Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2024, proposto da
LA RG, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della farmacia “Due Obelischi di RG LA & LE FU s.n.c.”, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Baviera con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. 0341799 dell’1.08.2024, comunicata in pari data, con cui il Comune di Catania - Direzione Corpo di Polizia Municipale, ha rigettato l’istanza presentata a mezzo pec del 14.05.2024, volta all’istituzione di uno stallo per la sosta temporanea di veicoli fruibile esclusivamente dai clienti della farmacia, lungo la Via del Bosco;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque presupposto, connesso o consequenziale (anche non conosciuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra LA RG, odierna ricorrente, è titolare della farmacia “Due Obelischi di RG LA & LE FU s.n.c.”, sita in Catania, Via del Bosco, n. 401.
Con “I stanza per l'istituzione di uno stallo riservato ai clienti della Farmacia ” acquisita al prot. n. 222570 del 17.05.2024 del Comune di Catania, la ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della predetta farmacia, ha chiesto alla Direzione Corpo di Polizia Municipale di Catania “ la concessione di n. 1 stallo per la sosta temporanea di veicoli fruibile esclusivamente dagli utenti della Farmacia, da istituire nei pressi della stessa ed in particolare lungo la Via del Bosco nel tratto antistante l'esercizio ”, finalizzato a consentire “... il miglior espletamento del servizio in fronte all’utenza pubblica ...”.
La predetta istanza è stata rigettata dall’Ente comunale con nota prot. 0341799 dell’1.08.2024, «... in quanto le riserve di sosta sono disciplinate esclusivamente dall'art. 7 del CdS che prescrive, al comma 1, lettera d, “riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stanziamento ai capilinea”. Principio ripreso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con parere del 13 dicembre 2011 che chiarisce “non si possono riservare aree di sosta esclusive dei cittadini che si apprestano ad acquistare farmaci in quanto le riserve di sosta sono esclusivamente quelle indicate dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta”. Per completezza di informazione con varie Ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali l'Amministrazione comunale, al fine di venir incontro alle esigenze della categoria dei farmacisti, ha istituito una sosta regolamentata ad orario (15 minuti) presso le attività che, come meglio esplicitato sopra, sono a disposizione di tutti gli utenti della strada. Nei pressi della farmacia esiste già detta riserva ».
2. Con ricorso notificato in data 29.10.2024 e depositato il 5.11.2024 la ricorrente, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della farmacia “Due Obelischi di RG LA & LE FU s.n.c.”, ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) la predetta nota prot. 0341799 dell’1.08.2024, comunicata in pari data, con cui il Comune di Catania - Direzione Corpo di Polizia Municipale, ha rigettato l’istanza presentata a mezzo pec del 14.05.2024, volta all’istituzione di uno stallo per la sosta temporanea di veicoli fruibile esclusivamente dai clienti della Farmacia, lungo la Via del Bosco; 2) nonché ogni altro atto o provvedimento comunque presupposto, connesso o consequenziale (anche non conosciuto).
L’atto sopra indicato è stato avversato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento ed imparzialità; violazione e falsa applicazione principi di “buona amministrazione”, del giusto procedimento e del principio di leale cooperazione e collaborazione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 10 e 10 bis della legge 241/1990 ; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di efficienza, trasparenza e imparzialità dell’amministrazione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni); violazione e/o falsa applicazione del principio di gerarchia delle fonti; violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per motivazione apparente, perplessa ed insufficiente, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, erroneità e difetto dei presupposti ; 3) Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento e imparzialità; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà esterna; difetto di motivazione; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione dei principi di lealtà, buona fede, trasparenza e correttezza .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dei principi del giusto procedimento e l’elusione delle regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotto che il provvedimento impugnato sia stato adottato sulla base di un errato e riduttivo inquadramento normativo e giuridico della fattispecie in questione.
Contestandosi il solo richiamo all’art. 7, comma 1, lett. d) del Codice della Strada, operato dall’Ente comunale nell’atto avversato, la ricorrente asserisce che il Comune, in quanto proprietario della strada, disponga del potere di istituire e riservare stalli per la sosta destinati a specifiche esigenze e/o utenze, tra le quali rientrerebbero quelle correlate agli esercizi farmaceutici.
Tale potere, peraltro già esercitato dalla stessa Amministrazione comunale in più frangenti, troverebbe il proprio fondamento normativo negli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, precisandosi, altresì, che l’apposizione dello stallo sarebbe funzionale a garantire l’attività di dispensazione al dettaglio dei medicinali, rispetto a cui sussiste l’interesse della collettività ad usufruire di spazi adibiti a parcheggio nei pressi delle farmacie.
