2019 ai sensi dell'art 140 cpc per irreperibilità relativa. Recatosi presso il domicilio fiscale del ricorrente, in Indirizzo_1 sn, il messo non ha potuto consegnare l'atto per temporanea assenza del destinatario. Ha, dunque, proceduto, ex art. 140 cpc, a depositare copia dell'atto da notificare presso la casa del comune di Località_1, affiggere avviso del deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione del destinatario;
avvertire il destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Nel caso specifico, la notifica si è perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito
(Cassazione, Sentenze 23498,20571, 20287, 19958 e 12754, tutte del 2018), alla data “fine giacenza” del
16.9.2019.
Deve, tuttavia, rilevarsi, come eccepito dal ricorrente, che non vi è prova della necessaria corrispondenza fra la notifica prodotta e l'avviso di accertamento oggetto della stessa (Cass. Civ. 7615/2016) atteso che la notifica si compone di una relata che contiene solo l'indicazione della data “13.08.2019”, del Comune di
“Località_1” e della via “Indirizzo_1 n. sei”, la firma del messo e l'attestazione di deposito alla casa Comunale.Nell'avviso di ricevimento si legge solo lo sbarramento della casella “Lasciato avviso” con l'aggiunta della data “16/08/2019 ore 12:50, il destinario ed una compiuta giacenza in data “16 set 2019”.
Non vi è modo, all'evidenza, di affermare che detta notifica si riferisce proprio all'avviso di accertamento in questione e, pertanto, in difetto di tale corrispondenza, il ricorso deve essere accolto. Le spese, in ragione dei motivi posti alla base della decisione che si arrestano alla verifica di profili formali, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compendate. caltanissetta, 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
AL B. IU
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di SS - Indirizzo_ SS CL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249002877182000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249002877182000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXKTXKM000208 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 292202490028771 82/000 notificata il 14/03/2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di 2.087,90 a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni relativa all'avviso di accertamento TXKTXKM000208 .
Deduceva la nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrare che, sul rilievo della ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie nelle quali eccepiva che l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto copia di una relata di notifica dalla quale non si poteva far discendere la regolare spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. in quanto, da tale copia, non si aveva modo di evincere alcun collegamento diretto con l'atto impugnato;
né sarebbe presente prova dell'effettivo invio e ricezione della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'avviso di accertamento è stato notificato dall'Ufficio a mezzo messo comunale del Comune di Località_1 in data 13/08/2019 ai sensi dell'art 140 cpc per irreperibilità relativa. Recatosi presso il domicilio fiscale del ricorrente, in Indirizzo_1 sn, il messo non ha potuto consegnare l'atto per temporanea assenza del destinatario. Ha, dunque, proceduto, ex art. 140 cpc, a depositare copia dell'atto da notificare presso la casa del comune di Località_1, affiggere avviso del deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione del destinatario;
avvertire il destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. Nel caso specifico, la notifica si è perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito
(Cassazione, Sentenze 23498,20571, 20287, 19958 e 12754, tutte del 2018), alla data “fine giacenza” del
16.9.2019.
Deve, tuttavia, rilevarsi, come eccepito dal ricorrente, che non vi è prova della necessaria corrispondenza fra la notifica prodotta e l'avviso di accertamento oggetto della stessa (Cass. Civ. 7615/2016) atteso che la notifica si compone di una relata che contiene solo l'indicazione della data “13.08.2019”, del Comune di
“Località_1” e della via “Indirizzo_1 n. sei”, la firma del messo e l'attestazione di deposito alla casa Comunale.Nell'avviso di ricevimento si legge solo lo sbarramento della casella “Lasciato avviso” con l'aggiunta della data “16/08/2019 ore 12:50, il destinario ed una compiuta giacenza in data “16 set 2019”.
Non vi è modo, all'evidenza, di affermare che detta notifica si riferisce proprio all'avviso di accertamento in questione e, pertanto, in difetto di tale corrispondenza, il ricorso deve essere accolto. Le spese, in ragione dei motivi posti alla base della decisione che si arrestano alla verifica di profili formali, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compendate. caltanissetta, 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
AL B. IU