Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g.799/2022
n. 799/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio NC Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 799/2022 R.G., promossa da
(c.f. e p.i.: ), in persona del legale rappresentante “pro TE P.IVA_1
tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Campa
APPELLANTE contro
(c.f. e Controparte_1
p.i.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
NC Delli Noci
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 7 del 14.11.2006 Il Comune di requisiva un alloggio di proprietà della Pt_1 CP_1
destinato ad edilizia Controparte_1
residenziale popolare rinviando al seguito le formalità contrattuali ed assegnandolo ad un nucleo familiare per ragioni di urgenza sanitaria, di seguito revocandolo (decreto n. 5 del 18.0.2007) per ragioni di natura
1
economica che non rendevano possibile sostenere i costi del rapporto contrattuale. Tuttavia, l'alloggio non veniva più liberato e, pertanto, l' ricorreva dinanzi al Tribunale di Lecce e, deducendone CP_1
l'utilizzazione sine titulo per l'occupazione abusiva, con conseguente impossibilità di conseguirne utilità, chiedeva la condanna del Comune di al pagamento dei canoni locativi sia per il periodo dal Pt_1
01.01.2014 al 30.06.2020, periodo di conduzione con effettiva regolarizzazione contrattuale, pari ad €.
14.774,42, sia per il periodo di vigenza della requisizione, dal 14.11.2006 al 18.04.2007, per €. 84,32 mensili.
Si costituiva in giudizio il che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto TE
e, in subordine, limitare la richiesta di pagamento dei canoni limitatamente ad un periodo di 18 mesi;
spiegava altresì domanda riconvenzionale per €. 5.860,24 quale risarcimento del danno per lite temeraria.
La causa veniva riservata al fine di decidere l'eccezione di legittimazione del rispetto a TE
quella del Sindaco quale Ufficiale (delegato) di Governo, come sollevata ex officio, con assegnazione alle parti del termine per memorie. Di seguito, il Tribunale con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Lecce, affermando la legittimazione passiva del solo entrava nel merito e condannava il Pt_1 TE
al pagamento, in favore di , di €. 421,60 a titolo di indennità per i cinque mesi di requisizione, nonché CP_1
di €. 15.514,88 per indennità di occupazione sine titulo dal 19.4.2007 sino al rilascio, calcolato al mese in corso
(agosto 2022); con ulteriore condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il Comune di ha proposto appello deducendo non aver il Tribunale mutato il rito, adempimento Pt_1
necessario per istruire e giudicare la domanda riconvenzionale, non esaminata;
essere prescritta l'indennità di requisizione;
non essere la domanda fondata per intervenuta restituzione dell'abitazione, salvo – in subordine – la limitazione della condanna fino al 19.01.2015, data della sua liberazione. In tal senso ha concluso, con beneficio delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Si è costituita nella presente fase processuale l' Controparte_2
che, contestando le doglianze e ricostruendo i rapporti tra le parti, ha chiesto
[...]
il rigetto dell'appello per infondatezza;
con vittoria per le spese del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 14.01.2025, precisate le conclusioni a mezzo note di trattazione scritta, la causa passava in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo formula una eccezione preliminare di rito. L'appellante lamenta come, introdotto il giudizio con rito sommario, il giudice non ne abbia disposto il mutamento a cognizione piena, mutamento che si
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sarebbe invece reso necessario in ragione della proposizione, da parte di esso convenuto, di domanda Pt_1
riconvenzionale meritevole di istruttoria.
2. Con il secondo motivo si propone, nel merito, una duplice doglianza.
a) Il Tribunale, nell'addebitare al la mancata riconsegna dell'immobile al proprietario, non Pt_1
avrebbe correttamente valutato come invece l'ente avesse avviato le procedure amministrative all'uopo previste, mentre – al contrario – l' non si sarebbe resa diligente nel contattare il CP_1 Pt_1
(utilizzatore del bene) ai fini della formale riconsegna. Per altro verso, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui, dichiarando non aver il dato prova della restituzione, non avrebbe Pt_1
considerato come questa dovesse ritenersi effettuata, gravando sul creditore – la prova del suo CP_1
adempimento, nella specie costituito dalla suddetta formale disponibilità e richiesta di riconsegna.
b) Inoltre, accertato a mezzo dei Carabinieri di Muro Leccese l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte del nucleo familiare occupante per il periodo successivo al 19.01.2015, il pagamento dei relativi canoni – come accolto dal Tribunale – non poteva più essere considerato oggetto della causa e, pertanto, doveva essere stralciato.
3. Con il terzo motivo si deduce come l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non aver accolto l'eccezione di prescrizione per i canoni richiesti per la prima occupazione, cioè dal 14.11.2006 al
18.04.2007, pari ad €, 421,60, mancando per essi un atto interruttivo nel termine quinquennale.
4. Con un quarto motivo si eccepisce come, controvertendosi in materia di provvedimento di requisizione di immobile adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, legittimato passivo non doveva essere il
Comune, bensì il Sindaco quale rappresentante del Governo Centrale.
5. Il primo motivo è del tutto infondato.
Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia mai formulato istanza di mutamento del rito e l'eccezione viene formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Peraltro, la domanda riconvenzionale la cui istruttoria sarebbe risultata impedita a causa del mancato mutamento del rito risulta formulata a titolo di “risarcimento del danno per lite temeraria”.
