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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/11/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1834/2024 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CORRADO ALLORA ABBONDI;
ATTORE OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES IN SALVADORI;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il signor , odierno Parte_1 opponente, promuoveva il presente giudizio nei confronti di odierna opposta, per Controparte_1 chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 90/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso, nei confronti dei signori e , dal Tribunale di Bergamo in data 13 Parte_1 Parte_2 gennaio 2024, R.G. n. 124/2024 e notificato in data 6 febbraio 2024, per la somma di euro 220.645,21, oltre ad interessi e spese legali. In particolare chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del predetto decreto, nonché, in via principale, la revoca dello stesso in ragione delle nullità eccepite, infine concludendo come da comparse conclusionali e memorie di replica depositate. Sosteneva, in particolare, l'indeterminatezza dell'importo ingiunto, a fronte della asserita insufficienza della documentazione depositata da parte opposta, nonché il mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti fideiussori. Con comparsa di costituzione del 28 maggio 2024, si costituiva nel presente giudizio che, CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come da comparse conclusionali depositate. Concessi i termini ex 171 bis c.p.c. e depositate le relative memorie ex 171 ter c.p.c., in data 15 ottobre 2024 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con fissazione, per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., dell'udienza al 28 ottobre 2025. L'opposizione, le eccezioni e le domande di parte opponente sono infondate e devono essere respinte, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Risulta in questa sede provato il credito oggetto di decreto ingiuntivo, sia per quanto già prodotto monitoriamente sia per quanto poi versato in atti nel presente procedimento da parte opposta, la quale ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al conto corrente su cui erano stati erogati i finanziamenti per cui è causa (doc. 18 parte opposta). Veniva, altresì, documentata l'erogazione di finanziamento chirografario 05965/0006/1017995 volturato a sofferenza su rapporto n. 9523/00000043, sul c/c n. 73193 in data 29.7.2011 (docc. 3,4 e 5 fascicolo monitorio) nonché di finanziamento chirografario 05965/0006/1044719 volturato a sofferenza su rapporto n. 9523/00000044 ed erogato sul c/c n.73193 in data 17.7.2012 (docc. 6,7 e 8 fascicolo monitorio) Il credito relativo ai finanziamenti sopra indicati, pari complessivamente, alla data del 28 novembre 2022, ad euro 220.645,21, veniva garantito da fideiussioni per operazione specifica fino alla concorrenza di euro 750.000,00, rilasciate, in data 29.07.2011 per il primo finanziamento e in data 17.07.2012 per il secondo , dai signori e (docc. 11 e 12 Parte_1 Parte_2 fascicolo monitorio) Riguardo, poi, alle comunicazioni che il fideiussore avrebbe dovuto ricevere periodicamente nel corso del rapporto dallo stesso garantito ai sensi dell'art. 119 TUB, rileva sul punto la circostanza che i garanti erano entrambi soci e amministratori (come da visura ex doc. 1 fascicolo monitorio) della società garantita e, pertanto, erano a conoscenza della situazione di dichiarata fallita con Parte_3 Sentenza del Tribunale di Milano n. 480 depositata 5 luglio 2021. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza dell'odierno opponente pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-respinge l'opposizione e le domande di parte opponente e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 90/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 13.1.2024, R.G. n. 124/2024, nei confronti di
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
-condanna il signor al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese della presente procedura che si liquidano in euro 9.142,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127.00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 13 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1834/2024 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CORRADO ALLORA ABBONDI;
ATTORE OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES IN SALVADORI;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il signor , odierno Parte_1 opponente, promuoveva il presente giudizio nei confronti di odierna opposta, per Controparte_1 chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 90/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso, nei confronti dei signori e , dal Tribunale di Bergamo in data 13 Parte_1 Parte_2 gennaio 2024, R.G. n. 124/2024 e notificato in data 6 febbraio 2024, per la somma di euro 220.645,21, oltre ad interessi e spese legali. In particolare chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del predetto decreto, nonché, in via principale, la revoca dello stesso in ragione delle nullità eccepite, infine concludendo come da comparse conclusionali e memorie di replica depositate. Sosteneva, in particolare, l'indeterminatezza dell'importo ingiunto, a fronte della asserita insufficienza della documentazione depositata da parte opposta, nonché il mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti fideiussori. Con comparsa di costituzione del 28 maggio 2024, si costituiva nel presente giudizio che, CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come da comparse conclusionali depositate. Concessi i termini ex 171 bis c.p.c. e depositate le relative memorie ex 171 ter c.p.c., in data 15 ottobre 2024 veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con fissazione, per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., dell'udienza al 28 ottobre 2025. L'opposizione, le eccezioni e le domande di parte opponente sono infondate e devono essere respinte, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Risulta in questa sede provato il credito oggetto di decreto ingiuntivo, sia per quanto già prodotto monitoriamente sia per quanto poi versato in atti nel presente procedimento da parte opposta, la quale ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al conto corrente su cui erano stati erogati i finanziamenti per cui è causa (doc. 18 parte opposta). Veniva, altresì, documentata l'erogazione di finanziamento chirografario 05965/0006/1017995 volturato a sofferenza su rapporto n. 9523/00000043, sul c/c n. 73193 in data 29.7.2011 (docc. 3,4 e 5 fascicolo monitorio) nonché di finanziamento chirografario 05965/0006/1044719 volturato a sofferenza su rapporto n. 9523/00000044 ed erogato sul c/c n.73193 in data 17.7.2012 (docc. 6,7 e 8 fascicolo monitorio) Il credito relativo ai finanziamenti sopra indicati, pari complessivamente, alla data del 28 novembre 2022, ad euro 220.645,21, veniva garantito da fideiussioni per operazione specifica fino alla concorrenza di euro 750.000,00, rilasciate, in data 29.07.2011 per il primo finanziamento e in data 17.07.2012 per il secondo , dai signori e (docc. 11 e 12 Parte_1 Parte_2 fascicolo monitorio) Riguardo, poi, alle comunicazioni che il fideiussore avrebbe dovuto ricevere periodicamente nel corso del rapporto dallo stesso garantito ai sensi dell'art. 119 TUB, rileva sul punto la circostanza che i garanti erano entrambi soci e amministratori (come da visura ex doc. 1 fascicolo monitorio) della società garantita e, pertanto, erano a conoscenza della situazione di dichiarata fallita con Parte_3 Sentenza del Tribunale di Milano n. 480 depositata 5 luglio 2021. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza dell'odierno opponente pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-respinge l'opposizione e le domande di parte opponente e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 90/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 13.1.2024, R.G. n. 124/2024, nei confronti di
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
-condanna il signor al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese della presente procedura che si liquidano in euro 9.142,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127.00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 13 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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