Si contesta, inoltre, il richiamo operato nel provvedimento impugnato al “parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13.12.2011”, il quale, oltre a risultare di difficile reperibilità, non avrebbe una forza prescrittiva tale da permettere di superare le disposizioni citate del Codice della Strada.
2.3. Con la terza e ultima censura viene contestato il capo motivazionale dell’atto impugnato in cui il Comune evidenzia che nei pressi della farmacia sia stata istituita una sosta regolamentata ad orario (15 minuti) a disposizione degli utenti.
La ricorrente evidenzia, in particolare, che tale area di sosta non sia riservata esclusivamente ai clienti della farmacia e che la presenza di numerosi esercizi commerciali nei pressi della stessa non ne assicuri la fruibilità.
Si lamenta, inoltre, l’erroneità del riferimento al fatto che “ Non risulta a quest’ufficio che siano mai stati intrapresi provvedimenti di circolazione per la riserva di dette tipologie di sosta ”, atteso che l’Ente comunale avrebbe concesso l’apposizione di stalli di sosta a molteplici farmacie limitrofe, come da perizia giurata di parte, versata in atti, con conseguente contraddittorietà dell’atto impugnato.
La ricorrente osserva, in ultimo, che la condotta procedimentale assunta dall’Ente abbia dato luogo a una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede posti in capo alla pubblica amministrazione.
3. Il Comune di Catania, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 12.11.2024 e, con successiva memoria del 12.11.2025, ha controdedotto rispetto alle doglianze sollevate dalla ricorrente.
Viene evidenziato che il rigetto dell’istanza censurato non arrecherebbe alcun pregiudizio alla farmacia, tenuto conto che di fronte a quest’ultima risultano presenti e, quindi, fruibili: uno stallo di sosta riservato per il carico e scarico merci; uno stallo di sosta per disabili; uno stallo di sosta a tempo con disco orario.
È altresì osservato che il Codice della Strada non attribuirebbe ai privati e, in particolare, alle farmacie nessun diritto alla concessione di stalli di sosta, trattandosi di una decisione rimessa alla discrezionalità degli enti concedenti.
I provvedimenti comunali citati dalla ricorrente in sede di ricorso atterrebbero a stalli per disabili e stalli per sosta breve con disco orario, già presenti nei pressi della farmacia gestita dalla ricorrente.
È altresì precisato che con il parere n. 24571 del 13.12.2011 il Ministero dei Trasporti abbia chiarito che “ non è consentito riservare aree di sosta in modo esclusivo per i cittadini che si apprestano ad acquistare farmaci, in quanto le riserve di sosta devono seguire le normative previste dal codice della strada e dalle disposizioni relative alla gestione delle aree di sosta pubbliche. In altre parole, le aree di sosta non possono essere destinate in modo arbitrario o esclusivo per determinati scopi, ma devono essere riservate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. [...] non è permesso fare riserve ad hoc per situazioni particolari come l'acquisto di farmaci, a meno che non vi sia una disposizione legislativa specifica che lo giustifichi ”.
Quanto alle violazioni procedimentali, si rileva che la decisione non necessitasse di valutazioni tecniche o discrezionali e che il richiedente non avrebbe quindi potuto fornire elementi di valutazione utili all'Amministrazione.
4. Con memoria del 25.11.2025 la parte ricorrente ha eccepito la violazione del divieto di motivazione postuma in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione resistente e ha ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 17.12.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. In assenza di una esplicita graduazione dei motivi operata dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene, per ragioni di pregiudizialità logica, di anteporre alla trattazione del primo motivo, avente ad oggetto specifiche censure di carattere procedimentale, lo scrutinio del secondo e del terzo motivo, volti a contestare, nel merito, il contenuto dell’atto gravato, la cui eventuale fondatezza è suscettibile di refluire anche sulla prima doglianza così come prospettata da chi ricorre in giudizio.
7. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
7.1. La regolamentazione della circolazione stradale, come espressamente previsto dall’art. 5, comma 3, del D.lgs. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada), è rimessa – in linea generale – agli enti proprietari, i quali sono chiamati ad emettere i relativi provvedimenti “... attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali ”.
In coerenza con quanto previsto dal successivo art. 6, l’ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all’art. 5, comma 3, tra gli altri, “ riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi ” (art. 6, comma 4, lett. c)), o “ vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli ” (art. 6, comma 4, lett. d)).
L’art. 7, il quale disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, stabilisce, al comma 1, che nei centri abitati i Comuni “ possono ”, con ordinanza sindacale, tra gli altri:
- adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, e 4 (art. 7, comma 1, lett. a));
- riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari: 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; 5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite (art. 7, comma 1, lett. d));
- stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. e)).
Gli enti comunali, pertanto, come si evince dal dato letterale della norma, nell’esercizio di un potere discrezionale ad essi espressamente riconosciuto – “ i comuni possono ...” – mediante ordinanza:
(i) riservano limitati spazi di “sosta” alle categorie di veicoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. d);
(ii) stabiliscono le aree nelle quali autorizzano il “parcheggio” dei veicoli, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. e).
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 34) del Codice della Strada il parcheggio è da intendersi quale “ area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli ”.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni sopra riportate deve quindi desumersi, ad avviso del Collegio, che i Comuni dispongano di un “generale” potere di individuare le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. e)), destinato alla loro sosta, la quale può essere o non essere regolamentata.
Oltre a tale potere generale, gli stessi enti “possono” esercitare il potere “speciale” di individuare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, in favore delle specifiche categorie di veicoli espressamente individuate dall’art. 7, comma 1, lett. d), la cui elencazione ivi riportata è da ritenersi avente carattere “tassativo” e non esemplificativo.
Le due disposizioni, evidentemente, mirano a disciplinare due poteri diversi posti in capo alle amministrazioni comunali e non hanno, l’una nei confronti dell’altra, natura e portata “escludente”.
Ogni Comune, pertanto, può individuare spazi di sosta temporanea per le (limitate) categorie di veicoli indicate dall’art. 7, comma 1, lett. d), ma allo stesso tempo dispone del potere generale di individuare aree adibite a parcheggio, potenzialmente riservate alla sosta di tutti i veicoli, senza distinzione, regolamentandone o meno l’accesso.
7.2. Delineata, sul piano dell’inquadramento sistematico, la disciplina di riferimento da applicarsi alla fattispecie in esame, deve osservarsi, in via preliminare, che con “ Istanza per l'istituzione di uno stallo riservato ai clienti della Farmacia ”, acquisita al prot. n. 222570 del 17.05.2024 del Comune di Catania, la ricorrente ha chiesto espressamente all’Ente “... la concessione di n.1 stallo per la sosta temporanea di veicoli fruibili esclusivamente dagli utenti della Farmacia, da istituire nei pressi della sosta ed in particolare lungo la Via del Bosco nel tratto antistante l’esercizio ”.
Tale richiesta, come risulta per vero in modo inequivocabile dalla lettura del suo testo, ha quindi ad oggetto l’apposizione di uno stallo di sosta temporanea nei pressi della farmacia da riservarsi esclusivamente ai veicoli dei clienti della stessa. Tale categoria di veicoli, evidentemente, non rientra tra quelle tassativamente menzionate dall’art. 7, comma 1, lett. d), non potendo quindi essere ricompresa, per analogia, nemmeno all’interno delle categorie di veicoli ivi riportate che potrebbero in parte avvicinarsi ad essa (ci si riferisce, in particolare, ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, nonché ai veicoli per il carico e lo scarico di cose in prossimità di luoghi che attraggono flussi rilevanti), a fronte delle quali il Comune “può”, discrezionalmente, riservare una limitata area di sosta.
In difetto, pertanto, del presupposto soggettivo necessario per far sì che l’Amministrazione comunale compia la propria valutazione discrezionale – ossia la presenza di una delle categorie di veicoli espressamente previste dall’art. 7, comma 1, lett. d) –, il Comune di Catania, mediante il provvedimento impugnato, ha correttamente denegato, sotto un primo profilo, la richiesta di concessione dello stallo di sosta per cui è causa, la quale è stata presentata per favorire la fruizione dei locali della farmacia da parte degli utenti di quest’ultima, non rientrando tale categoria tra quelle individuate dalla predetta disposizione del Codice della Strada, adeguatamente riportata dall’Ente comunale resistente nell’atto avversato per motivare l’impossibilità di poter compiere ogni valutazione discrezionale in ordine all’accoglimento dell’istanza, in assenza del relativo presupposto soggettivo richiesto per legge.
Vero è, tuttavia, come sopra rammentato dal Collegio, che i Comuni dispongano anche del potere “generale” di stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio di veicoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. e), il quale non si sovrappone a quello “speciale” previsto dalla lett. d) ma si aggiunge a quest’ultimo.
In forza di tale previsione, così come dell’art. 6, comma 4, del Codice della Strada, sopra riportato, le amministrazioni comunali sono solite concedere, a richiesta, appositi stalli di sosta temporanea nei pressi degli esercizi farmaceutici, come risulta sia dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, sia dalla comune esperienza.
La diffusa concessione di stalli di sosta per il parcheggio dei clienti nei pressi delle farmacie, che trae quindi il proprio fondamento dagli ampi poteri che si ricavano dalle predette disposizioni del Codice della Strada, come già osservato da questa Sezione, “... non costituisce una sorta di privilegio attribuito a tale genere tipo di esercizio commerciale, ma dipende dalla circostanza che i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio e, pertanto, pur esercitando la propria attività in forma privatistica, sono espressione della Pubblica Amministrazione in senso lato, di talché la loro attività necessita di forme particolari di tutela che, seppure possano anche costituire un beneficio per il titolare dell’esercizio, hanno l’essenziale finalità di consentire il miglior espletamento del servizio stesso in favore dell’utenza pubblica ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 29 giugno 2020, n. 1590).
Ebbene, nel corpo del provvedimento che qui si contesta il Comune di Catania dà atto di aver istituito nei pressi della farmacia una sosta regolamentata ad orario (15 minuti) a disposizione di tutti gli utenti, ivi compresi, pertanto, i clienti della farmacia. Come rappresentato dall’Ente resistente nell’ambito della propria attività difensiva, a tale area di sosta si aggiungono uno stallo riservato ai disabili e uno stallo adibito al carico e allo scarico merci.
Da tale capo motivazionale del provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, può trarsi il convincimento che l’Ente resistente abbia già individuato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e), un’area destinata al parcheggio dei veicoli che fruiscono degli esercizi commerciali ivi collocati, tra cui la farmacia di cui è titolare la ricorrente, nell’esercizio del potere discrezionale che la disposizione esplicitamente gli attribuisce. Evidenziando l’esistenza di tale area di parcheggio posta in prossimità della farmacia, il Comune afferma, infatti, implicitamente, di aver già compiuto la propria valutazione in merito, e di non ritenere, allo stato, di voler estendere ulteriormente tale zona di parcheggio prevista per tutti gli utenti della strada.
Tale posizione espressa dall’Amministrazione comunale nel corpo del provvedimento che qui si impugna, tuttavia, non è supportata da un adeguato apporto motivazionale, volto ad esplicitare, in modo quantomeno sufficiente, le ragioni per le quali le esigenze rappresentate dall’odierna ricorrente con la propria istanza siano state ritenute, se del caso, recessive rispetto ad altre e più immanenti ragioni di interesse pubblico. Si rammenta, infatti, che secondo il principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, a cui questo Collegio accede, la “... pretesa della farmacia ricorrente ad ottenere un più comodo accesso dei propri utenti muniti di autoveicolo, al fine di implementare i propri introiti, deve essere invece ricondotta all’interesse economico all’ottenimento del massimo profitto, legittimamente sotteso allo svolgimento di questa così come di qualunque altra attività commerciale, ma necessariamente suscettibile di comparazione con altri prevalenti interessi di rilevanza pubblica, quali la tutela dei consumatori, della salute, della concorrenza o [...] della pubblica sicurezza ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2024, n. 4751).
Nel provvedimento impugnato manca qualsivoglia riferimento dal quale possa risultare desumibile che l’Ente procedente abbia operato tale valutazione comparativa, non facendosi menzione di nessun “prevalente interesse” suscettibile di far ritenere recessiva l’esigenza rappresentata dalla ricorrente, tenuto conto, in particolare, che nel caso di specie non viene in rilievo il semplice soddisfacimento di un interesse commerciale e di natura privatistica, ma anche il più adeguato e corretto svolgimento di un servizio che costituisce proiezione del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione.
Gli stalli riservati al carico e allo scarico delle merci, così come ai soggetti disabili, non riguardano la questione di cui si tratta, atteso che si controverte, invero, in ordine all’istituzione di stalli di sosta riservati ai clienti della farmacia.