A tal riguardo la Corte rammenta come da un canto in sede sommaria non è impedita al Giudice la possibilità di disporre accertamenti istruttori ritenuti necessari a fini decisori;
d'altro canto, quello per lite temeraria è rimedio risarcitorio speciale i cui presupposti prescindono dalla fase istruttoria.
6. Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
Giova rammentare come l'originario decreto sindacale n. 7 del 14.11.2006 di requisizione dell'alloggio di
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cui è causa venne revocato con successivo n. 5 del 18.04.2007 per ragioni di insostenibilità economica CP_ (per “…l'impossibilità da parte del Comune di di provvedere al pagamento di quanto dovuto all di Pt_1 CP_3
a titolo di canone ed altro per l'alloggio meglio individuato…”). Tuttavia, risulta dagli atti processuali come il
Comune, a parte il generico consenso (espresso nel decreto di revoca) alla “…immediata ripresa in possesso da parte dello ”, alcun atto o attività produsse per riacquisire la libera disponibilità del compendio Pt_2
da parte della famiglia cui lo aveva offerto, così assumendo esso stesso la qualità di occupante abusivo.
Invero, è pacifico come sia onere dell'Ente Locale provvedere alla riconsegna materiale dell'alloggio al legittimo proprietario, non essendo affatto sufficiente una ordinanza di derequisizione o tantomeno di scadenza del termine di requisizione, venendo in rilievo le obbligazioni restitutorie e risarcitorie connesse all'indebito protrarsi dell'occupazione dell'immobile che configurano una responsabilità aquiliana (si vedano Cass., I, 30.09.2021, n. 26592 e Cass., III, 24.01.2020, n. 1578, entrambe correttamente citate dalla difesa dell' . Inoltre, Cass., I, 02.04.2009, n. 8056). CP_1
6.1. Ciò posto, si giudicano ininfluenti le missive su cui indugia la difesa del trattandosi di strumenti Pt_1
interlocutori e non idonei alla formale restituzione, in favore del proprietario avente diritto, dell'alloggio già requisito. Tanto anche a prescindere dalla circostanza del trasferimento degli occupanti in altra sede, poiché – ciononostante – la restituzione non avvenne.
6.2. Quanto alle nuove deduzioni che il appellante propone, traendole dalla Carta dei Servizi di Pt_1
, per quanto qui di rilievo si osserva trattarsi di argomenti e produzioni documentali nuove, come CP_1
tali inammissibili nel presente giudizio di appello.
7. A giudizio della Corte, anche il terzo motivo, con il quale si deduce essere l'ordinanza impugnata viziata per non aver accolto l'eccezione di prescrizione per i canoni richiesti per la prima occupazione, cioè dal
14.11.2006 al 18.04.2007, è infondato.
Si premette come la Cassazione con la sentenza n. 26592 del 30.09.2021 abbia precisato che “…Il danno derivante dall'occupazione 'sine titulo' di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ.”
Nella fattispecie in causa il pagamento richiesto non origina da una occupazione sine titulo: l'alloggio venne requisito dal Comune per esigenze di natura pubblica, ciò comportante in favore del proprietario del
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diritto a percepire un indennizzo quale compensazione del godimento del bene sottrattogli, indennizzo che – dunque – non può essere considerato alla stregua di un canone. Giova precisare come nel caso del canone, l'esigibilità decorre dalla scadenza dell'obbligazione, mentre nel caso oggetto di giudizio l'esigibilità decorre dal momento in cui, con l'occupazione determinata dalla requisizione, sorge il diritto ad ottenere l'indennizzo compensativo. Sicché non opera la prescrizione speciale quinquennale dettata per i canoni, bensì quella ordinaria decennale.
8. Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante deduce come l'ordinanza impugnata sarebbe viziata poiché, controvertendosi su un provvedimento di requisizione di immobile adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, legittimato passivo non doveva essere il bensì il Sindaco quale rappresentante del Pt_1
Governo Centrale.
La Corte osserva come il decreto sindacale in esame, n. 7 del 14.11.2006, non appare giudicabile come adottato dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo (ex art. 7, legge n. 2248/1865, all. E), quanto piuttosto per perseguire lo scopo, meramente “locale” e del tutto specifico, rappresentato dall'offrire una sistemazione abitativa ad un nucleo familiare in attesa di migliore determinazione all'esito della formazione delle graduatorie di rito per l'assegnazione degli alloggi. Non risulta, dunque, attivato alcun potere sostitutivo del Sindaco, tipico per invocare i poteri governativi, emergendo invece lo scopo di ovviare a una carenza abitativa strutturale che, tuttavia, ha interessato una singola famiglia.
Ciò vale tanto più laddove si consideri che la requisizione è cessata dopo appena cinque mesi, pur motivata da ragioni di mancata copertura della spesa.
9. Per quanto innanzi, l'appello va rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
9.1. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate come in dispositivo, gravano sul TE
, appellante.
[...]
9.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002
n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico dell'appellante (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante “pro tempore” nei confronti TE
di , in Controparte_1
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persona del legale rappresentante “pro tempore”, avverso la ordinanza decisoria del Tribunale di
Lecce del 30.08.2022, rep. 3092/2022, resa nel giudizio civile segnato dal n. R.G. 6188/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
- condanna il al pagamento in favore di TE [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Controparte_1
3.000,00, oltre spese generali, iva e cap, come per legge;
- dà atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio NC Esposito)
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