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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
-SEZIONE CIVILE- in composizione monocratica, nella persona del G.O. dr.ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1328/2024 R.G. vertente
TRA
, per essa, della sua mandataria della Parte_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo -ricorrente-
[...]
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Celentano Graziella;
Controparte_1
- resistente -
Oggetto: accertamento accettazione eredità
Conclusioni: cfr. note conclusive depositate dalle parti il 28.2.2025
FATTO
Con ricorso semplificato di cognizione, depositato telematicamente il 16.9.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 23.10.2024, la società ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato Tribunale per convenire in giudizio al fine di ottenere un provvedimento che, accertata la qualità di Controparte_1
erede del proprio genitore Sig. potesse essere trascritto, con effetti ex Persona_1
tunc, onde ripristinare la continuità delle trascrizioni.
Con comparsa di risposta del 21.11.2024 si costituiva il quale Controparte_1
dichiarava che nessuna contestazione viene sollevata circa la propria qualità di essere erede del proprio genitore e di avere assolto agli adempimenti “prescritti dalla normativa all'epoca Persona_1 vigente provvedendo alla annotazione della successione legittima al padre, risultando obbligatoria la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità a decorrere dall'01.07.2010”.
Concludeva, quindi, affinchè il Tribunale “con ogni statuizione più opportuna si pronunci in merito alla domanda oggetto del ricorso confermando la qualità di erede del concludente mai contestata”.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024 le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni;
indi, veniva fissata l'udienza per la discussione orale, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note.
All'udienza dell'11.3.2025 il Giudice, nuovo assegnatario della causa, all'esito della riserva assunta, tratteneva la causa in decisione con deposito della sentenza nei successivi
30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Alla luce di quanto documentalmente allegato in atti, la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta.
Invero, l'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.);
l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
Sul punto la Corte di legittimità ha sancito il seguente principio: “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n.
22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Nella fattispecie in esame è pacifico ed incontestato che il resistente ha dichiarato la propria qualità di erede del di lui padre e che lo stesso alla morte del Persona_1
genitore, ha assolto gli adempimenti prescritti dalla normativa all'epoca vigente provvedendo alla annotazione della successione legittima al padre, risultando obbligatoria la trascrizione dell' accettazione tacita dell'eredità a decorrere dal 01.07. 2010. In ogni caso si rileva che la ricorrente ha interesse ad agire nel presente Pt_3
giudizio, in quanto, per procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili nei confronti di , è necessaria la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, che Controparte_1
può essere richiesta qualora tale accettazione tacita risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2648, comma III, c.c.); e, posto che l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.), legittimamente la società ricorrente ha agito nel presente giudizio, avendo interesse ad accertare con sentenza la qualità di erede di in dipendenza della Controparte_1
successione legittima in morte del padre Sig. Persona_1
La circostanza che il presente giudizio sia strumentale ad una procedura esecutiva promossa dall'odierna ricorrente nei confronti di e il Controparte_1
comportamento processuale di quest'ultimo, costituitosi in giudizio riconoscendo sostanzialmente l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
e, per essa, della sua mandataria della nei Parte_1 Parte_2
confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_1
- accerta che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Persona_1
deceduto il 06/05/1998;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
- ordina al competente Conservatore la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità.
Marsala 17.03.2025
Il Giudice Monica D'Angelo