Ugualmente irrilevante appare la circostanza che siano presenti stalli con sosta oraria (di 15 minuti) per le autovetture nella zona antistante la farmacia. La richiesta infatti, è finalizzata a consentire, come detto, il miglior espletamento del servizio, sebbene ciò corrisponda, al contempo, all’interesse economico della farmacia al più proficuo svolgimento della propria attività commerciale. La presenza di uno stallo di sosta temporanea nella zona limitrofa, in un’area del Comune di Catania ove – come risultato documentato in atti – si registra una significativa densità di locali commerciali, non costituisce, ad avviso del Collegio, un argomento tale da supportare, sul piano motivazionale, il rigetto dell’istanza.
A tali rilievi segue, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo della violazione, in particolare, dell’art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. 285/1992 e del difetto di motivazione, a nulla rilevando, in ultimo, che l’Amministrazione comunale faccia richiamo, nell’atto impugnato, al “ parere del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 13.12.2011 ”, il quale costituisce un atto consultivo privo di cogenza normativa e, in ogni caso, subordinato, sul piano gerarchico, alla disciplina legislativa di rango primario, da interpretarsi nel senso sopra delineato dal Collegio.
8. Il terzo motivo di ricorso è da ritenersi parimenti fondato nei termini di seguito esposti.
8.1. Nel provvedimento impugnato si legge che “ Non risulta a quest’ufficio che siano mai stati intrapresi provvedimenti di circolazione per la riserva di detta tipologia di sosta ”.
Tale affermazione risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (cfr. perizia giurata resa dall’ing. Di Pino, all. 7 depositato il 5.11.2024), nella quale sono riportati taluni allegati fotografici da cui si evince la presenza di stalli per la sosta temporanea di veicoli riservati agli utenti di farmacie posti nel territorio del Comune di Catania (tali stalli risultano visibili, almeno, a ridosso delle seguenti farmacie: farmacia del Bosco; farmacia Circonvallazione; farmacia Nuovaluce Maione).
Ne consegue, pertanto, che l’atto avversato risulti viziato anche da difetto di istruttoria e travisamento di fatti, risultando in esso riportate affermazioni che non trovano adeguato riscontro nella documentazione in atti.
9. La fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali vengono prospettare doglianze di natura sostanziale tali da costituire, ad avviso del Collegio, la ragione più liquida, determina, di per sé, l’assorbimento della censura prospettata in seno al primo motivo del presente gravame, attesa la sua natura procedimentale. Il Collegio, tuttavia, in attuazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e al fine di non ridurre l’effetto conformativo della presente pronuncia, ritiene utile procedere anche alla sua trattazione, riscontrandone la relativa fondatezza.
9.1. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è da ritenersi censurabile, in quanto l’attività autoritativa spesa dall’Ente comunale con l’adozione del provvedimento impugnato non costituisce, con specifico riguardo alle valutazioni espresse nell’esercizio del potere di cui all’art. 7, comma 1, lett. e), del D.lgs. 285/1992, manifestazione di un’attività vincolata. Non può quindi trovare applicazione il disposto di cui all’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, della L. 241/1990, secondo cui “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”. Il Comune di Catania, infatti, non ha dato prova nel presente giudizio che il contenuto dell’atto avversato avrebbe potuto essere diverso, tenuto conto, in particolare, di quanto rilevato dal Collegio nell’ambito della trattazione del secondo motivo di ricorso con riferimento alle lacune motivazionali riscontrate nel provvedimento.
È parimenti da ritenersi integrata la violazione degli artt. 10 e 10- bis della stessa legge sul procedimento amministrativo. Risultano lese, da un lato, le garanzie partecipative poste a presidio del diritto al contraddittorio procedimentale in capo ai privati, atteso che l’odierna ricorrente non è stata messa in condizioni di rappresentare nell’ambito del procedimento per cui è causa elementi potenzialmente utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale. È altresì violata la norma che impone all’amministrazione di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza, dovendosi escludere che il provvedimento in esame avesse “natura vincolata” e, per le ragioni già esposte dal Collegio, che fosse “... palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
10. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, pertanto, deve ritenersi fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota prot. 0341799 dell’1.08.2024, comunicata in pari data, con cui il Comune di Catania - Direzione Corpo di Polizia Municipale, ha rigettato l’istanza presentata a mezzo pec del 14.05.2024 presentata dalla ricorrente, volta all’istituzione di uno stallo per la sosta temporanea di veicoli fruibile esclusivamente dai clienti della farmacia, lungo la Via del Bosco. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente, da adottarsi nel rispetto dei principi conformativi contenuti nella presente pronuncia.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ER | RO EN |
IL SEGRETARIO