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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4094/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TUCCI ANGELA, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. POZZESSERE Controparte_1
GIUSEPPE, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 18/09/2010 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, e rispettivamente il 26/05/2002,
[...] Persona_2 Persona_3
il 02/08/2008 ed il 20/09/2016, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa dei numerosi litigi ed incomprensioni occorsi negli ultimi anni di convivenza.
All'udienza dell'08/01/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato ed il resistente, seppur comparso personalmente privo di difesa tecnica, dichiarava che intendeva munirsi di un difensore;
pertanto, il procuratore di parte ricorrente chiedeva disporsi il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2025,
si riportava integralmente alle note di trattazione scritta Controparte_1
congiunte depositate in atti in pari data ex art. 127 c.p.c., con le quali le parti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 21/02/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 4094/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
TARANTO (TA) il 02/12/1981, e , nato a [...] Controparte_1
(TA) il 28/04/1976, uniti in matrimonio in Taranto in data 18/09/2010 (trascritto con atto n. 43, p. 1, Uff. 4, dell'anno 2010);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note Controparte_1
scritte di udienza del 21/02/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4094/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TUCCI ANGELA, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. POZZESSERE Controparte_1
GIUSEPPE, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 18/09/2010 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
, e rispettivamente il 26/05/2002,
[...] Persona_2 Persona_3
il 02/08/2008 ed il 20/09/2016, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa dei numerosi litigi ed incomprensioni occorsi negli ultimi anni di convivenza.
All'udienza dell'08/01/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato ed il resistente, seppur comparso personalmente privo di difesa tecnica, dichiarava che intendeva munirsi di un difensore;
pertanto, il procuratore di parte ricorrente chiedeva disporsi il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/02/2025,
si riportava integralmente alle note di trattazione scritta Controparte_1
congiunte depositate in atti in pari data ex art. 127 c.p.c., con le quali le parti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 21/02/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 4094/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
TARANTO (TA) il 02/12/1981, e , nato a [...] Controparte_1
(TA) il 28/04/1976, uniti in matrimonio in Taranto in data 18/09/2010 (trascritto con atto n. 43, p. 1, Uff. 4, dell'anno 2010);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note Controparte_1
scritte di udienza del 21/02/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara