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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4613/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE PIETRO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP
dall'avv. MORREALE GABRIELE AGNELLO ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta al ripristino dell'assegno unico e universale in favore del ricorrente CP
, relativamente ai figli minori e Parte_1 Persona_1
, e a corrispondere allo stesso gli arretrati di tale prestazione Persona_2
con decorrenza dal mese di agosto 2024, nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARCHESE PIETRO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l deducendo: “in data 04.08.2023, possedendone i requisiti, il sig. CP [...]
, cittadina ghanese, padre dei due minori, (nata a [...] il Parte_1 Persona_1
13.01.2015) e (nata a [...] il [...]), presentava domanda di Persona_2
Assegno Unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. n.°230/2021, da ora: AUU), tale domanda veniva introitata con prot.n.°INPS.5500.04/08/2023.0587773 (domanda
n.°6951252); la suddetta domanda veniva accolta e, come documentato, il sig. ha percepito Pt_1
la predetta prestazione fino al luglio 2024. Sennonché, dall'agosto 2024 l'ente previdenziale ex abrupto ne ha sospeso la erogazione;
in data 31.07.2024, il permesso di soggiorno posseduto dall'odierno ricorrente veniva a scadere, ma, come documentato, il sig. ne avviava l'iter di Pt_1
rinnovo presso l'Autorità competente, la quale gli consegnava il titolo di soggiorno rinnovato, pure trasmesso all'ente previdenziale. Tuttavia, ad oggi non è intervenuto alcun ripristino della erogazione della prestazione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare la illegittimità dell'operato dell' consistito nella sospensione della erogazione dei ratei dall'agosto 2024 dell'AUU riconosciutogli sulla domanda prot.n.°INPS.5500.04/08/2023.0587773 (domanda
n.°6951252), nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno dell'odierno ricorrente, e correlativamente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato ripristino della erogazione dell'AUU riconosciuto sulla domanda prot.n.°INPS.5500.04/08/2023.0587773 (domanda n.°6951252) ed alla materiale percezione senza soluzione di continuità e quindi anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, dei ratei maturati dall'agosto 2024, a titolo del già riconosciuto AUU, oltre ratei maturandi in corso di causa, nell'importo ad esso spettante per legge e che ad oggi (marzo 2025) si quantifica in €3.200,00, oltre ratei maturandi in corso di causa nonché oltre accessori come per legge, e per l'effetto, condannare l'ente previdenziale all'immediato ripristino della erogazione dell'AUU riconosciuto sulla domanda prot. .5500.04/08/2023.0587773 (domanda n.°6951252) e quindi Pt_2
alla immediata corresponsione a tale titolo in favore del ricorrente dei ratei maturati dall'agosto
2024, nell'importo ad esso spettante per legge e che ad oggi (marzo 2025) si quantifica in
€3.200,00, oltre i ratei mensili maturandi in corso di causa, nonché oltre accessori come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.”.
All'udienza del 11/06/2025, l'avv. MORREALE, procuratore dell che non CP
risultava costituito in giudizio, chiedeva di dimostrare di avere depositato la memoria di costituzione il 28/05/2025, atteso che “si è verificato un problema tecnico presso l'Istituto che ha precluso il deposito” e questa Giudice rinviava la causa per la decisione sull'istanza di rimessione in termini.
Con memoria depositata in data 08/07/2025, l' - che nulla deduceva sul CP
problema tecnico che aveva precluso il deposito tempestivo della memoria di costituzione, con la conseguenza che la sua costituzione in giudizio va ritenuta tardiva - eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
In particolare, deduceva: “Preliminarmente si riporta quanto comunicato dal Reparto amministrativo compente per la posizione di parte ricorrente: “La pratica dell'istante in data odierna si trova ancora in evidenza alla sede, in quanto non risulta allegato il PSE (permesso soggiorno extracomunitario); tramite risposta a (creata dall'utente il 31 Gennaio 2025, CP_2
definita dal funzionario in data 10 Febbraio 2025) veniva di nuovo chiesto all'utente di provvedere all'allegazione del PSE, che ad oggi non risulta allegato alla pratica, né si rileva una
con allegato il suddetto PSE.”. CP_2
Aggiungeva, altresi, “Da quanto comunicato dal reparto emerge che allo stato difetta sicuramente il requisito necessario per godere della prestazione richiesta, diversamente da quanto dedotto ex adverso circa la trasmissione telematica all del permesso rinnovato che è suo CP
onere dimostrare!”. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 230 del 2021, a decorrere dal 1.3.2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.
Il suddetto beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età, al numero dei figli ed eventuali disabilità.
Quali requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio, l'articolo 3 stabilisce che
“L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta come il ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere anche il pagamento dei ratei dell'Assegno Unico Universale, relativamente ai figli minori Per_1 (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]
[...] Persona_2
il 16/05/2022).
Invero, il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione comprovante il perdurante possesso del permesso di soggiorno (rinnovato il 27/09/2022 con scadenza il 31/07/2024 e poi ad agosto 2024 con scadenza 31/07/2027), sicché deve dichiararsi l'illegittimità della sospensione della prestazione disposta dall' , non essendo mai venuti meno i presupposti per la sua erogazione. CP_3
Di contro, l' non ha provato di aver provveduto all'erogazione della CP_3
somma dovuta al ricorrente, né che difettassero i requisiti per la sua concessione, con particolare riferimento al permesso di soggiorno.
Conclusivamente, provata e non in contestazione la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge, il ricorso merita accoglimento.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 25/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 4613/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE PIETRO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP
dall'avv. MORREALE GABRIELE AGNELLO ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta al ripristino dell'assegno unico e universale in favore del ricorrente CP
, relativamente ai figli minori e Parte_1 Persona_1
, e a corrispondere allo stesso gli arretrati di tale prestazione Persona_2
con decorrenza dal mese di agosto 2024, nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARCHESE PIETRO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l deducendo: “in data 04.08.2023, possedendone i requisiti, il sig. CP [...]
, cittadina ghanese, padre dei due minori, (nata a [...] il Parte_1 Persona_1
13.01.2015) e (nata a [...] il [...]), presentava domanda di Persona_2
Assegno Unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. n.°230/2021, da ora: AUU), tale domanda veniva introitata con prot.n.°INPS.5500.04/08/2023.0587773 (domanda
n.°6951252); la suddetta domanda veniva accolta e, come documentato, il sig. ha percepito Pt_1
la predetta prestazione fino al luglio 2024. Sennonché, dall'agosto 2024 l'ente previdenziale ex abrupto ne ha sospeso la erogazione;
in data 31.07.2024, il permesso di soggiorno posseduto dall'odierno ricorrente veniva a scadere, ma, come documentato, il sig. ne avviava l'iter di Pt_1
rinnovo presso l'Autorità competente, la quale gli consegnava il titolo di soggiorno rinnovato, pure trasmesso all'ente previdenziale. Tuttavia, ad oggi non è intervenuto alcun ripristino della erogazione della prestazione”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare la illegittimità dell'operato dell' consistito nella sospensione della erogazione dei ratei dall'agosto 2024 dell'AUU riconosciutogli sulla domanda prot.n.°INPS.5500.04/08/2023.0587773 (domanda
n.°6951252), nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno dell'odierno ricorrente, e correlativamente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato ripristino della erogazione dell'AUU riconosciuto sulla domanda prot.n.°INPS.5500.04/08/2023.0587773 (domanda n.°6951252) ed alla materiale percezione senza soluzione di continuità e quindi anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, dei ratei maturati dall'agosto 2024, a titolo del già riconosciuto AUU, oltre ratei maturandi in corso di causa, nell'importo ad esso spettante per legge e che ad oggi (marzo 2025) si quantifica in €3.200,00, oltre ratei maturandi in corso di causa nonché oltre accessori come per legge, e per l'effetto, condannare l'ente previdenziale all'immediato ripristino della erogazione dell'AUU riconosciuto sulla domanda prot. .5500.04/08/2023.0587773 (domanda n.°6951252) e quindi Pt_2
alla immediata corresponsione a tale titolo in favore del ricorrente dei ratei maturati dall'agosto
2024, nell'importo ad esso spettante per legge e che ad oggi (marzo 2025) si quantifica in
€3.200,00, oltre i ratei mensili maturandi in corso di causa, nonché oltre accessori come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.”.
All'udienza del 11/06/2025, l'avv. MORREALE, procuratore dell che non CP
risultava costituito in giudizio, chiedeva di dimostrare di avere depositato la memoria di costituzione il 28/05/2025, atteso che “si è verificato un problema tecnico presso l'Istituto che ha precluso il deposito” e questa Giudice rinviava la causa per la decisione sull'istanza di rimessione in termini.
Con memoria depositata in data 08/07/2025, l' - che nulla deduceva sul CP
problema tecnico che aveva precluso il deposito tempestivo della memoria di costituzione, con la conseguenza che la sua costituzione in giudizio va ritenuta tardiva - eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
In particolare, deduceva: “Preliminarmente si riporta quanto comunicato dal Reparto amministrativo compente per la posizione di parte ricorrente: “La pratica dell'istante in data odierna si trova ancora in evidenza alla sede, in quanto non risulta allegato il PSE (permesso soggiorno extracomunitario); tramite risposta a (creata dall'utente il 31 Gennaio 2025, CP_2
definita dal funzionario in data 10 Febbraio 2025) veniva di nuovo chiesto all'utente di provvedere all'allegazione del PSE, che ad oggi non risulta allegato alla pratica, né si rileva una
con allegato il suddetto PSE.”. CP_2
Aggiungeva, altresi, “Da quanto comunicato dal reparto emerge che allo stato difetta sicuramente il requisito necessario per godere della prestazione richiesta, diversamente da quanto dedotto ex adverso circa la trasmissione telematica all del permesso rinnovato che è suo CP
onere dimostrare!”. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 230 del 2021, a decorrere dal 1.3.2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.
Il suddetto beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età, al numero dei figli ed eventuali disabilità.
Quali requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio, l'articolo 3 stabilisce che
“L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta come il ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere anche il pagamento dei ratei dell'Assegno Unico Universale, relativamente ai figli minori Per_1 (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]
[...] Persona_2
il 16/05/2022).
Invero, il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione comprovante il perdurante possesso del permesso di soggiorno (rinnovato il 27/09/2022 con scadenza il 31/07/2024 e poi ad agosto 2024 con scadenza 31/07/2027), sicché deve dichiararsi l'illegittimità della sospensione della prestazione disposta dall' , non essendo mai venuti meno i presupposti per la sua erogazione. CP_3
Di contro, l' non ha provato di aver provveduto all'erogazione della CP_3
somma dovuta al ricorrente, né che difettassero i requisiti per la sua concessione, con particolare riferimento al permesso di soggiorno.
Conclusivamente, provata e non in contestazione la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge, il ricorso merita accoglimento.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 25/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
La Giudice
Paola Marino