Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 28.01.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo e dall'avv. Anna Milena Saracino
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in data 12.09.2015 nel comune di AL (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7 P. II S. A Uff. 1 anno 2015 e che dalla loro unione era nata
(28.08.2020). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la _1
separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1283/2023 del 22/02/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) I coniugi continueranno a vivere separatamente;
b) La minore unico _1
1
figlia della coppia, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, e continuerà a vivere con la madre presso
l'abitazione sita in AL (sa) alla Via Bosco Camerine n. 31/A, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della minore all'altro genitore;
c) Il signor continuerà Pt_1
a versare € 250.00 mensili alla madre per il mantenimento della minore da versare entro _1
il cinque di ogni mese sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...] –
, oltre l'adeguamento ISTAT come per legge, ed oltre il 50 % delle spese Controparte_1
straordinarie necessaria per la figlia preventivamente concordate da entrambi i genitori;
d)
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia _1
, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le
[...] decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e) Il Signor potrà frequentare la _1 Pt_1
minore quando lo desidera, previo accordo telefonico con la madre ed in tendenziale _1
pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della minore;
f) Il sig. Pt_1
quando avrà la minore con se e nei giorni infrasettimanali e nel weekend si occuperà di
[...]
far svolgere alla stessa puntualmente i compiti e le attività sportive e si impegnerà a riaccompagnarla presso l'abitazione di residenza all'orario concordato con la madre;
g) La minore _1
trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori cosi come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno della minore verrà trascorsa possibilmente dalla famiglia insieme, ovvero in mancanza di un accordo, alternando di anno in anno la presenza della minore con i genitori tra mattina / pomeriggio e tardo pomeriggio / pernotto;
h)
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sè la minore per 4 Parte_1 _1
settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ogni anno;
anche la madre avrà con se la minore in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale / weekend di cui sopra, salvo maggior accordo dei genitori.”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il
2 R.V.G. 81/2025
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
28.01.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.09.2015 nel comune di AL (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7 P. II S. A Uff. 1 anno 2015 tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3 R.V.G. 81/2025
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.01.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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